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Il presente testo aggiornato coordinato con le modifiche successivamente introdotte con la deliberazione della Commissione straordinaria n. 17 del 22.2.2005 .- PRINCIPI E COMPETENZE Articolo 1 Oggetto Articolo 2 Principi generali Articolo 3 Principi per gli incarichi professionali Articolo 4 Competenze e responsabilit Articolo 5 Il consiglio comunale Articolo 6 La giunta comunale Articolo 7 Il sindaco Articolo 8 Settori e servizi Articolo 9 Responsabile del procedimento Articolo 10 Seggio di gara Articolo 11 Lufficio contratti OGGETTO DEI CONTRATTI Articolo 12 Lavori pubblici Articolo 13 Forniture di beni Articolo 14 Forniture di servizi Articolo 15 Norme comuni LA SCELTA DEL CONTRAENTE Articolo 16 Provvedimento a contrattare Articolo 17 Modalit di esecuzione Articolo 18 Modalit di appalto Articolo 19 Bandi e avvisi di gara Articolo 20 Pubblicit dei bandi e degli avvisi Articolo 21 La cauzione provvisoria Articolo 22 Lofferta Articolo 23 Termini per la ricezione delle offerte Articolo 24 Celebrazione della gara Articolo 25 Svolgimento della gara Articolo 26 Verbale di gara e aggiudicazione LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE Articolo 27 Pubblico incanto Articolo 28 Licitazione privata Articolo 29 La trattativa privata Articolo 30 Appalto concorso Articolo 31 Incarichi di progettazione LA FASE CONTRATTUALE Articolo 32 Comunicazione dellaggiudicazione Articolo 33 Documentazione Articolo 34 Cauzione definitiva Articolo 35 Spese e diritti Articolo 36 Forme contrattuali Articolo 37 La stipula dei contratti Articolo 38 Le registrazioni Articolo 39 Contenuto degli atti negoziali Articolo 40 Esecuzione degli atti negoziali Articolo 41 Liquidazione e pagamenti NORME FINALI Articolo 42 Norme di riferimento Articolo 43 Norme di rinvio Articolo 44 Pubblicit Articolo 45 Entrata in vigore TITOLO I PRINCIPI E COMPETENZE Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento, predisposto ed adottato in applicazione della normativa statutaria, disciplina, tenendo presente la normativa ordinamentale introdotta dalle leggi regionali n.48/91, n.23/98 e n.30/2000, e quella di settore vigente, l'attivit negoziale dell'ente diretta, attraverso la migliore utilizzazione delle risorse, al perseguimento dei fini pubblici dell'Ente e delle finalit individuate dallo Statuto. Per una maggiore intelligibilit del presente testo regolamentare, il richiamo alla normativa nazionale sar operato in tutti i casi in cui la stessa stata recepita senza modifiche nellordinamento regionale siciliano. Ai fini del presente regolamento, nell'attivit negoziale si possono distinguere tre fasi procedimentali: la fase della scelta del contraente, la fase della stipula del contratto e quella dell'esecuzione del contratto. Non sono disciplinati dal presente regolamento le convenzioni previste dagli artt. 24 e 25 della legge 142/90, le convenzioni urbanistiche, i contratti in cui il comune opera su un piano di parit con i soggetti privati e quei rapporti negoziali disciplinati da norme speciali in contrasto con le presenti disposizioni. Non sono inoltre disciplinati: il cottimo-appalto, gli incarichi professionali, le concessioni di costruzione e gestione, i procedimenti ablatori, le convenzioni socio-assistenziali. Il regolamento per i lavori e le forniture in economia dovr ispirarsi ai principi informatori dello statuto, del regolamento di organizzazione e del presente regolamento. Articolo 2 Principi generali L'attivit negoziale deve tenere conto della programmazione e delle previsioni del bilancio, degli obiettivi e dei programmi del P.E.G. nonch degli altri strumenti di programmazione. Inoltre deve ispirarsi ai seguenti principi: - economicit, efficacia, legalit e trasparenza dei procedimenti; - tempestivit e obiettivit nella scelta dei sistemi negoziali; - scelta degli strumenti pi idonei fra quelli previsti dalla legge; - libert delle forme, salvo il rispetto di specifiche norme imperative. Tutti i contratti devono avere termini e durata certa e non sono suscettibili di rinnovo tacito. Per tutti i rapporti negoziali, salvo motivati impedimenti derivanti dalla particolare natura del rapporto o da esigenze inderogabili ma non precostituite, debbono essere utilizzati sistemi che consentano una comparazione delle offerte. Tutti gli atti che comportano una spesa debbono essere disposti dai soggetti competenti nel rispetto delle norme del presente regolamento e di quello di contabilit. Dovranno essere rispettate tutte le norme di rango superiore; qualora le presenti disposizioni regolamentari fossero in contrasto con esse, saranno automaticamente disapplicate in attesa del successivo adeguamento. Articolo 3 Principi per gli incarichi professionali Il ricorso ad incarichi esterni consentito solo in presenza di comprovate necessit, garantendo la massima trasparenza dei rapporti tra professionisti e Amministrazione nel rispetto delle regole deontologiche e professionali. Gli incarichi professionali devono essere regolati da appositi disciplinari o convenzioni e conferiti nei modi e nelle forme previsti dalla legge, con l'esatta individuazione dei tempi e dei modi di effettuazione della prestazione professionale, le necessarie indicazioni per il calcolo dell'onorario e per il suo pagamento e l'impegno della spesa presunta. Di norma la determinazione delle competenze professionali viene effettuata sui minimi delle varie tariffe professionali, ferma restando la facolt del professionista di accordare delle riduzioni. All'Amministrazione deve essere riservata la facolt di indicare ai professionisti le linee guida della loro prestazione, di esprimere il proprio giudizio con indirizzi e osservazioni, di valutare la convenienza e l'opportunit delle scelte professionali in rapporto agli interessi e agli obiettivi dell'Ente. Articolo 4 Competenze e responsabilit Anche in materia negoziale le funzioni, le competenze e le attribuzioni degli organi politici del Comune, del Segretario e dei dipendenti sono disciplinati dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di organizzazione e dalle norme del presente regolamento. Le funzioni di indirizzo, di proposizione e di impulso amministrativo degli organi politici sono esercitate mediante atti di contenuto generale, programmatorio, autorizzativo e di indirizzo; la definizione degli obiettivi e le linee di azione funzionali al loro conseguimento, la loro assegnazione unitamente alle relative risorse sono determinati con atti, generali o puntuali, dellorgano esecutivo come individuato dalla legge e dallo statuto. Tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e le attivit amministrative che costituiscono attivit di gestione volti alla instaurazione di rapporti negoziali determinati e derivanti dagli atti di cui al comma precedente sono riservati ai funzionari di P.O., secondo le rispettive competenze disciplinate dallo statuto e dai regolamenti. I funzionari sono responsabili sia del rispetto degli indirizzi generali dell'azione amministrativa indicati dall'Amministrazione, che degli adempimenti conseguenti, nonch dell'osservanza dei termini e del conseguimento dei risultati. Al responsabile del procedimento ex l.r. 10/91 competono le funzioni e i compiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Articolo 5 Il Consiglio Comunale Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico, economico e sociale del Comune, mediante l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo e programmatorio attribuiti alla sua competenza dall'articolo 32 della legge 142/90, cos come recepito dalla l.r. 48/91 e dalle leggi speciali. La programmazione e la previsione effettuate tramite la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione, il programma triennale delle opere pubbliche, costituiscono atti propedeutici e autorizzatori per la successiva attivit della Giunta Comunale. Svolge lattivit di controllo mediante lazione ispettiva, lesame e lapprovazione del conto consuntivo. Articolo 6 La Giunta Comunale La Giunta Comunale organo propositivo e di impulso. Nell'attivit amministrativa compie tutti gli atti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. In conformit alle norme vigenti e a quanto previsto dallo statuto di competenza della Giunta l'adozione degli atti amministrativi che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio Comunale. Inoltre compete alla Giunta l'adozione delle deliberazioni per la definizione degli obiettivi programmatici, per la loro assegnazione unitamente alle risorse, lindicazione dei tempi e delle modalit di gara nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa. Tali competenze vengono esercitate con latto di assegnazione del P.E.G. oppure con puntuali atti (deliberazioni). Articolo 7 Il Sindaco Il Sindaco il capo dell'amministrazione con funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione; compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, del Segretario e dei funzionari responsabili di P.O. Nella sua qualit di rappresentante legale dell'ente adotta, previo parere degli uffici competenti, le determinazioni di autorizzazione all'espletamento delle trattative private ex art. 24 della legge 109/94, cos come recepita in Sicilia con le ll.rr. 7/2002 e 7/2003, e del cottimo-appalto ex art. 24 bis della medesima legge, per l'esecuzione di opere o lavori pubblici mediante gare informali. Articolo 8 Settori e servizi I funzionari responsabili di P.O., nell'ambito delle proprie competenze, per la realizzazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi loro assegnati, esplicano la necessaria attivit negoziale per laffidamento di lavori e forniture, assumendo la relativa determinazione a contrattare e gli impegni di spesa. Individuano il contraente, previo confronto delle offerte, come previsto dai successivi articoli 17 e 18 e stipulano i relativi contratti nelle forme di cui al successivo articolo 36. Si ascrivono ai responsabili dei servizi, nei modi e con le procedure previste dal regolamento di contabilit, i provvedimenti di liquidazione. L'attivit negoziale dei responsabili dei servizi deve seguire e rispettare le norme del presente regolamento e del regolamento di contabilit. Articolo 9 Responsabile del procedimento Per i lavori pubblici, in applicazione dell'articolo 7 della legge 109/94, il Sindaco, per ogni singolo intervento previsto nel programma triennale dei lavori pubblici, nomina il responsabile unico del procedimento (RUP) che assume la responsabilit in ordine alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori. Per le forniture di beni e servizi, il responsabile del procedimento, per i compiti previsti dalla l.r. 10/91, individuato: relativamente alla fase della ricerca e della individuazione del contraente, nel responsabile di area o staff interessato per materia; relativamente alla fase della stipula del contratto, nel responsabile del servizio contratti; relativamente alla fase dell'esecuzione del contratto, nel responsabile di area o staff competente per materia. Il responsabile del servizio contratti, su apposita richiesta del responsabile unico del procedimento o del responsabile di area o staff competente per materia, pu fornire attivit di assistenza e consulenza nella predisposizione degli atti di gara. Articolo 10 Seggio di gara Le gare per licitazione privata e per pubblico incanto sono presiedute dal responsabile di area o staff competente per materia. Fanno parte del seggio di gara altres due dipendenti in forza al servizio interessato, scelti dal presidente, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante. Assistono alla gara due testimoni noti ed idonei a norma di legge scelti tra i dipendenti comunali. L'esercizio delle funzioni obbligatorio. Il seggio di gara adempie alle proprie funzioni collegialmente. In caso di dissenso in ordine alle decisioni da assumere prevale la proposta del presidente. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai seggi di gara la cui composizione o nomina sono specificatamente disciplinate dalla legge o dal presente regolamento. Articolo 11 L'ufficio contratti L'ufficio contratti l'unit organizzativa che cura la fase prodromica alla stipula dei contratti allorch, ai sensi del presente regolamento, si procede mediante la forma pubblico-amministrativa. Inoltre, quando si procede nelle forme contrattuali di cui ai nn. 3 e 4 del successivo articolo 36, lufficio contratti deve provvedere: alla tenuta e vidimazione dei registri e repertori previsti dalla legge e dal presente regolamento; alla registrazione del contratto ai fini fiscali; Sono di competenza dellufficio interessato per materia: 1. le comunicazioni all'aggiudicatario, una volta divenuto esecutivo il relativo verbale; 2. la richiesta della documentazione di rito all'aggiudicatario ove la legge non disponga diversamente; la richiesta della documentazione e della certificazione da acquisire d'ufficio; gli accertamenti antimafia e della capacit a contrattare; ogni altro adempimento previsto dalla legge o dal presente regolamento. TITOLO II OGGETTO DEI CONTRATTI Articolo 12 Lavori pubblici Ai fini del presente regolamento, per lavori pubblici si intendono le attivit di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme che disciplinano i lavori pubblici qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. Indicativamente possono configurarsi le seguenti categorie: A - lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, riparazione e conservazione, tendenti a mantenere in efficienza le opere o i beni dell'Ente; B - lavori di ricostruzione, ampliamento e trasformazione delle opere gi esistenti; C - lavori di costruzione di nuove opere. Per l'esecuzione di lavori pubblici le imprese dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale e da quella nazionale applicabile in Sicilia al momento della pubblicazione del bando o della spedizione dellinvito. Per i lavori di cui alle lettere B) e C) si applica la normativa comunitaria, quella di cui alla legge 109/94, nel testo recepito con le ll.rr. 7/02 e 7/2003, ed i criteri di affidamento previsti dalla normativa regionale e da quella nazionale applicabile in Sicilia al momento della pubblicazione del bando o della spedizione dellinvito. Per i lavori di cui alla lettera C) si proceder allaffidamento mediante appalto integrato nei casi previsti dall'articolo 19 della legge 109/94, cos come recepita dalle ll.rr. 7/02 e 7/2003. Per i lavori di cui alla lettera A) si pu anche procedere: - in economia; - mediante contratto aperto. Articolo 13 Forniture di beni Ai fini del presente regolamento per forniture di beni si intendono i contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni di cose mobili, ivi compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, di adattamento e messa in opera. Sono comprese tra le forniture, altres, le riparazioni e le manutenzioni per le quali la fornitura del relativo materiale, per prezzo o valore aggiunto, supera l'importo del lavoro necessario. La fornitura pu avere per oggetto somministrazioni periodiche o continuative oppure la fornitura in unica soluzione. Nel caso di somministrazioni periodiche o continuative il contratto, in conformit a quanto stabilito con il provvedimento a contrattare, dovr specificare tempi e modi della somministrazione e del relativo pagamento e per la parte non regolata si applicher la disciplina dei contratti di somministrazione. Se le caratteristiche del bene e le esigenze del servizio a cui il bene destinato lo consentono, il preventivo, il capitolato, ecc., approvato con il provvedimento a contrattare, far riferimento alle caratteristiche del bene evitando di indicare la ditta produttrice in modo da non ridurre la partecipazione delle ditte interessate. In questi casi, per l'aggiudicazione, si potr fare riferimento oltre al prezzo, alla consegna, al costo di utilizzazione e ad altri elementi da individuare nel preventivo o capitolato e da indicare nei documenti che indicono o pubblicizzano l'appalto (concorsualit progettuale). Per il calcolo del valore della fornitura si applicheranno i criteri previsti dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, e s.m.i. Articolo 14 Forniture di servizi Ai fini del presente regolamento i servizi, di norma, sono costituiti da qualsiasi utilit - senza elaborazione o trasformazione di materia e senza aggiunte o modifiche al bene esistente - prodotta da una ditta con l'apporto della propria organizzazione e costituente il risultato di una attivit di lavoro con l'impiego dei mezzi necessari, ordinariamente di propriet della ditta stessa. Oltre ai servizi disciplinati dai decreti legislativi nn. 157 e 158 del 17 marzo 1995 e s.m.i., si far riferimento ai servizi che indicativamente si possono raggruppare come segue: A) servizi di gestione con manutenzione; B) servizi di gestione con assistenza per i servizi informatici; C) servizi di pulizia e/o custodia edifici; D) servizi sanitari, sociali e assistenziali; E) servizi di refezione e ristorazione; F) servizi finanziari e bancari; G) servizi di raccolta e smaltimento. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi, quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo recepito dalla l.r 7/02 e s.m.i. qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%. Gli appalti che, insieme alla prestazione di servizi, comprendono anche l'esecuzione di lavori, sono considerati appalti di servizi qualora i lavori assumano funzione accessoria rispetto ai servizi, siano complessivamente di importo inferiore al 50 per cento del totale e non costituiscano l'oggetto principale dell'appalto. Gli appalti che includono forniture e servizi sono considerati appalti di servizi quando il valore totale di questi superiore al valore delle forniture comprese nell'appalto. Sono comprese fra le forniture di servizi, altres, le riparazioni e le manutenzioni per le quali la fornitura del relativo materiale, per prezzo o valore aggiunto, non supera l'importo del lavoro necessario. Rientrano fra le forniture di servizi anche quelle manutenzioni il cui oggetto non sia stato individuato a priori e consistenti nello svolgimento di tutte le prestazioni necessarie per conservare, in un certo periodo di tempo, beni mobili o immobili in condizioni di attivit e funzionamento, qualora le prestazioni richieste non abbiano per oggetto un'attivit di trasformazione, modificazione o innovazione della realt preesistente. Rientrano fra i servizi pure quelle attivit per il cui espletamento sono necessari beni strumentali, quali carburanti, pezzi di ricambio, attrezzature, utensili, ecc., che devono essere forniti dall'appaltatore. Sono esclusi i servizi pubblici comunali, rientranti nelle competenze istituzionali dell'ente e nei quali l'ente esercita la sua potest di imperio e per i quali al privato, mediante concessione, convenzione o affidamento ai sensi dell'articolo 22 e dellart. 32 lettera f della legge 142/90, recepita dalla l.r. 48/91, trasferito il potere autoritativo del comune. Articolo 15 Norme comuni I lavori e le forniture di beni e servizi possono essere eseguiti in economia, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento, quando l'urgenza, la qualit della prestazione, le modalit di esecuzione, la loro limitazione nel tempo e nello spazio, la ridotta entit della spesa rendono irrealizzabile o anti -economico e non funzionale il ricorso alle altre procedure. Per i contratti di durata, per quelli di somministrazione e per quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria protratta nel tempo, di norma, e secondo le esigenze e le disponibilit finanziarie, i preventivi o le perizie potranno essere riferiti a un trimestre, ad un semestre o ad un anno, mentre, se possibile, la durata del contratto potr essere riferita ad un anno, con facolt per l'amministrazione di recesso o di rinnovo ogni trimestre o semestre. Quando non sia possibile riportare la previsione contrattuale ad una delle fattispecie descritte negli articoli precedenti, l'ente pu procedere mediante contratto misto, cio un contratto risultante dalla combinazione degli oggetti di cui ai precedenti articoli considerati unitariamente in dipendenza di un unico nesso obiettivo e funzionale, in modo da dar vita ad una convenzione unitaria e per la cui regolamentazione si far capo alla disciplina dello schema negoziale prevalente. Per i contratti misti di cui al comma precedente, possono essere stabilite gi con il preventivo o con il capitolato, alcune caratteristiche peculiari di ciascun rapporto e i relativi obblighi e diritti dell'appaltatore che integreranno lo schema negoziale prevalente. TITOLO III LA SCELTA DEL CONTRAENTE Articolo 16 Provvedimento a contrattare Il procedimento negoziale inizia con il provvedimento a contrattare, che nel rispetto dell'art.56 della legge 142/90, cos come recepito dalla l.r. 48/91 ed integrato con la l.r. 30/2000, deve contenere: - il fine che si intende perseguire in relazione alla programmazione annuale e pluriennale e/o al P.E.G.; - l'oggetto del contratto, specificato, se necessario, mediante progetti, preventivi, schede tecniche, ecc.; - le clausole particolari ritenute essenziali, espresse, se necessario, in capitolati, fogli di patti e condizioni, preventivi, schede tecniche, ecc.; - la forma che dovr assumere il contratto, tenendo presente, in relazione all'importo, alla durata della prestazione e alle procedure, di quanto previsto dal successivo articolo 36; - le modalit di scelta del contraente; - la quantificazione della spesa e il capitolo o intervento di bilancio su cui graver oppure l'indicazione dei mezzi con i quali viene assicurato il finanziamento. Qualora la spesa non risulti ancora finanziata, il provvedimento, nel fare menzione della fonte e del tipo di finanziamento o del soggetto a cui si far richiesta, deve esplicitamente prevedere che non si dar luogo alle procedure negoziali sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa. Articolo 17 Modalit di esecuzione Il Comune, nel rispetto dei criteri e delle procedure individuate con il presente regolamento, provvede all'esecuzione dei lavori e delle opere ed all'acquisto delle forniture di beni e servizi con le seguenti modalit: a) in economia, b) in appalto, c) in concessione, d) in affidamento. La modalit di esecuzione e di scelta del contraente, avente prevalente carattere concorsuale, va motivata con riferimento ai criteri di economicit, efficienza ed efficacia. Il regolamento dei lavori e forniture in economia discipliner le attivit per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi, prevedendo criteri conformi a quelli del presente regolamento nonch i limiti per il ricorso all'esecuzione di lavori, all'acquisto di beni e servizi in economia. Con lo stesso regolamento saranno stabiliti i criteri per la semplificazione degli adempimenti procedurali interni e per quelli richiesti ai contraenti in conformit ai principi e alle disposizioni stabiliti nel presente regolamento. Per gli appalti di lavori pubblici, fino all'attivazione dell'ufficio regionale dei pubblici appalti, si proceder mediante pubblico incanto applicando le norme procedurali della legge 109/94 cos come recepita dalla l.r. 7/02 e s.m.i.. Per gli appalti di forniture di beni e servizi, si proceder in ogni caso con comparazione di offerte, tranne in caso di esclusiva di una ditta, di urgenza o di pericolo, di particolari servizi o forniture che per le loro caratteristiche devono essere affidati ad una ditta determinata. In questi due ultimi casi l'amministrazione inviter o consulter ditte o imprese di propria scelta. Articolo 18 Modalit di appalto Per l'appalto di lavori, forniture e servizi, le modalit di scelta del contraente, nel rispetto dei modi e dei metodi determinati dalle leggi regionali e nazionali e dalle norme comunitarie, si proceder con uno dei seguenti procedimenti: a) Pubblico incanto. Procedura aperta in cui ogni soggetto in possesso dei requisiti previsti dal bando pu presentare offerta. E' reso noto mediante bando di gara, redatto e pubblicizzato come previsto dalle leggi regionali e dai successivi articoli; b) Licitazione Privata. Procedura ristretta in cui solo i soggetti invitati possono presentare offerte. Pu essere preceduta da avviso di gara con il quale l'amministrazione informa della prossima licitazione ai fini della presentazione delle domande di partecipazione per l'eventuale pre-qualificazione dei soggetti da invitare; c) Appalto Concorso con procedura aperta di cui al punto a) o ristretta punto b); d) Cottimo-Appalto. Procedura ristretta in cui solo i soggetti invitati e iscritti in apposito albo possono presentare offerte; e) Trattativa Privata. Procedura negoziata in cui il comune consulta imprese di propria scelta e negozia con una o pi di una i termini del contratto. Pu essere preceduta da preavviso di gara quando trattasi di importi elevati o oggetti particolari. In caso di pre-qualificazione la scelta dei soggetti da invitare o con cui negoziare i termini del contratto demandata al responsabile di area o staff, previa verifica dei requisiti da parte del seggio di gara costituito ai sensi del precedente articolo 10. In caso di trattativa privata, determinata da motivi di particolare urgenza o pericolo, lorgano competente potr acquisire le offerte ed aggiudicare lappalto con lo stesso provvedimento a contrattare. Articolo 19 Bandi e avvisi di gara Ai fini del presente regolamento si definisce: a) bando di gara: il documento con cui l'amministrazione indice e rende pubblico un appalto da espletare mediante pubblico incanto, specificando i criteri per la partecipazione e l'aggiudicazione; b) avviso di gara: il documento con cui l'amministrazione d notizia che indir una licitazione privata o un appalto concorso o una trattativa privata, specificando i criteri per la presentazione delle domande di partecipazione e per la loro selezione; c) lettera di invito: il documento con cui l'amministrazione invita le ditte prescelte a presentare la propria offerta alla licitazione; d) richiesta di offerta: il documento con cui l'amministrazione invita le ditte prescelte a presentare la propria offerta alla trattativa privata. Oltre alle indicazioni di carattere generale e a quelle specifiche relative al sistema di aggiudicazione, in ogni documento dovr essere specificato: l'oggetto, l'importo, la scadenza, i documenti richiesti, la qualificazione della ditta, leventuale cauzione, le modalit di pagamento. Inoltre, il bando potr prevedere se, in caso di mancata stipula del contratto o mancata sua esecuzione per fatto imputabile al primo aggiudicatario, l'appalto potr essere aggiudicato alla ditta che segue nella graduatoria finale, qualunque sia il sistema di aggiudicazione. I bandi di gara per l'appalto di lavori pubblici devono essere conformi alle prescrizioni del bando tipo di cui all'articolo 20 della legge 109/94, cos come recepita dalla l.r. 7/02 e s.m.i. e/o alle altre norme applicabili in Sicilia al momento della pubblicazione. Per gli appalti di forniture di beni e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, si applicano le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie (Decreti legislativi 358/92 e s.m.i., 157/95 e s.m.i., 158/95 e s.m.i.), per quelli di importo inferiore si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento. E' vietato l'inserimento nei bandi di gara e nelle lettere di invito di qualsiasi clausola che richieda certificazioni di presa visione o comunque preveda modalit che possano comportare l'individuazione preventiva dei partecipanti alla gara. Articolo 20 Pubblicit dei bandi e degli avvisi La pubblicazione obbligatoria dei documenti di cui all'articolo precedente effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme vigenti e, in particolare, come previsto: dall'art. 29 della legge 109/94, cos come recepita dalla l.r. 7/02 e s.m.i. per gli appalti di lavori pubblici. dall'art. 35 della l.r. 7/02 e s.m.i. per gli appalti di beni e servizi. Inoltre i bandi e gli avvisi di gara vengono pubblicati sul sito Internet del Comune. Articolo 21 La cauzione provvisoria Per partecipare agli appalti di lavori pubblici mediante pubblico incanto e trattativa privata, si applica larticolo 30 della legge 109/94, nel testo recepito dalla legge regionale n. 7/02 e s.m.i., sia per gli importi che per le modalit. Per partecipare agli appalti di beni e servizi mediante pubblico incanto o licitazione privata di importo superiore a Euro 50.000 richiesta la cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta. La stessa cauzione potr essere richiesta per l'affidamento di forniture mediante gara informale. La cauzione potr essere prestata mediante polizza fideiussoria assicurativa, mediante fideiussione bancaria, o mediante deposito in contanti presso la tesoreria comunale esclusivamente a mezzo versamento in conto corrente postale. In ogni caso, per la mancata stipula del contratto, alla ditta inadempiente saranno applicate le sanzioni previste dalla legislazione vigente, compresa la segnalazione alle autorit competenti o alla C.C.I.A.A. per i provvedimenti di competenza e lattivazione della procedura in danno. Articolo 22 L'offerta Il plico contenente i documenti e l'offerta per le gare anche informali, che deve essere contenuta in una busta separata ma inclusa nel plico contenente i documenti, deve essere chiuso con ceralacca e sigillato mediante l'apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura, che confermino l'autenticit della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi forma di manomissione. Il plico e la busta contenente l'offerta devono riportare l'indicazione del mittente, dell'oggetto e della data della gara o, in caso di trattativa privata, della scadenza per la presentazione dell'offerta. L'offerta deve indicare chiaramente e senza abrasioni o correzioni non confermate con apposita postilla sottoscritta, pena la inammissibilit, il prezzo o il ribasso offerto sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza sar ritenuto valido il prezzo pi favorevole o il ribasso pi alto. Sia l'offerta che eventuali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte personalmente dal titolare della ditta offerente o dal legale rappresentante risultante dalla documentazione presentata in uno con i documenti richiesti. Per la valutazione e la verifica delle offerte anomale sar applicata la vigente normativa. Al di fuori dei casi previsti dalla norma, il seggio di gara, qualora ritenga che l'offerta non garantisca l'esatta esecuzione dell'appalto, proceder all'aggiudicazione con riserva di verificare la composizione e la congruit dell'offerta richiedendo gli elementi e le notizie che riterr necessari. Articolo 23 Termini per la ricezione delle offerte Nei procedimenti di affidamento di lavori pubblici si applicano i termini previsti dalla vigente normativa regionale, che decorrono dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. e, in caso di sola pubblicazione all'albo, dalla data di pubblicazione. In caso di trattativa privata, la richiesta deve essere spedita almeno sette giorni prima della scadenza del termine di ricezione dell'offerta. Nei procedimenti per l'appalto di forniture di beni e servizi di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria si applicano i termini previsti rispettivamente dal D.L.vo 358/92 e s.m.i. o dal D.L.vo 157/95 e s.m.i. Per gli importi inferiori si applicano le disposizioni seguenti: a) nei procedimenti di pubblico incanto per la fornitura di beni o di servizi si applica il termine di 15 giorni previsto dall'art. 64 del R.D. 23 maggio 1924, n.827, ridotto in caso di urgenza o per importi inferiori ad Euro 25.000 a non meno di 7 giorni, con espressa motivazione inserita nel provvedimento a contrattare. I termini decorrono in ogni caso dalla data di pubblicazione del bando; b) in caso di licitazione privata il termine per la ricezione delle offerte non pu essere inferiore a 21 giorni dall'invio delle lettere di invito con raccomandata; c) in caso di trattativa privata non pu essere inferiore a 7 giorni dall'invio della richiesta che dovr essere contemporanea per tutte le ditte. Il computo dei termini fatto a giorni, escludendo dal calcolo il giorno iniziale ma non quello di scadenza. Inoltre, se il giorno finale festivo o di chiusura degli uffici comunali, il termine scade il giorno successivo. Quando stata fissata un'ora determinata, il termine scade all'ora fissata del giorno finale. Nelle gare per gli appalti sia di lavori che di forniture, le offerte debbono pervenire all'ufficio protocollo del comune, mediante raccomandata A/R o posta celere, oppure consegnate direttamente, entro un'ora prima di quella stabilita per l'apertura delle operazioni di gara oppure entro l'ora prevista nella lettera dinvito. Articolo 24 Celebrazione della gara Tutte le gare formali saranno celebrate dall'apposito seggio di gara di cui al precedente articolo 10, nel luogo, giorno ed ora stabiliti nel bando o nella lettera di invito. Qualora la gara debba essere rinviata per pi di due ore oppure ad un giorno successivo, il presidente ne dar avviso mediante affissione all'albo pretorio comunale, rendendo noto il nuovo orario o il nuovo giorno. In caso di rinvio della gara a data da stabilire, oltre che con avviso all'albo pretorio, ne sar data comunicazione con le stesse modalit con cui si e' proceduto alla indizione. Qualora debbano essere sospese le operazioni di gara gi iniziate, oltre che avviso all'albo pretorio con indicazione della data di prosecuzione, ne sar data comunicazione verbale nella sede di celebrazione. Per lappalto concorso, le sedute del seggio di gara non sono pubbliche, mentre i risultati dovranno essere pubblicati nelle forme di legge. Per la sospensione e i rinvii si applicano le disposizioni dei due commi precedenti in quanto compatibili. Articolo 25 Svolgimento della gara Della celebrazione di tutte le gare sar redatto apposito verbale che descriver le varie fasi. Il presidente, assistito dagli altri componenti il seggio di gara, dichiarata aperta la seduta, deposita sul tavolo e a vista le offerte pervenute, numerate secondo l'ordine di assunzione al protocollo, facendone constare l'integrit, informa sul sistema seguito e sulle prescrizioni contenute nel bando o nella lettera di invito. Indi, secondo l'ordine di numerazione, procede all'apertura dei plichi pervenuti, esamina la documentazione prodotta, ammettendo le ditte in regola ed escludendo motivatamente le altre. In caso di sospensione della gara, il presidente disporr la custodia dei plichi e delle offerte in contenitori sigillati, dando atto nel verbale delle suddette operazioni e di quelle della successiva apertura. Alle ditte non ammesse deve essere data comunicazione motivata dell'esclusione. Articolo 26 Verbale di gara e aggiudicazione L'aggiudicazione l'atto con cui si rende nota l'offerta pi vantaggiosa e si affida l'appalto. Di norma, e salva diversa indicazione nel bando di gara o nella lettera di invito, il verbale con il quale viene aggiudicata la gara, rappresenta l'atto conclusivo del procedimento. Il verbale di gara deve essere redatto immediatamente, sottoscritto dai componenti il seggio di gara e dallimpresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi nella sede dove svolta la gara e all'albo pretorio. In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo. In caso di rilievi e di contestazioni il responsabile del procedimento tenuto a decidere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro trasmissione. Decorso inutilmente detto termine o in mancanza di decisione, i rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed il verbale di gara diviene definitivo. Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela, in caso di ricorso in sede amministrativa e/o giurisdizionale, il responsabile del procedimento competente per materia, in assenza di provvedimento cautelare sospensivo definitivo, tenuto a consegnare i lavori o ad ordinare le forniture all'aggiudicatario risultante dal verbale divenuto definitivo ai sensi dei commi precedenti senza attendere la definizione nel merito del giudizio. Nei casi in cui si dovr procedere alla stipula del contratto nelle forme di cui ai nn. 3 e 4 del successivo articolo 36, il provvedimento di aggiudicazione trasmesso allufficio contratti per i provvedimenti di competenza. TITOLO IV LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE Articolo 27 Pubblico Incanto Il pubblico incanto il sistema ordinario di aggiudicazione dei contratti d'appalto, informato al principio del libero accesso alle gare, costituisce una procedura aperta in cui ogni soggetto in possesso dei requisiti prescritti e previsti dal bando pu presentare offerta. Il metodo con cui celebrare la gara quello delle offerte segrete. I criteri per la scelta del contraente e per la aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia, distinguendo fra appalti di rilevanza comunitaria e quelli di importo inferiore. Le fasi del procedimento del pubblico incanto sono le seguenti: provvedimento a contrattare che, come previsto dal precedente articolo 16, approva l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalit di scelta del contraente e approva il relativo bando; bando di gara, approvato con il provvedimento a contrattare che, come previsto dal precedente articolo 19, contiene le condizioni e le regole che disciplinano la gara costituendone l'atto fondamentale; pubblicazione del bando di gara, nel rispetto delle norme vigenti in Sicilia integrate dalla disciplina del precedente articolo 20; ricezione delle offerte, che debbono pervenire nei modi e nei termini di cui ai precedenti articoli 22 e 23; ammissione dei concorrenti che hanno presentato offerta nei modi e nei termini previsti dal bando e che sono in possesso dei requisiti ivi previsti; effettuazione dell'incanto previo confronto delle offerte ammesse; aggiudicazione secondo il metodo prescelto; proclamazione dell'aggiudicazione e comunicazione all'interessato, come previsto dall'articolo 26 e dall'articolo 32 del presente regolamento. Articolo 28 Licitazione privata La licitazione privata, procedura ristretta alla quale partecipano esclusivamente le ditte invitate dall'ente, ammessa solo nei casi di concessione e gestione di opere pubbliche e per gli appalti di forniture di beni e servizi nei casi previsti dal D.L.vo 358/92 e s.m.i., dal D.P.R.S. del 18 dicembre 1993, dal D.L.vo 157/95 e s.m.i., ed inoltre: - quando trattasi di beni che per particolarit tecniche o qualitative possono essere forniti solo da alcune e ben individuate ditte, che diano garanzie da verificare tramite prequalificazione; - quando trattasi di servizi che per la loro particolarit o delicatezza debbono essere espletati da ditte che diano garanzie da verificare tramite prequalificazione. Nel rispetto delle procedure disciplinate dai decreti legislativi riportati nel primo comma, saranno invitate tutte le ditte in possesso dei requisiti prescritti che ne avranno fatto richiesta ed, integrate, in caso di insufficienza, per raggiungere il numero minimo di cinque, da altre, scelte dal responsabile del servizio competente per materia fra quelle in possesso dei requisiti di legge. Per laffidamento degli appalti di cui al presente articolo non si fa luogo a licitazione privata qualora il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre. Sar redatto e pubblicato apposito avviso come previsto dai precedenti articoli 19 e 20, fissando il termine per l'invio delle domande di partecipazione nel seguente modo: secondo quanto previsto rispettivamente dal D.l.vo 358/92 e s.m.i. per le forniture di beni e dal D.l.vo 157/95 e s.m.i. per i servizi, per gli appalti sopra la soglia comunitaria; in almeno 15 giorni dalla pubblicazione per gli appalti sotto soglia. Il responsabile del servizio interessato, come previsto dallarticolo 18 del presente regolamento, approver l'elenco delle ditte da invitare e quello delle ditte da escludere, alle quali sar inviata entro 10 giorni motivata comunicazione. Le lettere di invito, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 19 e 20, dovranno essere inoltrate, simultaneamente, a tutte le ditte ammesse, con raccomandata A.R., entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la ricezione delle istanze di partecipazione. Il termine per la ricezione delle offerte per gli appalti sopra soglia comunitaria non pu essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, riducibile a 26 nei casi previsti dai citati decreti. Per gli appalti sotto soglia il termine non potr essere inferiore a 21 giorni. Il metodo con cui celebrare la licitazione quello delle offerte segrete. I criteri per la scelta del contraente e per la aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia con la distinzione fra appalti di rilevanza comunitaria e quelli di importo inferiore; in quest'ultimo caso per gli appalti di forniture di beni e servizi si applicher l'articolo 73 lettera c) e l'articolo 76 del R.D. 23/5/1924, n. 827, con individuazione dell'offerta anomala come previsto dal precedente articolo 22. Le fasi del procedimento della licitazione privata sono le seguenti: 1) provvedimento a contrattare che, come previsto dal precedente articolo 16, approva l'oggetto del contratto, la lettera di invito, quantifica la spesa, indica le modalit di scelta del contraente, specificando i requisiti richiesti e i motivi della deroga al pubblico incanto; 2) pubblicazione dell'avviso di gara , utilizzando i modelli allegati ai decreti legislativi citati; 3) preselezione delle ditte da invitare, applicando i criteri sopra esposti; 4) diramazione degli inviti con lettera R.A.R. che, come previsto dal precedente articolo 19, contiene le condizioni e le regole che disciplinano la gara; 5) ricezione delle offerte, che debbono pervenire nei modi e nei termini di cui ai precedenti articoli 22 e 23; 5) ammissione dei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini e nei modi previsti dalla lettera di invito e sono in possesso dei requisiti ivi previsti; 6) effettuazione della gara previo confronto delle offerte ammesse; 7) aggiudicazione secondo il metodo prescelto; 8) proclamazione dell'aggiudicazione e comunicazione all'interessato, come previsto dagli articoli 26 e 32. Articolo 29 La trattativa privata La trattativa privata una procedura negoziale in cui l'ente, dopo aver interpellato ditte di propria scelta e di provata seriet e capacit tecnico-economica, negozia con una o pi di una i termini del contratto. E regolata, pur nel rispetto del principio della libert procedimentale, dalle norme vigenti in Sicilia e da quelle del presente regolamento. L'ente tratter con un numero minimo di 10 ditte per gli appalti di lavori pubblici, 5 ditte per le forniture di beni e servizi fino a Euro 25.000, e 10 ditte per forniture di beni e servizi di importo superiore a 25.000 Euro. Per gli appalti di lavori pubblici si applicher l'articolo 24 della legge 109/94 cos come recepita dalla L.R. 7/02; il ricorso alla trattativa privata autorizzato dal legale rappresentate dell'ente su proposta del responsabile del procedimento, e previo parere del responsabile dell'ufficio competente, a cui, essendo attribuite le funzioni dell'articolo 51 della legge 142/90, compete la determinazione a contrattare e le procedure di ricerca del contraente e di aggiudicazione. Per le forniture di beni e servizi fino a 100.000 Euro consentito l'affidamento a trattativa privata quando ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 157/95, dell'articolo 9 del decreto legislativo n.358/92 oppure dell'articolo 41 del regio decreto 827/24. Per le forniture di beni e servizi fino a 50.000 Euro consentito l'affidamento a trattativa privata quando l'urgenza o la natura dei prodotti o le esigenze organizzative, motivate nel provvedimento a contrattare, rendono antieconomico ed inefficiente il ricorso ad altre procedure. Il ricorso alla trattativa privata di cui al precedente comma inoltre consentito: per forniture di beni effettuate dal fornitore originario, e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o allampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento del fornitore obblighi lamministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, limpiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilit o difficolt tecniche sproporzionate, con conseguente aggravio di spesa per lAmministrazione Comunale. La durata di tali contratti non pu, di regola, superare un anno; per servizi complementari non compresi nel contratto originariamente concluso, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del contratto, sempre che siano aggiudicati al prestatore originario alle seguenti condizioni: b1) tali servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico ed economico, dallappalto principale senza recare gravi danni e inconvenienti allamministrazione; b2) il valore complessivo dellappalto per i servizi complementari non superi il 50% dellimporto relativo allappalto principale. Non consentito, nel corso di uno stesso anno solare, affidare a trattativa privata mediante gara informale ad una stessa impresa forniture di beni o servizi, il cui importo complessivo superi i 50.000,00 euro. La Giunta Comunale, inoltre, pu autorizzare a procedere direttamente a trattativa privata per importi superiori a quelli previsti ai due commi precedenti, tranne nei casi di espresso divieto di legge, quando l'urgenza sia tale da non consentire l'indugio e i tempi per il pubblico incanto, siano evidenti la necessit e la convenienza, sussiste una situazione tale che il rinvio dell'intervento per il tempo necessario all'espletamento di una gara comprometterebbe la tempestivit dell'intervento stesso. Le richieste di offerta, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 19 e 23, dovranno essere inviate, simultaneamente, a tutte le ditte interessate. In caso di urgenza il termine per la presentazione delle offerte pu essere motivatamente ridotto. Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa, distinta da quella eventualmente contenente documentazione o depliant. I criteri per la scelta del contraente e per la aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia, distinguendo fra appalti di rilevanza comunitaria e quelli di importo inferiore; in quest'ultimo caso per gli appalti di forniture di beni e servizi si applicher di norma l'articolo 73 lettera c) e l'articolo 76 del R.D. 23/5/1924, n. 827. Saranno sottoposte a verifica le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media delle offerte ammesse. La trattativa privata, esperita con gara informale, prevede procedure e tempi vincolanti per lente e per i partecipanti. Le fasi del procedimento della trattativa privata mediante gara informale sono le seguenti: provvedimento a contrattare con individuazione del fine, dell'oggetto del contratto, della sua forma, della spesa necessaria, dei requisiti del contraente, dei motivi che consigliano il ricorso alla trattativa; diramazione della richiesta di offerta con lettera R.A.R. o da notificare che, nel rispetto dei principi del precedente articolo 19, contiene le condizioni e le regole che disciplinano il contratto costituendone l'atto propulsivo e fondamentale; ricezione delle offerte, che debbono pervenire nei modi e nei termini di cui ai precedenti articoli 22 e 23; ammissione dei concorrenti che hanno presentato offerta e sono in possesso dei requisiti richiesti. Il rispetto dei modi e dei termini previsti dalla lettera di richiesta tassativo solo per le trattative con gara informale, negli altri casi saranno ammesse le offerte pervenute prima dell'inizio delle operazioni di apertura delle buste; confronto delle offerte ammesse; aggiudicazione secondo il metodo prescelto con provvedimento del soggetto competente; comunicazione all'interessato, come previsto dal successivo articolo 32. Nelle ipotesi previste dalle norme vigenti, sar redatto e pubblicato apposito avviso ai sensi dei precedenti articoli 19 e 20, fissando in almeno 15 giorni dalla pubblicazione, il termine per l'invio delle domande di partecipazione. L'offerta sar richiesta dal responsabile del servizio competente per materia a tutte le ditte idonee che hanno manifestato la volont di partecipare allinvito, con esclusione di quelle che non hanno adempiuto diligentemente a precedenti rapporti contrattuali con l'ente, alle quali il responsabile del servizio comunicher, entro 10 giorni, i motivi dell'esclusione. Nei casi di cui al precedente comma la procedura avr inizio con il provvedimento a contrattare che, come previsto dal precedente articolo 16, approva l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalit di scelta del contraente, specificando i requisiti richiesti e i motivi della deroga al pubblico incanto. Proseguir con la pubblicazione dell'avviso di gara, con la preselezione delle ditte da invitare e con le altre fasi di cui ai precedenti commi. Qualora in un procedimento di pubblico incanto o di licitazione privata siano pervenute solo una o due offerte, non ammesse perch o pervenute fuori termine o per irregolarit formali, se ricorrono gli estremi dell'urgenza, la Giunta pu autorizzare a procedere a trattativa privata per l'affidamento dell'appalto alla ditta che ha presentato l'offerta pi vantaggiosa. La proposta di deliberazione e il relativo provvedimento di aggiudicazione devono motivare il ricorso a tale procedura. Articolo 30 Appalto concorso Quando opportuno valutare la convenienza dell'offerta e la sua conformit alle esigenze pubbliche sia sotto il profilo tecnico che economico ed inoltre necessario, per la specifica natura dell'opera o del prodotto o del servizio, rispettare un equilibrio fra il valore del contratto e i costi della procedura, l'ente pu procedere tramite appalto concorso, ma solo con procedura aperta in cui ogni soggetto in possesso dei requisiti richiesti pu partecipare. Per le opere pubbliche, qualunque sia l'importo e l'oggetto del contratto, si applicano gli articoli 20 e 21 della legge 109/94 come recepita dalla l.r. 7/02 modificata dalla l.r. 7/03. Laffidamento di appalti di lavori mediante appalto-concorso consentito previo parere della Commissione regionale lavori pubblici. La competenza ad adottare il provvedimento che stabilisce di avvalersi della procedura dellappalto concorso appartiene al dirigente dellente o al funzionario incaricato di P.O. Il progetto preliminare costituisce lo strumento tramite il quale si determina la corrispondenza fra le particolari esigenze della P.A. e la specialit delle competenze e dei mezzi di esecuzione occorrenti per il loro soddisfacimento. Non si fa luogo ad appalto concorso, ai sensi del secondo comma dellart. 76 del d.p.r. 554/99, qualora il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre. In tal caso, la stazione appaltante bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto, anche modificando le relative condizioni ed aggiudica comunque lappalto allesito della seconda procedura. Si procede ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purch siano stati ammessi a partecipare almeno tre candidati qualificati. Per le forniture di beni e servizi, qualunque sia l'importo e l'oggetto, si applica la normativa di attuazione delle direttive comunitarie. Per la nomina ed il funzionamento della commissione giudicatrice si applica la disciplina prevista dalla legge 109/94 come recepita dalla l.r. 7/02 e s.m.i., dal D.L.vo 358/1992 e dal D.L.vo 157/1995 in relazione alloggetto del contratto. Il metodo di aggiudicazione quello delle offerte segrete. La scelta del contraente avviene mediante una valutazione discrezionale delle offerte riferite congiuntamente allaspetto tecnico e a quello economico. Il potere di valutazione di cui titolare la stazione appaltante va esercitato con riferimento ai criteri generali di valutazione che debbono essere preventivamente indicati nel bando di gara. Nella procedura di appalto concorso si distinguono due fasi: individuazione del progetto ritenuto pi conveniente; esame del progetto prescelto da parte degli organi tecnici e stipulazione del contratto. Soltanto nella prima fase deve assicurarsi il principio della par condicio mediante la valutazione delle offerte in comparazione fra loro. Nella seconda fase non vi ragione di tutelare la uguale partecipazione dei concorrenti, essendo preminente linteresse pubblico di assicurare la migliore rispondenza possibile del progetto alle concrete esigenze dellAmministrazione. Non consentito inserire nel bando clausole in forza delle quali, dovrebbero essere ammesse alla valutazione dellofferta economica soltanto le imprese concorrenti alla cui offerta tecnica sia stato attribuito un punteggio non inferiore alla soglia minima prefissata. Non altres consentita lapertura delle buste contenenti le offerte economiche prima che la valutazione delle offerte, sotto il profilo tecnico, non sia stata effettuata. Sono sottoposte a verifica le offerte che presentano un punteggio attribuito superiore ai quattro quinti del punteggio massimo previsto nel bando. Il calcolo dellofferta economicamente pi vantaggiosa effettuata con il metodo aggregativo compensatore o con il metodo electre, secondo quanto previsto nellallegato B del dpr 554/99. Per la fornitura di beni o servizi aggiudicate con il sistema dellappalto concorso pu farsi riferimento ad altri metodi multicriterio o multiobiettivo, quali il metodo analityc hierarchy process (AHP) o il metodo technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS). La commissione giudicatrice composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, ed nominata dal dirigente o responsabile di P.O. competente per materia. La presidenza della commissione spetta al dirigente o funzionario responsabile di P.O. Tutti i commissari sono scelti mediante pubblico sorteggio da un elenco di professionisti proposti dagli ordini professionali, dalle facolt universitarie e dalla stazione appaltante, ad eccezione del presidente. Lattivit della commissione giudicatrice si conclude con la formulazione di una graduatoria dei concorrenti. Laggiudicazione consegue soltanto ad un atto esplicito dellAmministrazione (organo di governo) che approvi la graduatoria e deliberi di aggiudicare lappalto allimpresa prima graduata. Articolo 31 Incarichi per la effettuazione di attivit di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessori Per l'affidamento di incarichi relativi alla effettuazione di attivit di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessori il cui importo stimato sia inferiore alla soglia comunitaria, si procede con gare ad evidenza pubblica disciplinate con apposito regolamento del Presidente della Regione. Sulla base del predetto regolamento, l'Assessore regionale per i lavori pubblici emana il bando tipo che deve essere adottato per l'espletamento delle gare. Per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa, lAmministrazione Comunale pu procedere all'affidamento a professionisti singoli o associati di sua fiducia. I provvedimenti di affidamento concernenti la scelta dei soggetti di cui al comma 1, aventi natura fiduciaria, sono di competenza dellorgano esecutivo dellente. Con apposito separato regolamento possono essere definite modalit per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per laggiudicazione degli incarichi di cui al comma 1. TITOLO V LA FASE CONTRATTUALE Articolo 32 Comunicazione dell'aggiudicazione Qualora l'aggiudicatario non abbia sottoscritto il verbale o in caso di trattativa privata, il dirigente o il responsabile di P.O. competente per materia, divenuta definitiva l'aggiudicazione, provvede alla comunicazione allaggiudicatario mediante raccomandata A.R. con invito a presentare i documenti necessari per la stipula del relativo atto negoziale, non in possesso dellAmministrazione. Allaggiudicatario che abbia sottoscritto il verbale saranno richiesti i documenti di rito con la stessa procedura prevista dal comma precedente. Qualora l'aggiudicatario non provveda neanche a seguito di rituale diffida, il responsabile di P.O., con atto motivato, inizia il procedimento per la revoca dell'aggiudicazione, adottando i provvedimenti sanzionatori previsti dalle vigenti disposizioni, ed eventualmente, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, come previsto dal precedente articolo 19. Contemporaneamente alla comunicazione all'aggiudicatario, il responsabile del servizio interessato provvede alle comunicazioni e alle pubblicazioni previste dalla legge e dal presente regolamento. Articolo 33 Documentazione L'aggiudicatario deve presentare, entro dieci giorni o nei termini prefissati nel bando o nell'invito, la documentazione relativa al possesso dei requisiti finanziari attestati nella dichiarazione, la cauzione ed eventuali altri documenti non acquisibili da altre PP.AA. Si prescinde dalla presentazione di nuovi documenti qualora l'ufficio abbia agli atti gli stessi documenti ancora validi. In ogni caso per la presentazione e ricezione della documentazione di rito si applicano le norme sulla semplificazione amministrativa scaturenti dallapplicazione della legge 127/97 e s.m.i. Il responsabile dell'ufficio interessato, in relazione alle forme contrattuali di cui al successivo articolo 36, provvede alla verifica della regolarit della documentazione e della cauzione prestata nonch alla eventuale diffida in caso di inadempimento. Articolo 34 Cauzione definitiva La cauzione definitiva dovuta: - per lavori, come previsto dall'art.30 della legge 109/94, recepita dalla l.r. 7/02 e modificata dalla l.r. 7/03, ad eccezione di quelli di importo inferiore ad Euro 15.000 e per i lavori di somma urgenza di importo inferiore a Euro 25.000, sempre che in entrambi i casi il pagamento sia previsto in unica soluzione e dopo l'accettazione del certificato di regolare esecuzione e dovr essere prestata, con le modalit ivi previste; - per forniture di beni e servizi nella misura del 5% dell'importo netto dell'appalto, tranne che per le forniture di beni e servizi di importo inferiore a Euro 25.000 la cui prestazione non sia continuativa e il pagamento sia previsto in un unica soluzione al termine e previa verifica della prestazione. La cauzione definitiva potr essere prestata: mediante polizza fideiussoria assicurativa ai sensi dell'art.13 della legge 3/1/1978, n.1; mediante polizza fideiussoria bancaria, ai sensi dell'art. 54 del R.D. 23/5/1924, n.827; mediante deposito in contanti presso la tesoreria comunale o a mezzo versamento in conto corrente postale. In caso di cauzione provvisoria prestata mediante deposito in contanti presso la tesoreria, la stessa potr essere commutata, previa eventuale integrazione, in definitiva. Di ci sar dato atto nel contratto e comunicazione all'ufficio ragioneria. La cauzione sar svincolata per i lavori pubblici con le modalit previste dallarticolo 30 della legge 109/94, mentre per le forniture di beni e servizi a seguito di collaudo o dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione oppure a seguito di attestazione relativa al regolare adempimento contrattuale da parte del responsabile del servizio. In caso di mancata stipula del contratto per fatto imputabile al contraente, anche per mancata prestazione della cauzione definitiva, il responsabile del procedimento o il dirigente del servizio interessato potr procedere, se previsto nel bando di gara, alla aggiudicazione alla ditta che segue nella graduatoria finale come previsto dal precedente art. 19. Articolo 35 Spese e diritti Con la comunicazione di aggiudicazione sar richiesto il versamento delle spese contrattuali e dei diritti di segreteria che, calcolati dall'ufficio contratti, saranno introitati nei relativi capitoli di bilancio. L'ammontare delle spese contrattuali comprende gli importi per registrazione, bolli, riproduzione, rimborso stampati e spese sostenute dall'amministrazione per l'appalto, con esclusione di quelle sostenute per la pubblicit. L'ammontare dei diritti di segreteria, sia per i contratti che per le scritture private, sar calcolato in base alle vigenti disposizioni e ripartito e devoluto fra il segretario pro-tempore, lagenzia autonoma per la gestione dellalbo dei segretari e il Comune nelle misure previste dalla legge. Articolo 36 Forme contrattuali Nel rispetto delle norme vigenti, la forma contrattuale sar determinata tenendo conto della natura e dell'entit dell'oggetto del contratto come segue: mediante scambio di corrispondenza e ordine da parte dell'amministrazione oppure offerta e successivo ordine, per lavori e forniture di beni e servizi a pronta consegna e per cui non sono previste particolari garanzie entro limporto di Euro 5.000 oltre IVA; mediante sottoscrizione dell'offerta contratto o del capitolato di oneri o del verbale di aggiudicazione, per forniture e servizi che si esauriscono nell'arco di un mese, non prevedono particolari garanzie, e il cui corrispettivo sar pagato solo a prestazione avvenuta, entro l'importo di Euro 15.000 IVA compresa; 3. mediante scrittura privata, non repertoriata e da registrare solo in caso d'uso, per l'esecuzione di opere e lavori il cui importo non superi Euro 25.000 ed inoltre per forniture e servizi che si esauriscono al massimo nell'arco di sei mesi e il cui importo non superi Euro 25.000; mediante contratto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata repertoriata e registrata, in tutti gli altri casi. In ogni caso la presentazione di offerte e la sottoscrizione di atti o documenti impegna immediatamente i privati mentre l'impegno dell'amministrazione subordinato all'assunzione dei necessari provvedimenti e, dopo la verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa, alla comunicazione allaggiudicatario. Gli atti di cui ai numeri 3 e 4 del presente articolo, vengono registrati nei registri previsti dal successivo articolo 38 a cura del responsabile del servizio contratti con l'indicazione delle parti, dell'oggetto, dell'importo, dei tempi di esecuzione e pagamento. Gli atti ed i contratti di cui ai numeri 2, 3 e 4 del presente articolo sono soggetti al versamento dei diritti di segreteria e al rimborso delle spese contrattuali, la cui riscossione obbligatoria. Articolo 37 La stipula dei contratti In materia negoziale la rappresentanza esterna del comune, espressa mediante la manifestazione formale della volont dell'ente, esercitata dai soggetti previsti dalle norme statutarie, dal regolamento di organizzazione e individuati ai sensi dellarticolo 51 della legge 142/90. Per le forme contrattuali previste dal numero 1 e 2 del precedente articolo, la volont del fornitore si manifesta con lofferta mentre quella dellEnte con l'ordine o la sottoscrizione per conferma dei documenti previsti al precitato numero 2. Per le forme previste dai numeri 3 e 4 dell'articolo precedente mediante sottoscrizione contestuale degli atti negoziali ivi previsti. I contratti in forma pubblica amministrativa sono rogati dal Segretario Comunale, nel rispetto delle vigenti norme in materia, ivi comprese quelle che disciplinano l'attivit notarile. I documenti di cui al n. 2 del precedente articolo, dopo il loro perfezionamento, sono trasmessi a cura del dirigente del servizio interessato, allufficio contratti per i controlli dei versamenti prescritti dallarticolo precedente e per le registrazioni di cui al successivo articolo. Per la stipulazione dei contratti di lavori pubblici si applica larticolo 21 bis della legge 109/94 e larticolo 109 del DPR 554/1999, come recepiti dalla l.r. 7/02 e s.m.i. Articolo 38 Le registrazioni Gli atti indicati al numero 4 del precedente articolo 36 sono trascritti nel repertorio e soggetti a registrazione a spese dell'appaltatore e a cura dell'ufficio contratti. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo, gli atti negoziali previsti dai numeri 3 e 4 dell'articolo 36, sono registrati, a cura del responsabile del servizio contratti, in uno o pi registri in cui riportare le notizie di cui al successivo terzo comma. In ogni registro saranno riportati, in ordine di aggiudicazione, tutti gli appalti dell'anno, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del tempo di esecuzione, del metodo di aggiudicazione, dell'aggiudicatario, della data di aggiudicazione e del contratto. I registri sono pubblici e consultabili a semplice richiesta informale da parte di tutti i cittadini, mentre l'estrazione di copie soggetta a richiesta in bollo e al pagamento delle spese di riproduzione, diritti ed eventuale bollo. Articolo 39 Contenuto degli atti negoziali Tutti gli atti negoziali, in cui si estrinseca la volont delle parti contraenti, qualunque sia la forma ai sensi del precedente articolo 36, oltre all'esatta individuazione del contraente e alle clausole di rito, dovranno indicare: - l'oggetto dell'appalto, con l'esatta indicazione della quantit e qualit dei lavori o delle forniture; - l'importo, i tempi e le modalit di pagamento, compresa l'indicazione delle persone autorizzate a riscuotere; - i termini di esecuzione, di consegna e di eventuale collaudo; - le eventuali penalit e procedure di esecuzione in danno a carico del contraente inadempiente. Ai fini della interpretazione e della conservazione, si applicano a tutti gli atti negoziali le norme di cui allarticolo 1362 e seguenti del codice civile. Per le finalit di cui al comma precedente, dellatto negoziale, fanno parte integrante , anche se non allegati, le schede tecniche, i preventivi, i capitolati, i progetti, le proposte, le offerte, il provvedimento a contrattare. In applicazione dellarticolo 110 del DPR 554/ 1999 fanno parte integrante del contratto anche il capitolato generale, il capitolato speciale, gli elaborati grafici progettuali, lelenco dei prezzi unitari, i piani di sicurezza e il cronoprogramma. I documenti di cui ai precedenti commi vengono elencati nel contratto, siglati dalle parti e conservati unitamente all'originale. Articolo 40 Esecuzione degli atti negoziali La consegna dei lavori o l'ordine delle forniture, ai fini del computo del termine per l'adempimento, dovranno avere data certa. Non sono ammesse cessioni, variazioni, subappalti, proroghe, sospensioni, tranne che nei casi previsti dalla legge e previa richiesta motivata e debitamente autorizzata dallamministrazione. L'esecuzione dei lavori, sotto il profilo della conduzione, dei pagamenti e del collaudo, interamente disciplinata dalla normativa sugli appalti vigente nella Regione Siciliana; per le forniture di beni e servizi, si applicano, oltre alle norme in materia di pubbliche forniture, le statuizioni del codice civile. Sono responsabili degli esatti adempimenti contrattuali, rispettivamente, il R.U.P., per i lavori pubblici ed il responsabile di P.O. per le forniture di beni e servizi. Per la risoluzione delle controversie relative allesecuzione di LL.PP. si applica larticolo 31 bis della legge 109/94; per quelle relative alle forniture si applicano le norme di cui al D.L.vo 358/1992 e s.m.i. e al D.L.vo 157/1995 e s.m.i. Articolo 41 Liquidazione e pagamenti Le modalit di liquidazione e di pagamento sono disciplinate dalle seguenti disposizioni e da quelle del regolamento di contabilit. I termini e le modalit di pagamento devono essere esplicitati nel capitolato speciale doneri, nella richiesta di offerta, nella lettera di invito o nel bando di gara e riportati nel contratto. Per i lavori pubblici di importo contrattuale inferiore a Euro 15.000 si pu procedere alla liquidazione e al pagamento in unica soluzione, previo certificato di regolare esecuzione da parte del responsabile dellufficio o del servizio interessato. Per quelli di importo superiore, liquidabili a stati di avanzamento, dovranno essere effettuate le verifiche prescritte dalla normativa vigente da parte del direttore dei lavori o, in mancanza, da parte del responsabile del servizio interessato. Per le forniture di beni, il responsabile dellufficio o del servizio interessato adotter l'atto di liquidazione dopo aver assunto in carico i beni acquistati ed eventualmente provveduto al loro collaudo. Per le forniture di servizi, il responsabile dellufficio o del servizio beneficiario adotter l'atto di liquidazione dopo aver verificato la regolare esecuzione. L'atto di liquidazione, nel rispetto delle modalit e delle forme previste dal regolamento di contabilit, precede l'ordinazione di pagamento mediante emissione del relativo mandato da parte del servizio finanziario, nei tempi e nei modi previsti dal regolamento di contabilit. TITOLO VI NORME FINALI Articolo 42 Norme di riferimento Sono norme di riferimento: Per i lavori pubblici la legge regionale 2 agosto 2002, n.7; la legge regionale 19 maggio 2003, n.7; la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici", nel testo e con le modifiche ed integrazioni di cui alla l.r. 7/02, modificata dalla l.r. 7/03; il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici legge 11 Febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni"; il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni"; il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni"; il D.M. 03 agosto 2000, n. 294, "Regolamento concernente la individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici" come modificato con decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420; il D.M. 02 dicembre 2000, n. 398, "Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni"; la legge 1 agosto 2002, n. 166, disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. Per la fornitura di beni la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 titolo II, come modificato ed integrato dalla legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 ; il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni; il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573 e successive modifiche e integrazioni; larticolo 36 della l.r. 16 aprile 2003, n.4. Per le forniture di servizi la legge regionale 2 agosto 2002, n.7, titolo II, come modificato ed integrato dalla legge regionale 19 maggio 2003, n.7; il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, e successive modifiche ed integrazioni; il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158, e successive modifiche ed integrazioni; larticolo 36 della l.r. 16 aprile 2003, n.4. Articolo 43 Norme di rinvio Sono abrogate le precedenti norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia contrattuale. Lassetto delle competenze regolato dalle norme vigenti nella Regione Siciliana e previste dallo statuto comunale. Ogni precedente disposizione contenuta in provvedimenti e/o atti in contrasto con le norme di cui al presente regolamento si intende automaticamente abrogata dal giorno successivo alla sua entrata in vigore. Articolo 44 Pubblicit II presente regolamento, oltre ad essere pubblicato sul sito internet del Comune, sar inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti e tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento degli Enti Locali; la visione consentita, senza alcuna formalit, a semplice richiesta. Ogni cittadino pu ottenerne copia informale previo rimborso del costo di riproduzione. Articolo 45 Entrata in vigore II presente regolamento, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 47 del 20 maggio 2004, ai sensi del secondo comma dell'articolo 197 del vigente Ordinamento degli Enti Locali stato pubblicato, successivamente alla esecutivit dellatto di approvazione, all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, e precisamente dal 03 giugno 2004 al 18 giugno 2004, ed entrato in vigore il 19 giugno 2004, giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 528 del 02.10.1993. Con deliberazione della Commissione straordinaria n. 17 del 22.2.2005, divenuta esecutiva il 9.3.2005, sono stati modificati gli artt. 9 e 10 del regolamento. Ad intervenuta esecutivit, la citata deliberazione n.17 unitamente al testo aggiornato del regolamento, stata pubblicata allalbo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi e precisamente dal 11.3.2005 al 26.3.2005. Le modifiche apportate sono entrate in vigore il 27.3.2005, giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.- Testo aggiornato approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 17 del 22.2.2005. PAGE  PAGE 5 Comune di Misilmeri Regolamento per la disciplina dei contratti ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDICE Comune di Misilmeri Regolamento per la disciplina dei contratti ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7:;NOcvG] w x y   "I!!$$''9)***--20235U5u7 9L99J; @)@FF*CJOJQJOJQJB*CJOJQJph CJOJQJ5CJOJQJ6CJ6CJ CJ,OJQJCJCJ4CJ8CJ jUH;Odefghijklmnopqrstuv3$ $d%d&d'd-DM NOPQa$$a$ $ ?ba$(o+9  j x$ j xa$$ xa$$xa$ $ ?ba$9b$FG]{Bd $ j xa$  j x $ j xa$ $ j xa$$ j xa$  j xd/ U z 0 O x y   x$ j 7x`7a$  j x $ j xa$ < c    5 S l hF"b $7x`7a$ $7x`7a$ $ fxa$  j x $ j xa$b M=*& "-IL  $7x`7a$ $7x`7a$ ` L!!!!!#($$$$$i%.&'''')****+$ %7x`7a$$xa$ $7x`7a$ $7x`7a$+,6-----C//I00122 2!20234253545A5U56 $ & Fxa$ $ & Fxa$ $7x`7a$ $7x`7a$66 7<7u777888 9 9909<9L9H:J;;< $7x`7a$$ & F ,xa$$ ,nx^n`a$$ ,7x`7a$$ 77x`7a$ $ & Fxa$ $7x`7a$<n<<=??? @ @@)@>ABvBCDFFFFFH9IbIII $7x`7a$$ -7x`7a$ $7x`7a$II%JFJlJ{KLBNOP;R*CJOJQJ CJOJQJSYkek|kkplmmmnopqs ttt>tt^uuuu$ 7x`7a$$ & F h-7x^`7a$$ 7x`7a$ x $7x`7a$$xa$u v#vw+yKzLzXzbz ||}~ikw&Cфw J $7x`7a$ $7x`7a$$xa$gËˌBGjkwdU:;< $7dd`7a$x $7x`7a$ $7x`7a$<Fefsݘ}nFr"F$ & F S7x^`7a$ $7x`7a$ $7x`7a$x$xa$~!ͣɤ˦GG^ë0 $7x`7a$$ & F 88x^8`a$$ & F a88x^8`a$ $7x`7a$$1ܺ׼ܽRJ!$ 7x`7a$$ & F 88x^8`a$$ & F 88x^8`a$ $7x`7a$ $7x`7a$!W"kt0hUI\ $7x`7a$ $7x`7a$$ & F 7x^`7a$(YA stu$xa$$7`7a$ $7x`7a$ $7x`7a$ $ & Fxa$Q^#$1@OB g$ & F i7^`7a$$7`7a$ $7x`7a$$xa$x $7x`7a$ghxy{ $ & Fxa$$Sx^S`a$ $ & Fxa$$xa$ $7x`7a$ $7x`7a$6 }  &    & ' (  $7x`7a$$xa$ $7x`7a$( ) 6 V  }rsBZ[\hu $7x`7a$ $7x`7a$$xa$ $7x`7a$mn|}& ' T U V b r  !""""X$v$&((W)Y)Z)[)a)b)c)e)f)l)m)n)o)p)r))k*s*t**o+p+50JmHnHu0J j0JU CJOJQJ5CJCJ5CJOJQJ CJOJQJ:V:g(n}' U V b r  x``7x`7 $ & F xa$ $7x`7a$ d!!""""W$X$d$v$&&((W)X)Y)Z)c)d)&`#$ $&dPa$$ j 7x7$8$`7a$$xa$ $7x`7a$ $7x`7a$d)e)p)q)r))k*l*s*t**m+n+o+p+$ j 7x7$8$`7a$$a$&`#$=001hP. 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