ࡱ> [|objbj8ΐΐ|g| | 4z)t2222EEE((((((($*-`)EAEEE)224)EF22(E(G'|(2P' (J)0z)'--$(-((EEEEEEE))EEEz)EEEE-EEEEEEEEE| : INCLUDEPICTURE "https://mail.sispi.it/stemmadef.tif" \* MERGEFORMAT \d  COMUNE DI MISILMERI Provincia di Palermo Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale COPIA N. 67 del registro Data 30 novembre 2010 Oggetto: Ratifica del provvedimento sindacale n. 23 del 30 giugno 2010. L'anno duemiladieci il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 24:02 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di ripresa, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che stata partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale: 1) Aloisio FrancescoPresente11) Lo Gerfo GiuseppeAssente 2) Arnone AngeloPresente12) Lombardo RosarioPresente 3) Azzaretto AntoninoPresente13) Marchese GiampieroPresente 4) Carlino SantoPresente14) Merendino DomenicoPresente 5) Cerniglia CarloPresente15) Rizzolo PietroPresente 6) Cim GiuseppePresente16) Romano VincenzoPresente 7) Falletta AntoninoPresente17) Sanci PietroPresente 8) Ferraro AntoninoPresente18) Stadarelli RosaliaPresente 9) Giammona MarcoPresente19) Strano GiustoAssente10) La Barbera FrancescoPresente20) Tubiolo GiustoPresente PRESENTI N. 18 ASSENTI N. 2 Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dellart.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza il Sig. Giuseppe Cim, nella qualit di Presidente del Consiglio comunale.- Assiste il Vice Segretario Generale del Comune, dott.ssa Valeria DAcquisto. Si d atto della presenza in aula del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori Di Palermo e Montanelli. Il Presidente pone in trattazione il nuovo punto 5 iscritto allo.d.g., avente ad oggetto: Ratifica del provvedimento sindacale n. 23 del 30 giugno 2010 ed informa che nota prot. n. 44540 del 26.11.2010, il Sindaco ha chiesto al Presidente del Consiglio di integrare lordine del giorno del Consiglio comunale, convocato in sessione ordinaria per il 29 novembre 2010, per trattare la proposta di deliberazione in esame, depositata in segretaria in data 26.11.2010, a firma della dott.ssa Bianca Fici, funzionario responsabile dellArea XI Servizi Tributari, che ne ha rappresentato lurgenza. Il Consigliere Romano, ottenuta la parola, chiede di conoscere le motivazioni poste alla base dellurgenza rappresentata nella prefata nota. Il Presidente, quindi, d lettura della nota del Sindaco, anzi richiamata, ed invita la dott.ssa DAcquisto a fornire chiarimenti in merito. La dott.ssa DAcquisto, Vice Segretario Generale, intervenendo, chiarisce che il Sindaco ha fatto propria lurgenza rappresentata dalla stessa, nella qualit di responsabile dellUfficio Affari Legali e dalla dott.ssa Fici, proponente dellatto di ratifica in commento, in ragione dellapprossimarsi della data di scadenza del deposito dei due ricorsi giurisdizionali promossi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Sicilia Sede di Palermo, da alcune associazioni e comitati locali, dai sindacati confederali e da alcuni cittadini. Il Consigliere Romano, ottenuta la parola, chiede di conoscere cosa si intenda per ratifica o convalida e ritiene che il Consiglio sia chiamato a ratificare un atto emesso da un Organo non competente. La dott.ssa DAcquisto, intervenendo, chiarisce che la ratifica, come la convalida e la sanatoria, sono provvedimenti di convalescenza che eliminano i vizi di legittimit che inficiano gli atti amministrativi; esse, trovano la propria ratio nel potere di autotutela con cui la pubblica amministrazione risolve nel proprio ambito eventuali conflitti insorgenti in relazione a provvedimenti amministrativi. La ratifica un provvedimento nuovo, autonomo e costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte dellautorit astrattamente competente, la quale si appropria di un atto adottato da autorit incompetente dello stesso ramo. Per spiegare efficacia sanante il procedimento de quo deve contenere la precisa menzione dellatto e del vizio che si intende sanare e la chiara e univoca volont di eliminarlo (animus confitendi). Il provvedimento di ratifica - o di convalida secondo la terminologia adottata dal legislatore si sostituisce allatto viziato con efficacia ex tunc. Il Consigliere Stadarelli, chiesta ed ottenuta la parola, d lettura della proposta di deliberazione in trattazione, soffermandosi sui punti pi salienti. Chiede di conoscere le motivazioni che hanno indotto alla ratifica dellatto in data odierna anzich, pi opportunamente, in sede di approvazione del bilancio di previsione dellesercizio finanziario 2010. Ritiene che la ratifica sia un atto amministrativo tendente a sanare un provvedimento viziato che potrebbe essere soggetto ad annullabilit e, che convalidando latto, si diventi complici dellaumento della TARSU. Al riguardo, fa appello ai Consiglieri presenti affinch non si assumano la responsabilit di tale aumento. Infine, offre la propria disponibilit a collaborare, qualora sia ancora possibile, anche attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro, per la riduzione dellaliquota, incrementata con provvedimento sindacale n. 23 del 30 giugno 2010. Cita, in ultimo, lart. 13 del vigente Statuto comunale che, a suo dire, attribuisce la competenza in materia di aumento delle tariffe al Consiglio Comunale e, a tal proposito, chiede ulteriori chiarimenti al Vice Segretario, dott.ssa Valeria DAcquisto. Si allontanano dallaula i Consiglieri La Barbera, Lombardo e Merendino. Risultano presenti 15 Consiglieri. La dott.ssa DAcquisto, intervenendo, afferma che lo Statuto comunale, approvato con atto deliberativo consiliare n. 104 del 25.11.1994, nel testo aggiornato e coordinato con le modifiche successivamente introdotte con deliberazione n. 11 del 6.03.2001, non contempla la competenza dellOrgano deputato alla modifica delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e che, pertanto, al fine di individuare lOrgano competente ad adottare latto, si fatto riferimento, anche secondo prassi consolidata, al Sindaco, quale titolare della competenza generale e residuale nellambito della legislazione esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali in Sicilia. Lart. 13 dello Statuto, prima richiamato dal Consigliere Stadarelli, contempla invece la competenza del Consiglio solo in ordine alla disciplina generale delle tariffe. La competenza del Sindaco, nella predetta materia, stata peraltro riconosciuta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA), sia in sede giurisdizionale, con sentenza n. 420 del 26 luglio 2006, sia in sede consultiva, con parere n. 101 del 26 aprile 2006. Si allontana dallaula il Presidente ed assume la Presidenza il Consigliere Marchese, nella qualit di Vice Presidente. Risultano presenti 14 Consiglieri. Il Consigliere Stadarelli, ottenuta la parola, non confortata dai richiami giurisprudenziali, ribadisce che ratificando latto in esame, si voglia far ricadere la responsabilit dellaumento della TARSU sui Consiglieri. Pertanto, chiede che per la votazione si proceda per appello nominale con esternazione della relativa motivazione. Rientrano in aula il Consigliere Merendino, Lombardo, La Barbera ed il Presidente che riassume la Presidenza. Risultano presenti 18 Consiglieri. Interviene la dott.ssa Fici, Funzionario Responsabile dellArea XI Servizi Tributari, la quale ricorda che laumento della TARSU stato ampiamente dibattuto in sede di approvazione del bilancio di previsione dellesercizio finanziario in corso; al riguardo, si ritiene confortata dalla decisione della Corte dei Conti pervenuta in data odierna. Afferma che nella qualit di proponente non stato facile redigere latto in esame e, ritiene, inoltre, che la competenza circa ladozione del medesimo rientri tra quelle residuali ascritte al Sindaco. Il Consigliere Falletta, ottenuta la parola, riallacciandosi a quanto prima proferito dal Consigliere Stadarelli, ritiene che latto in questione, poteva essere ratificato nel corso della seduta consiliare di approvazione del bilancio di previsione dellesercizio finanziario 2010. Tiene a precisare che la minoranza consiliare si sempre opposta allaumento della TARSU e chiede di conoscere su chi potrebbe ricadere la responsabilit di un eventuale danno erariale, in caso di accettazione da parte del TAR del ricorso proposto dai Sindacati. La dott.ssa DAcquisto, intervenendo, mostra perplessit circa la configurabilit del paventato danno erariale, stante che i contribuenti non hanno ancora pagato la TARSU per lanno 2010. Il Consigliere Falletta, chiesta ed ottenuta la parola, non condivide la ratifica di un atto emanato da altro Organo incompetente; tuttavia, ritenendo che il provvedimento sia di competenza del Consiglio comunale, non intende rendersi complice dellaumento della TARSU e fa appello ai Consiglieri affinch si astengano dal voto di ratifica dellatto de quo. Il Consigliere Sanci, ottenuta la parola, ringrazia i Consiglieri Stadarelli e Falletta per il richiamo al senso di responsabilit e ricorda a tutti che nessuno contento dellaumento della TARSU, tuttavia, ritiene che, talora, bisogna assumersi la responsabilit politica di scelte impopolari. Il Consigliere Stadarelli, chiesta ed ottenuta la parola, propone il rinvio dellargomento in trattazione e, nelle more, si dichiara disponibile a costituire un gruppo di lavoro, deputato a valutare la possibilit di ridurre laliquota della TARSU, stante che, alla luce degli ultimi eventi, il credito vantato dal Comune, stato certificato dal Commissario Straordinario della Societ Tributi Italia S.p.A. e, quindi, sono venute meno le esigenze rappresentate nella relazione al bilancio, redatta dallAssessore Gambino, in merito alla parte entrata dello strumento contabile e al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilit per lanno 2009. Il Consigliere Arnone, chiesta ed ottenuta la parola, esterna fiducia nei confronti dei funzionari proponenti latto di ratifica, supportato dalla giurisprudenza in materia. Inoltre, riallacciandosi al patto di stabilit per lanno 2009, test citato dal Consigliere Stadarelli, ricorda che la preoccupazione per il rispetto dello stesso, scaturiva dal mancato introito nelle casse comunali delle somme relative agli accertamenti dei tributi da parte della Societ Tributi Italia S.p.A., inadempienza questa, di cui la precedente Amministrazione era a conoscenza. La dott.ssa Politi, intervenendo, fa un lungo excursus sulle vicende afferenti al patto di stabilit per lanno 2009. Il Consigliere Falletta, ottenuta la parola, chiede alla dott.ssa DAcquisto di illustrare il percorso intrapreso dalla precedente Amministrazione per il recupero del credito vantato nei confronti della Societ Tributi Italia S.p.A.. La dott.ssa DAcquisto, intervenendo, fornisce chiarimenti in merito alla proposizione, nel corso della precedente amministrazione, da parte del Comune di Misilmeri, nei confronti della Societ concessionaria dei tributi locali, di un ricorso per decreto ingiuntivo, dellimporto complessivo di 1.537.950,79, oltre interessi e spese, cifra fondata su crediti certi, liquidi ed esigibili, nonch alla emanazione da parte del Giudice adito e, precisamente, dal Tribunale Civile di Termini Imerese del relativo decreto ingiuntivo, munito di clausola di immediata esecutivit. Il Consigliere Falletta, intervenendo, a nome dellopposizione, propone il rinvio dellargomento in trattazione e mostra disponibilit ad uno o pi incontri al fine di attuare, con lausilio dei funzionari competenti per materia, uno studio pi approfondito della problematica, onde valutare la possibilit di ridurre laliquota TARSU; in caso contrario, preannuncia voto sfavorevole. Il Consigliere Cerniglia, chiesta ed ottenuta la parola, rileva che la TARSU non esiste pi e, ritiene che i ricorsi giurisdizionali avverso laumento della TARSU, promossi innanzi al competente TAR di Palermo dai sindacati locali nonch da alcuni cittadini, faranno giurisprudenza. Inoltre, ritiene che, nel provvedimento sindacale n. 23 del 20 giugno 2010 non venga differenziata laliquota TARSU da applicare alle famiglie e quella da applicare agli esercizi commerciali. Infine, dichiara che votando latto di ratifica, il Consiglio si assume la responsabilit dellaumento della TARSU e, quindi, propone di porre a votazione il rinvio dellargomento in trattazione, cos come richiesto dal Consigliere Stadarelli. A questo punto, il Presidente, constatato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, pone a votazione la proposta di rinvio dellargomento in trattazione, prima formulata dal Consigliere Stadarelli. Dalla votazione si ottiene il seguente risultato: Consiglieri presenti e votanti 18, Consiglieri assenti 2 (Lo Gerfo e Strano), voti favorevoli 6 (Carlino, Cerniglia, Falletta, Marchese, Stadarelli e Romano), voti contrari 12 (Aloisio, Arnone, Azzaretto, Cim, Ferraro, Giammona, La Barbera, Lombardo, Merendino, Rizzolo, Sanci e Tubiolo). Pertanto, Il Consiglio Comunale Sulla scorta dellesito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente, con lassistenza degli scrutatori in precedenza nominati; Delibera Respingere la proposta di rinvio dellargomento iscritto al nuovo punto 5 dello.d.g., avente ad oggetto: Ratifica del provvedimento sindacale n. 23 del 30 giugno 2010. Quindi, il Presidente, constatato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, pone a votazione la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: Ratifica del provvedimento sindacale n. 23 del 30 giugno 2010. Si procede, pertanto, mediante votazione per appello nominale, cos come richiesto dal Consigliere Stadarelli. Votazione Il Consigliere Aloisio Esprime voto favorevole, in quanto ripone fiducia sulloperato dellAmministrazione. Il Arnone Esprime voto favorevole, in piena fiducia alla proposta dei funzionari e alloperato dellAmministrazione. Il Consigliere Azzaretto Si associa al Consigliere Arnone ed esprime voto favorevole. Il Consigliere Carlino Esprime voto contrario. Il Cerniglia Esprime voto contrario e dichiara che i misilmeresi devono sapere che con la ratifica si sta votando laumento della TARSU. Il Cim Esprime voto favorevole. Il Falletta Si associa a quanto proferito dal Consigliere Cerniglia ed esprime voto contrario. Il Ferraro Esprime voto favorevole. Il Giammona Esprime voto favorevole, in piena fiducia delloperato dei Funzionari e dellAssessore al bilancio. Il La Barbera Esprime voto favorevole. Il Lombardo Per atto di responsabilit, esprime voto favorevole. Il Marchese Si astiene dal voto. Il Merendino Esprime voto favorevole e si reputa soddisfatto dei chiarimenti tecnici forniti dai funzionari. Il Rizzolo Esprime voto favorevole. Il Romano Esprime voto contrario. Il Sanci Esprime voto favorevole, per le ragioni esposte nel precedente intervento. Il Stadarelli Esprime voto contrario e ritiene che si poteva ancora discutere sullatto di ratifica. Il Tubiolo Esprime voto favorevole. Dalla votazione si ottiene il seguente risultato: Consiglieri presenti 18, assenti 2 (Lo Gerfo e Strano), Consiglieri votanti 17, astenuti 1 (Marchese), voti favorevoli 12, voti contrari 5 (Carlino, Cerniglia, Falletta, Romano e Stadarelli). Pertanto, Il Consiglio Comunale Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: Ratifica del provvedimento sindacale n. 23 del 30 giugno 2010, predisposta dallunit organizzativa responsabile del relativo procedimento; Rilevato che la predetta proposta completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui allart.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dallart.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dallart.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente: -dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarit tecnica; -dalla dott.ssa Valeria DAcquisto, responsabile dellArea I Affari Generali e Istituzionali, sotto il profilo legale; Sulla scorta dellesito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente con lassistenza degli scrutatori in precedenza nominati; Delibera - di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: Ratifica del provvedimento sindacale n. 23 del 30 giugno 2010, il cui testo si intende interamente ritrascritto.- Allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30.11.2010 COMUNE DI MISILMERI Provincia di Palermo Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale Proponente: Funzionario Responsabile Area XI Servizi Tributari Servizio interessato: Area XI Servizi Tributari Oggetto: Ratifica del provvedimento sindacale n. 23 del 30 giugno 2010. Data: 26.11.2010 Pareri Ai sensi dellart.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dallart.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dallart.12 della legge 23.12.2000, n.30, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione: Parere favorevole sotto il profilo della regolarit tecnicaL, 26.11.2010IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOF.to: dott.ssa Bianca FiciParere favorevole sotto il profilo legaleL, 26.11.2010IL RESPONSABILE DI RAGIONERIAF.to: dott.ssa Valeria DAcquisto Il Responsabile DELLAREA XI SERVIZI TRIBUTARI Premesso: Che con provvedimento del Sindaco n.23 del 30.06.2010, sono state approvate le nuove tariffe della TARSU, a decorrere dal 1 gennaio 2010; Che lo Statuto comunale, approvato con atto deliberativo consiliare n. 104 del 25.11.1994, nel testo aggiornato e coordinato con le modifiche successivamente introdotte con deliberazione n. 11 del 6.03.2001, non contempla la competenza dellOrgano deputato alla modifica delle tariffe per la fruizione di beni e servizi; Che, pertanto, al fine di individuare lOrgano competente ad adottare latto, si fatto riferimento, anche secondo prassi consolidata, al disposto contenuto nellart. 17 del prefato Statuto comunale, il quale al punto 3 del comma 2, in materia di competenze del Sindaco, cos testualmente recita: Compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dal presente statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del Segretario e dei responsabili dei servizi; Che la superiore previsione statutaria, trova riscontro nell'art. l3 della legge regionale 26 agosto 1992, n.7, come modificato dallart. 41 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 26 che, nellambito della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, individua il Sindaco quale organo del Comune a competenza generale e residuale; Che la competenza del Sindaco nella subiecta materia stata peraltro riconosciuta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sia in sede giurisdizionale, con sentenza n.420 del 26 luglio 2006, sia in sede consultiva, con parere n. l0l del 26 aprile 2006, a mente dei quali a seguito della riforma dellordinamento degli enti locali attuata con D.Lgs. n.267/2000, ha trovato definitiva soluzione la questione relativa allindividuazione, nel vigore dellart.32 della legge n.142/1990, dellorgano comunale competente ad adottare i provvedimenti di determinazione delle aliquote dei tributi locali, escludendo espressamente la materia tra quelle di attribuzione del Consiglio (art.42, 2 comma, lett. f, T.U. cit.). Poich, per, a tale previsione di segno negativo non si accompagna alcuna espressa positiva attribuzione ad altro organo della relativa competenza, opera il criterio di competenza residuale che, nellambito dellordinamento statale, attribuisce alla Giunta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco , alias, nellordinamento siciliano, al Sindaco; Che con ricorso giurisdizionale promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Regione Sicilia Sede di Palermo, dal Comitato Civico Misilmeri Pulita, con sede in Misilmeri, da AUSER Associazione per lAutogestione dei Servizi e la Solidariet ONLUS Circolo Rocco Chinnici di Misilmeri, con sede in Misilmeri nonch da n. 26 cittadini, notificato a questo Ente, nelle forme di legge, in data 10 novembre 2010, il cui contenuto si intende in questa sede richiamare ob relationem, i predetti ricorrenti chiedono, in via preliminare ed incidentale, la sospensione dellesecuzione del provvedimento impugnato (provvedimento del Sindaco n.23 del 30.06.2010), sopra richiamato e, nel merito, dichiarare il provvedimento impugnato ed ogni atto ad esso connesso invalido; Che con ricorso giurisdizionale promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Regione Sicilia Sede di Palermo, da C.G.I.L. Confederazione Generale Italiana del Lavoro Camera del Lavoro Metropolitana di Palermo, con sede in Palermo, C.I.S.L. Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Unione Sindacale Territoriale di Palermo, con sede in Palermo, U.I.L. Unione Italiana del Lavoro - Camera Sindacale Provinciale U.I.L. Palermo, con sede in Palermo nonch da n. 9 cittadini, notificato a questo Ente, nelle forme di legge, in data 13 novembre 2010, il cui contenuto si intende in questa sede richiamare ob relationem, i predetti ricorrenti ripropongono le domande attoree contenute nel ricorso sopra cennato; Che, tra i motivi di doglianza esplicitati nei ricorsi test menzionati, emergono rilievi afferenti alla competenza dellOrgano che ha emanato latto in commento; ci, in relazione alla circostanza che labrogazione a livello statale delle disposizioni di cui alla legge n. 142/90, avvenuta col T.U., sopra citato, non inciderebbe sulla sopravvivenza delle relative norme nellordinamento autonomo siciliano, trattandosi, nel caso in specie, di rinvio statico e determinando limpossibilit di applicare, si ribadisce, nellambito regionale, quella espressa esclusione dalla competenza consiliare, di cui alla lett. f), comma 2, dellart. 42 del D.lgs. n. 267/00 in materia di modifica delle tariffe per la fruizione di beni e servizi; Che avverso la fondatezza della precitata argomentazione, oltre che le autorevoli pronuncie del CGA, sopra richiamate, lart. 32, lett. g), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, attribuisce allorgano consiliare la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi nonch di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizie, secondo giurisprudenza del TAR Sicilia, non anche in ordine alla concreta quantificazione degli importi tariffari; Ci premesso: Ritenuto che nonostante, nel caso in specie, loperato dellAmministrazione si sia attenuto a principi di diritto ben specifici, si reputa opportuno, nellesclusivo interesse pubblico, correlato alle criticit economico gestionali del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani proporre, in autotutela, allOrgano consiliare la ratifica del provvedimento del Sindaco n. 23 del 30 giugno 2010, onde eliminare il lamentato vizio di incompetenza relativa da parte dellautorit astrattamente competente la quale, in tal modo, si appropria di un atto adottato da autorit incompetente dello stesso ramo (animus confitendi: C.d.S., sez. V, 8.7.1998, n. 1027; Visto anche lart. 6, comma 1, della Legge del 18 marzo 1968 n. 249, a tenore del quale gli atti viziati da incompetenza dellorgano emanante possono essere legittimamente convalidati con efficacia retroattiva in sede di autotutela dallorgano competente, anche se avverso di essi penda impugnativa, fino a quando non ne sia intervenuto lannullamento; Dato atto che il provvedimento adottato ai sensi della norma sopra citata costituisce un provvedimento di ratifica - o di convalida secondo la terminologia adottata dal legislatore - il quale si sostituisce all'atto viziato con efficacia "ex tunc" (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. 4^ 31.5.2007 n. 2894; Cons. Stato, sez 4^ 29.5.2009 n. 3371; sent T.A.R. Toscana, sez. I, n. 4111 del 2008 Reg. Sent. e n. 1117 del 2007, Reg. Ric., ); Dato altres atto che il suesposto principio trova conferma nellart. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, a mente del quale, al comma 2, fatta salva la possibilit di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole; Propone Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti: Ratificare in autotutela il provvedimento sindacale n.23 del 30.06.2010, con efficacia ex tunc, avente ad oggetto Determinazione aumento tariffe TARSU, anno 2010. Il Responsabile dellUfficio Affari Legali Il Responsabile del Servizio F.to: dott. Valeria DAcquisto F.to: dott. Bianca Fici Letto, approvato e sottoscritto.- IL PRESIDENTE F.to: Giuseppe Cim IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to: Pietro Sanci IL VICE SEGRETARIO GENERALE F.to: Dott.ssa Valeria DAcquisto Per copia conforme alloriginale per uso amministrativo Dalla residenza municipale, l 07.12.2010 IL VICE SEGRETARIO GENERALE Affissa allalbo pretorio il 12.12.2010 Defissa il 27.12.2010 IL MESSO COMUNALE Il Segretario Generale del Comune, CERTIFICA su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione stata pubblicata allAlbo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 12.12.2010, senza opposizioni o reclami.- Misilmeri, l 27.12.2010 IL SEGRETARIO GENERALE La presente deliberazione divenuta esecutiva il ________________________, essendo decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami.- Misilmeri, l ______________________ IL SEGRETARIO GENERALE ILMaw e f  ! = > ] ^ | }  ¼弍 ht2CJ ht2CJht2CJOJQJht25OJQJht2OJQJ ht25h>*OJQJ ht2CJht256OJQJ]ht25CJ OJQJ ht2CJ ht2CJ4ht2ht2mHnHujht2UmHnHu5Mavw# $ % e  b`$ J b&d P `a$ $ b`a$ Y^`Y  ` ` $ `a$$`a$e f } fpkd$$IfF\> x6! : :4 Fa$If $If` $$If`a$ b`   ! wq$If $If` $$If`a$pkdo$$IfF\> x6! : :4 Fa! 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