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06/03/2001.- - I n d i c e - Parte I Principi ed elementi costitutivi Art. 1 Autonomia del Comune Art. 2 Finalitą Art. 3 Funzioni Art. 4 Territorio, sede Art. 5 Stemma e gonfalone Art. 6 Pari opportunitą Art. 7 Legge fondamentale Parte II Ordinamento Titolo I Organi del Comune Art. 8 Organi Art. 9 Pubblicitą delle spese per la propaganda elettorale Capo I Il Consiglio Art.10 Competenza Art.11 Poteri di indirizzo Art.12 Poteri di controllo politico-amministrativo Art.13 Regolamento sul funzionamento Art.14 Prerogative dei consiglieri Art.15 Commissioni di indagini Capo II La Giunta Art.16 Composizione e funzionamento Capo III Il Sindaco Art.17 Competenze Capo IV Delle adunanze Art.18 Contrasto di interessi Art.19 Sostituzione del Segretario Art.20 Disciplina delle adunanze Art.21 Dei regolamenti Capo V Delle deliberazioni degli organi collegiali e dei provvedimenti del Sindaco Art.22 Pareri obbligatori Art.23 Soggetti tenuti all'espressione dei pareri Art.24 Responsabili dei servizi Titolo II Organizzazione e procedimento amministrativo Capo I Organizzazione Art.25 Organizzazione amministrativa e responsabilitą di gestione Art.26 Segretario generale Art.27 Vice Segretario Art.28 Ufficio comunale Art.29 Disciplina del personale Art.30 Ruolo dei responsabili dei servizi Art.31 Incarichi esterni di responsabile dei servizi Art.32 Incarichi interni di responsabile dei servizi Art.33 Collaborazioni esterne Art.34 Responsabilitą disciplinare del personale Art.35 Commissione di disciplina Art.36 Conferenza dei responsabili dei servizi e conferenza di programma Capo II Procedimento Art.37 Procedimento amministrativo e responsabili dei procedimenti Art.38 Partecipazione al procedimento Titolo III Servizi pubblici locali Art.39 Servizi pubblici locali Art.40 Gestione in economia Art.41 Aziende speciali Art.42 Servizi sociali - Istituzioni Art.43 La concessione a terzi Art.44 La societą per azioni Art.45 I consorzi Art.46 Accordi di programma e conferenze di servizi Titolo IV Istituti di partecipazione Capo I Partecipazione popolare Art.47 La partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa Art.48 Il diritto di udienza Art.49 Azione popolare, diritto di accesso e di informazione Art.50 Diritto di istanza, petizione e proposta Art.51 Proposte di iniziativa popolare Capo II Associazionismo e partecipazione Art.52 Principi generali Art.53 Associazioni e organismi di partecipazione Art.54 Forme di consultazione - Incentivazione Art.55 Referendum consultivo Capo III Il difensore civico Art.56 Istituzione dell'ufficio del difensore civico Art.57 Nomina Art.58 Incompatibilitą e decadenza Art.59 Funzioni Art.60 Rapporti con il Consiglio Capo IV Organi di decentramento comunale Art.61 Circoscrizione di decentramento frazione Portella di Mare Titolo V Finanza e contabilitą comunale Capo I La programmazione finanziaria Art.62 La programmazione del bilancio Art.63 La programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti Art.64 Contabilitą comunale Art.65 Attivitą contrattuale Capo II Il patrimonio comunale Art.66 I beni comunali Art.67 La gestione del patrimonio Capo III Revisione economico finanziaria e controllo di gestione Art.68 Revisione economico finanziaria Art.69 Controllo di gestione Art.70 Collegio dei revisori Titolo VI Disposizioni finali Art.71 Modifica dello statuto Art.72 Pubblicitą dello statuto Art.73 Regolamenti vigenti Art.74 Entrata in vigore Parte I Principi ed elementi costitutivi Art.1 Autonomia del Comune Il Comune di Misilmeri é l'ente locale che rappresenta la comunitą residente nel proprio territorio.- L'autonomia della comunitą é riconosciuta dalla Costituzione e regolata dalla legge e dallo Statuto.- Art.2 Finalitą Il Comune promuove lo sviluppo della sua comunitą, ispirandosi ai valori della Costituzione.- A tal fine, il Comune nel rispetto delle leggi e dello statuto: - tutela la persona e rimuove gli ostacoli alla sua crescita singola e comunitaria, riconoscendo la centralitą della dignitą del cittadino; - promuove la migliore qualitą della vita attraverso servizi sociali, economici, culturali e sportivi; - cura l'ordinata convivenza dei cittadini, la loro sicurezza economica, l'armonico sviluppo della cittą, la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e culturale, la salvaguardia dell'ambiente comunale, con particolare riferimento agli immobili di interesse storico e al territorio agricolo boschivo; - favorisce l'omogeneitą del tessuto sociale al fine di superare ogni forma di campanilismo; - favorisce la formazione a tutti i livelli (amministratori, responsabili dei servizi, operatori, volontariato, comunitą) per rendere attuabile il profondo cambiamento disposto dalla legge n.142/90, quale risulta recepita dalla L.R. n.48/91.- - collabora con gli altri soggetti di governo secondo il principio della complementarietą e sussidiarietą delle funzioni, nonché con tutti gli organismi che perseguono finalitą sociali nella comunitą; - garantisce la partecipazione dei cittadini all'amministrazione e valorizza l'associazionismo, il volontariato e la cooperazione, per accrescere la solidarietą tra i cittadini, la loro responsabilitą nella gestione dei servizi, la funzionalitą dei servizi stessi; - assume iniziative per l'integritą della famiglia; - tutela i cittadini deboli o svantaggiati, promuove il diritto allo studio e al lavoro; - assicura lo sviluppo economico equilibrato, nonché la valorizzazione e l'utilizzazione sociale del territorio, salvaguardando le sue caratteristiche naturali; - guida le trasformazioni economiche verso la crescita dell'imprenditorialitą singola, associata e cooperativa e verso la piena occupazione; - cura lo sviluppo delle attivitą produttive, salvaguardando le risorse e apprestando strutture e servizi; - favorisce la creazione di istituzioni culturali e di libere associazioni per la formazione dei cittadini e soprattutto dei giovani; - incoraggia la diffusione dello sport; - conserva e valorizza le tradizioni, gli usi e i costumi, nonché il patrimonio e le proprietą collettive; - attua le iniziative necessarie alla valorizzazione degli interessi socio-economici e culturali del territorio.- Art.3 Funzioni Il Comune é titolare di tutte le funzioni amministrative di precipuo interesse comunale, che non siano espressamente riservate ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.- Il Comune esercita le sue funzioni in forma decentrata o in collaborazione con altri comuni o con la provincia regionale, per garantire l'economicitą di gestione.- Il Comune esercita altresģ le funzioni statali, regionali e provinciali ad esso delegate o attribuite.- Il Comune, nell'ambito del suo territorio e delle proprie competenze, promuove l'ordinata convivenza ed assicura l'osservanza delle sue prescrizioni attraverso il servizio di Polizia Municipale.- Art.4 Territorio, sede Il territorio del Comune si estende per Kmq 69,24 ed é delimitato dai confini con i Comuni di Palermo, Villabate, Ficarazzi, Bagheria, Casteldaccia, S.Flavia, Altavilla Milicia, Bolognetta, Marineo, S.Cristina Gela, Belmonte Mezzagno.- Il Comune ha sede nel capoluogo.- Gli organi del Comune si riuniscono nella sede comunale.- In casi particolari e per particolari esigenze possono riunirsi in luoghi diversi.- Nel palazzo comunale, in luogo accessibile al pubblico, é individuato apposito spazio da destinare ad «Albo pretorio», per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, nonché per le comunicazioni ai cittadini.- Il Segretario generale é responsabile della pubblicazione.- Art.5 Stemma e gonfalone Emblema distintivo del Comune di Misilmeri é lo stemma raffigurante la torre civica, sormontata da corona ducale e sorvolata da un colombo, intrecciata da due rami di alloro su campo azzurro.- Insegna ufficiale del Comune é il gonfalone sul quale campeggia lo stemma.- Degli stessi é vietata la riproduzione o l'uso per fini non istituzionali.- Il Consiglio comunale determina, con proprio atto di indirizzo, i criteri di esibizione del gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali, fermo restando che detta insegna deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o da un suo delegato (Assessore o Consigliere) e portata da un vigile urbano e scortata da altri due.- Art.6 Pari opportunitą Il Comune promuove azioni positive per le donne, allo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunitą.- Le azioni positive elencate al comma 2 dell'art.1 della legge 10.4.1991, n.125, costuiscono norme statutarie a tutti gli effetti, e come tali devono essere osservate nell'esercizio di ogni attivitą amministrativa del Comune, al fine di rimuovere i comportamenti discriminatori per sesso ed ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza tra uomo e donna.- In aderenza con le finalitą previste ai commi precedenti, le liste dei candidati alla elezione del Consiglio Comunale devono essere composte per almeno 1/3 da donne.- L'inosservanza di quanto previsto al precedente comma non inficia il procedimento elettorale.- In tal caso perņ il delegato a designare i rappresentanti di lista deve produrre, all'atto del deposito della lista, apposita dichiarazione dalla quale si evincano i motivi che giustificano il mancato inserimento tra i candidati di un numero di donne pari ad almeno un terzo del totale.- La dichiarazione di cui al comma precedente é resa pubblica, a cura del Segretario Generale, mediante affissione all'albo pretorio del Comune contestualmente all'affissione delle liste dei candidati.- Sarą parimenti resa nota, sempre a cura del Segretario Generale, mediante pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio contestualmente all'affissione delle liste, la mancata presentazione della dichiarazione ove ricorra l'ipotesi di cui al 4° comma.- Nell'avviso dovrą essere chiaramente specificato che l'inadempienza costituisce violazione dello statuto.- Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di principio alle quali attenersi per promuovere la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune.- A tal fine in ogni provvedimento di nomina nel quale non viene assicurata la presenza di donne per almeno un terzo del totale dei nominati, fatta eccezione per le nomine effettuate a scrutinio segreto, devono essere evidenziati i motivi che giustificano la mancanza di rappresentanti del sesso femminile.- Art.7 Legge fondamentale Nel corso delle norme seguenti il richiamo alla «legge fondamentale» é sempre riferito alla legge 8 giugno 1990, n.142 «Ordinamento delle autonomie locali», per le parti quali risultano recepite dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 «Provvedimenti in tema di autonomie locali», e con le aggiunzioni e modifiche successivamente introdotte.- Parte II Ordinamento Titolo I Organi del Comune Art.8 Organi Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale.- L'elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco e la nomina della Giunta Comunale sono disciplinate dalla legge.- Art.9 Pubblicitą delle spese per la propaganda elettorale Il deposito delle liste per l'elezione del Consiglio Comunale o delle candidature alla carica di Sindaco deve essere accompagnato da una dichiarazione, resa da ciascun candidato, dalla quale risulti la spesa presumibile per la propaganda elettorale che ognuno dei partecipanti alla competizione intende sostenere e le fonti di finanziamento.- Tale documento, nel quale devono essere distinte le spese per pubblicitą editoriali e radiotelevisive, per manifesti, stampati ed altri materiali di propaganda, per manifestazioni e ogni altra attivitą connessa con la campagna elettorale, é reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del Comune contestualmente all'affissione delle liste e delle candidature.- Entro quindici giorni dall'insediamento i candidati eletti dovranno presentare il rendiconto delle spese effettivamente sostenute, allegando la relativa documentazione.- Il rendiconto é reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio del Comune per la durata di trenta giorni.- L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo non inficia il procedimento elettorale.- L'inadempienza sarą comunque resa nota mediante affissione all'albo pretorio dell'elenco dei candidati che hanno omesso di presentare la dichiarazione preventiva o, limitatamente ai candidati eletti, il rendiconto delle spese sostenute.- L'affissione dell'elenco degli eventuali inadempienti dovrą essere effettuata contestualmente alle pubblicazioni previste nei commi precedenti.- L'inadempienza alle disposizioni di cui al presente articolo da parte dei candidati eletti é, altresģ, comunicata, a cura del Presidente ed in seduta pubblica, al Consiglio Comunale che puņ esprimere formalmente le proprie valutazioni.- Capo I Il Consiglio Art.10 Competenza Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunitą: determina l'indirizzo dell'attivitą comunale ed esercita il controllo politico amministrativo attraverso deliberazioni e mozioni.- Art.11 Poteri di indirizzo Il Consiglio esercita la funzione di indirizzo mediante l'assunzione, fra gli altri: - degli atti indicati nell'art.32, 2° comma, della legge fondamentale, e successive modificazioni ed integrazioni; - dell'atto contenente gli indirizzi ai quali deve attenersi il Sindaco nell'esercizio della funzione di coordinamento di cui al 3° comma dell'art.36 della legge fondamentale; - dell'atto contenente i criteri generali e le modalitą per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, come richiesto dall'art.13 della L.R. 30.4.1991, n.10; - dell'atto attinente all'uso esterno del gonfalone, previsto al precedente art.5; - degli atti conclusivi votati su proposte di mozioni.- Art.12 Poteri di controllo politico amministrativo Il Consiglio esercita il potere di controllo politico-amministrativo mediante: - la richiesta di sottoposizione a controllo preventivo di delibere della Giunta, nei modi e termini previsti dall'art.15 della L.R. 3.12.1991, n.44; - l'utilizzo dell'attivitą di collaborazione del collegio dei revisori dei conti e del referto degli stessi in caso di gravi irregolaritą; - l'esame del conto consuntivo e la discussione della relazione illustrativa della Giunta di cui al 7° comma dell'art.55 della legge fondamentale; - la nomina in caso di indagini di uno o pił consulenti esterni esperti nella materia attinente all'indagine stessa, su designazione della commissione di indagine.- Art.13 Regolamento sul funzionamento Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, é approvato il nuovo regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, ove deve essere previsto, tra l'altro: 1) la distinzione tra convocazioni urgenti e non urgenti, tenendo presente che non possono essere convocate in via d'urgenza le sessioni deputate all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; 2) l'articolazione delle sedute consiliari e il quorum strutturale necessario per la validitą delle adunanze, secondo quanto stabilito dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.21 della L.R. n.26/93; 3) la consegna ai consiglieri dell'avviso di convocazione con l'elenco degli argomenti da trattare, secondo le modalitą ed i termini fissati dalla normativa vigente; 4) la pubblicazione dell'ordine del giorno all'albo pretorio, secondo quanto stabilito dall'art.50 dell'O.A.EE.LL.; 5) il deposito, almeno tre giorni prima di ciascuna seduta, con tutti i documenti necessari per essere esaminate, delle proposte ricomprese nell'ordine del giorno presso la Segreteria generale in un locale appositamente predisposto e comunicato ai consiglieri all'inizio del proprio mandato. Nei casi d'urgenza il deposito deve avvenire comunque prima delle 24 ore antecedenti a quella dell'adunanza; 6) le proposte attinenti all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo devono essere comunicate ai capigruppo consiliari almeno quindici giorni prima della data di discussione in Consiglio comunale; 7) il divieto di discutere e deliberare in seduta di prosecuzione, se non con la partecipazione della maggioranza dei consiglieri assegnati, i seguenti atti: - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi; - l'assunzione diretta dei pubblici servizi; - i regolamenti; - i bilanci annuali e pluriennali; - i piani regolatori generali e le variazioni agli stessi; - i programmi; - il conto consuntivo; - la costituzione e modificazione di forme associative con altri enti; - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi; - la contrazione di mutui; - l'esame del referto per gravi irregolaritą prodotto dal collegio dei revisori dei conti; 8) la costituzione nel proprio seno, con criterio proporzionale, di apposite commissioni consiliari permanenti di studio e consultazione, tenendo presente che ogni commissione puņ avere competenza esclusivamente su settori omogenei dell'attivitą amministrativa.- A tal fine vanno prese a riferimento le aree funzionali di attivitą di cui al successivo art.28, che nella fattispecie in questione possono essere accorpate, allo scopo di ridurre il numero delle commissioni rispetto al numero delle aree stesse; 9) i casi in cui le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni debbono essere segrete, tenuto conto di quanto previsto dall'art.182 dell'O.A.EE.LL., escludendo comunque valutazioni discrezionali dell'organo collegiale; 10) l'attribuzione del diritto di proposta scritta nelle materie di competenza del Consiglio a: - Il Sindaco; - la Giunta; - qualsiasi consigliere; - il Segretario generale; - i responsabili dei settori o degli uffici o sezioni.- La capacitą propositiva del Segretario e dei responsabili dei settori o degli uffici o sezioni é limitata alle materie ed attivitą affidate alla loro responsabilitą gestionale; 11) le modalitą di votazione, secondo quanto previsto dall'art.184 dell'O.A.EE.LL., quale risulta integrato dall'art.2 della L.R. n.48/91; 12) l'obbligo dei consiglieri eletti di cosituirsi in gruppi e di designare per iscritto al Presidente il nominativo del capogruppo entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio.- Coloro che non intendono aderire ad alcuno dei gruppi costituiti sono considerati, agli effetti dell'esercizio delle facoltą conferite dall'art.15 della L.R. 3.12.1991, n.44, come appartenenti ad un gruppo misto, il cui capogruppo, in mancanza di designazione, é individuato nel consigliere maggiore di etą; 13) le norme per garantire il pieno esercizio del diritto all'informazione del consigliere, in conciliazione con la esigenza di speditezza ed efficienza dell'attivitą gestionale.- Sino al giorno in cui diviene esecutiva la delibera consiliare di approvazione del nuovo regolamento di funzionamento del Consiglio, si fa riferimento alle norme del regolamento vigente e dell'O.A.EE.LL., ad eccezione di quelle incompatibili con la legge fondamentale, o comunque divenute inapplicabili.- Trascorso il periodo indicato nel primo comma senza che il Consiglio abbia provveduto, continuano ad applicarsi le norme del regolamento vigente e dell'O.A.EE.LL., ad eccezione di quelle incompatibili con la legge fondamentale, e con le prescrizioni elencate nel primo comma ai nn.6 e 7, che divengono operative.- Art.14 Prerogative dei Consiglieri I consiglieri esercitano le funzioni previste dalla legge e dallo statuto senza vincolo di mandato.- Il Consiglio dispone gli strumenti necessari e le modalitą regolamentari per il pieno ed ordinato esercizio delle funzioni di iniziativa e di controllo dei consiglieri.- I consiglieri, secondo le modalitą previste dal regolamento, hanno diritto di intervento nella discussione, di emendamento e di voto, nonché di interrogazione/interpellanza e di mozione.- L'interrogazione/interpellanza é rivolta da uno o pił consiglieri al Sindaco, in forma scritta e a mezzo del Segretario generale, per conoscere se un fatto sia vero, quale sia la motivazione di un atto o di una omissione dell'Amministrazione, quali provvedimenti il Comune intenda prendere in relazione ad un determinato oggetto.- All'interrogazione/interpellanza deve essere data risposta scritta entro trenta giorni dal ricevimento o, se richiesto, risposta orale nel primo consiglio utile.- La mozione é un motivato giudizio o una espressione di volontą rivolta alla Giunta su una determinata questione di diretto interesse dei cittadini del Comune, da sottoporre al voto del Consiglio entro trenta giorni dall'avvenuta presentazione al Segretario generale.- Sulla mozione sono ammessi solo l'intervento di uno dei proponenti e le dichiarazioni di voto, secondo modalitą e tempi ristretti fissati dal regolamento, da svolgersi nella parte finale di ogni seduta di consiglio.- I consiglieri hanno diritto di accedere agli uffici e servizi del Comune e degli enti ed organismi dipendenti ed alle informazioni in loro possesso.- Almeno un quinto dei consiglieri puņ richiedere la convocazione del Consiglio presentando formale proposta di delibera o di mozione da iscrivere all'ordine del giorno.- Le proposte che comportano oneri finanziari debbono prevedere la copertura di bilancio ed il Sindaco deve curare che siano sottoposte al Consiglio con il corredo dei pareri di legge.- Il Presidente é tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla richiesta.- Art.15 Commissioni di indagini Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, puņ istituire al suo interno commissioni di indagine su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale.- Le commissioni di indagine sono formate da un numero di consiglieri comunali non inferiore a sette e sono composte in modo da rispecchiare il pił possibile la rappresentanza dei gruppi consiliari presenti in consiglio.- Esse riferiscono per iscritto al Consiglio comunale sui risultati della indagine entro il termine stabilito all'atto della loro costituzione.- Decorso infruttuosamente tale termine il Presidente del Consiglio comunale informa quest'ultimo, il quale puņ concedere una proroga non superiore al tempo gią assegnato alla commissione stessa.- Scaduto tale termine ulteriore la commissione cessa dalle sue funzioni.- Il Presidente del Consiglio comunale ne da informazione al consesso il quale puņ disporre il rinnovo della Commissione.- Nessuno dei componenti cessati puņ essere riconfermato.- La commissione, per la prima volta, é convocata dal Presidente del Consiglio comunale e, successivamente dal Presidente della commissione stessa.- Nella prima seduta la commissione dovrą procedere, contemporaneamente, alla nomina nel suo seno del Presidente, del vice Presidente e del segretario.- La prima riunione é presieduta dal Consigliere pił anziano per etą.- Le sedute della Commissione non sono valide se non sono presenti almeno la metą pił uno dei componenti e se tra questi non sia presente il Presidente o il vice Presidente.- La commissione delibera a maggioranza, in caso di paritą prevale il voto del Presidente.- La commissione per il raggiungimento dei suoi fini puņ richiedere tutti gli atti necessari su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale e puņ avvalersi dei consulenti esterni previsti al precedente art.12.- La commissione nomina un relatore per illustrare al Consiglio comunale i risultati dell'indagine.- E' sempre in facoltą della minoranza di presentare proprie relazioni.- Capo II La Giunta Art.16 Composizione e funzionamento La Giunta comunale é composta dal Sindaco e da 6 (sei) assessori.- Alla Giunta competono gli atti di amministrazione che alla stessa sono espressamente riservati dalla legge o dal presente statuto.- La Giunta propone al Consiglio per la deliberazione gli atti fondamentali di sua competenza, ne promuove l'attivitą, ne attua gli indirizzi.- La Giunta é convocata dal Sindaco che la presiede.- Nei casi di urgenza, la convocazione puņ essere fatta telefonicamente o telegraficamente nella giornata antecedente la seduta e la Giunta é da ritenere regolarmente convocata quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.- L'ordine del giorno della riunione di Giunta é redatto su indicazione del Sindaco, e contiene l'elencazione di tutte le proposte di deliberazione depositate in segreteria, con l'attestazione del Segretario di compiuta istruttoria.- La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono.- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.- Hanno diritto di proposta scritta alla Giunta, nell'osservanza dell'art.53 della legge fondamentale: - il Sindaco; - gli Assessori; - il Segretario generale; - i responsabili dei settori o degli uffici o sezioni.- La capacitą propositiva del Segretario e dei responsabili dei settori o degli uffici o sezioni, é limitata alle materie ed attivitą affidate alla loro responsabilitą gestionale.- Il Segretario prende parte all'attivitą della Giunta con capacitą di iniziativa in ordine agli aspetti di legittimitą e a quelli attinenti all'organizzazione e funzionamento della gestione amministrativa.- Le sedute non sono pubbliche.- I responsabili dei servizi possono assistere alla seduta di Giunta al fine di fornire, su richiesta, elementi valutativi.- Il Sindaco puņ conferire agli Assessori deleghe permanenti o temporanee dei suoi poteri di sovrintendenza, relativamente a settori omogenei di attivitą amministrativa, nonché specifici, determinati e temporanei incarichi interni o esterni.- Degli stessi é data comunicazione al Consiglio.- L'organizzazione e il funzionamento della Giunta, per quanto non disposto dal presente statuto, sono stabiliti con apposito regolamento.- Capo III Il Sindaco Art.17 Competenze Il Sindaco, quale capo della Amministrazione, rappresenta il Comune; sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, coordina la Giunta Comunale, gli enti ed organismi dipendenti e le rappresentanze esterne, sulla base degli indirizzi del Consiglio.- In particolare il Sindaco: - convoca e presiede Giunta comunale fissandone l'ordine del giorno e assicurandone il regolare svolgimento; - esercita le funzioni ed adotta gli atti specificatamente attribuitigli dalla legge e sovraintende alla funzioni regionali e statali demandate al Comune; - compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dal presente statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del Segretario e dei responsabili dei servizi; la competenza della Giunta ad adottare atti specifici, prevista da norme regolamentari comunali introdotte in data antecedente a quella di adozione del presente statuto, sono trasferite al Sindaco; tali competenze rimangono invece della Giunta ove ciņ sia previsto, oltre che dalla norma regolamentare, da espressa disposizione di legge; - tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni; riceve, a mezzo del Segretario, le interrogazioni, le mozioni e le richieste dei consiglieri e ne cura le risposte e gli atti conseguenti; - dirige l'attivitą della Giunta e ne garantisce la rispondenza agli indirizzi programmatici, coordina le sovrintendenze di settore delegate agli Assessori, delle quali é politicamente responsabile; - ha la rappresentanza generale dell'ente; - indice la conferenza dei servizi, promuove accordi di programma e conclude accordi sostitutivi di provvedimenti; - rappresenta il Comune nell'assemblea dei consorzi, anche attraverso un suo delegato, con specifico mandato per ogni assemblea; - rappresenta il Comune in giudizio e compie gli atti conservativi dei suoi diritti; - firma gli atti amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale, nonché gli atti generali; - adotta ordinanze, nonché, come Ufficiale del Governo, funzione questa disciplinata dagli artt.10 e 38 della legge n.142/90, i provvedimenti contingibili ed urgenti nelle materie previste dalla legge; - rilascia provvedimenti autorizzatori e concessivi; - emette provvedimenti in materia di occupazioni d'urgenza di competenza del Comune; - sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti; impartisce, a tal fine, le direttive al Segretario ed ai responsabili dei servizi; - vieta l'esibizione di atti riservati; - coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici uffici ed esercizi; - promuove verifiche e indagini sull'attivitą del Comune; - convoca i comizi per i referendum consultivi; - nell'ambito degli indirizzi del Consiglio, sovrintende e coordina l'attivitą degli organismi e degli enti dipendenti, nonché dei rappresentanti del Comune in altri organismi ed enti; riferisce annualmente al Consiglio sulla osservanza da parte degli stessi indirizzi consiliari e sul raggiungimento degli obiettivi; - risponde alle istanze, petizioni e proposte dei cittadini, anche per conto della Giunta e del Consiglio.- Distintivo del Sindaco é la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.- Capo IV Delle adunanze Art.18 Contrasto di interessi Per i casi di contrasto di interessi riguardanti i componenti degli organi collegiali di governo, consultivi o di giudizio, si applicano le norme contenute nell'art.176 dell'O.A.EE.LL..- Art.19 Sostituzione del Segretario Nel caso in cui il segretario debba lasciare la sala della adunanza dell'organo collegiale per effetto delle norme indicate nell'articolo precedente, o sia assente o impedito, é sostituito da chi ne ha la funzione.- Qualora la sostituzione non possa aver luogo, il collegio sceglie uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario unicamente per l'oggetto sul quale il segretario é incompatibile.- Nel caso di assenza non sostituibile la riunione non puņ aver luogo.- Art.20 Disciplina delle adunanze Chi presiede l'adunanza di un organo collegiale é investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza della legge e dello statuto, la regolaritą e la libertą delle discussioni e delle deliberazioni.- Ha facoltą di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendolo risultare a verbale.- Puņ, nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine o impedimento dei lavori.- Art.21 Dei regolamenti Nel rispetto della legge e del presente statuto, il Consiglio adotta i regolamenti previsti nella legge fondamentale, nonché quelli derivanti dalla propria autonomia normativa.- I regolamenti sono votati articolo per articolo e poi nel loro complesso quando ciņ é richiesto anche da un singolo consigliere comunale.- I regolamenti edilizi, di igiene, polizia urbana, polizia rurale, e le loro variazioni, sono sottoposti alla discussione del Consiglio soltanto dopo che lo schema proposto sia stato depositato per 15 giorni presso gli uffici del settore di pertinenza, con facoltą per chiunque residente di esaminarlo, chiedere chiarimenti verbali, fare proposte scritte di modifiche ed aggiunte.- Il deposito deve essere opportunamente pubblicizzato in anticipo.- Copia del materiale pervenuto é rimesso alla Giunta ed ai capigruppo consiliari, con le valutazioni dell'ufficio competente, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la discussione della proposta di approvazione del regolamento.- I regolamenti devono essere pubblicati, successivamente all'esito favorevole del riscontro tutorio dell'organo di controllo, all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, ed entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.- Capo V Delle deliberazioni degli organi collegiali e dei provvedimenti del Sindaco Art.22 Pareri obbligatori Ogni atto deliberativo del Consiglio e della Giunta e ogni provvedimento del Sindaco deve espressamente indicare nel testo i pareri prescritti dall'art.53 della legge fondamentale.- Nel caso di parere negativo lo stesso non puņ essere espresso dal responsabile del servizio in forma generica, ma deve essere adeguatamente motivato al fine di consentire agli organi competenti ad adottare l'atto di valutarne l'esatta portata in rapporto alla decisione da prendere.- In caso di parere negativo l'organo competente ad adottare il provvedimento, se ritiene di adottare comunque l'atto, deve specificare adeguatamente nell'atto stesso la motivazione.- Non sono sottoponibili ai pareri, se non a quello di legittimitą del Segretario, gli atti relativi a: - la convalida degli eletti; - la nomina degli organi consultivi; - la nomina e revoca degli assessori; - la nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; - la nomina e revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi; - gli atti di natura squisitamente politica, sempre che non comportino, per dichiarazione espressa, assunzione di impegni ed oneri, anche indirettamente.- I provvedimenti del Sindaco sono immediatamente esecutivi e sono pubblicati all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto.- Art.23 Soggetti tenuti all'espressione dei pareri Sono tenuti all'espressione del parere di regolaritą tecnica i responsabili dei servizi nelle cui competenze é compresa, totalmente o parzialmente, la materia o le materie oggetto della proposta.- Il responsabile del servizio di ragioneria esprime il parere di regolaritą contabile, il quale deriva da valutazioni: - di capienza della disponibilitą del capitolo specifico in ordine alla spesa prospettata, calcolata nella sua interezza, con conseguente annotazione di pre-impegno nei registri contabili; - della preesistenza di impegno di spesa regolarmente assunto nel caso trattasi di liquidazione di spesa; - di conformitą alle norme fiscali; - di rispetto dei principi contabili e del regolamento locale di contabilitą.- Art.24 Responsabili dei servizi Ai fini del presente statuto e dell'imputazione dell'obbligo di fornire i pareri di regolaritą tecnica e contabile, il responsabile del servizio é il soggetto che ha la responsabilitą e direzione, in quanto in posizione apicale, di una delle strutture organizzative di massima dimensione presenti nell'Ente (settori), anche se dotata di articolazione interna.- Sono comunque legittimati ad esprimere pareri con rilevanza esterna soltanto i responsabili dei servizi (capisettore) che rivestono almeno l'8^ qualifica funzionale.- Qualora i responsabili dei servizi interessati rivestano una qualifica funzionale inferiore all'8^, essi dovranno pur sempre pronunciarsi sulla proposta di deliberazione, ma i pareri espressi avranno mera rilevanza interna.- In tal caso interverrą la competenza del Segretario che potrą far suo il predetto parere, rispondendone solo in relazione alle sue competenze, con esclusione cioč degli aspetti tecnici non inerenti alla sua professionalitą.- In caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio come sopra individuato, o nel caso in cui il relativo posto di organico sia vacante, l'obbligo di fornire i pareri ricade sui soggetti che hanno responsabilitą e direzione dell'ufficio o sezione competente inserito all'interno della struttura organizzativa di massima dimensione interessata, con l'osservanza di quanto stabilito ai precedenti commi 2° e 3°.- Titolo II Organizzazione e procedimento amministrativo Capo I Organizzazione Art.25 Organizzazione amministrativa e responsabilitą di gestione Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformitą alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.- L'organizzazione degli uffici e del personale deve essere ispirata ai principi di responsabilitą, professionalitą e flessibilitą, nonché di efficacia, efficienza, economicitą.- La pianta organica prevede la dotazione di personale per contingenti complessivi delle qualifiche e dei profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di flessibilitą della struttura organizzativa in relazione ai programmi del Comune.- Al Segretario ed ai responsabili dei servizi é affidata l'attivitą gestionale, che é esercitata sulla base degli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle deliberazioni della Giunta, dei provvedimenti e delle direttive del Sindaco, con potestą autonoma di scelta e di utilizzo degli strumenti operativi e con responsabilitą di risultato, sempre nell'ambito delle rispettive funzioni.- Art.26 Segretario Generale Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente: a) assolve all'alta direzione di tutti gli uffici e servizi; č capo del personale ed assume le iniziative volte ad assicurare unitą di conduzione complessiva della gestione amministrativa affidata alla sfera burocratica.- A tal fine, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, sentiti i responsabili dei servizi, emana direttive ed ordini, autorizza congedi, missioni, partecipazioni a congressi e seminari, prestazioni straordinarie e permessi del personale, adotta provvedimenti di mobilitą interna, propone provvedimenti disciplinari, contesta addebiti e adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inerzia del personale stesso; b) emana, con competenza generale, tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che costituiscono esecuzione di disposizioni legislative, regolamentari, di atti, programmi e piani, a contenuto vincolato o comportanti una mera discrezionalitą di carattere tecnico, e che non siano demandati dal presente statuto o dal regolamento alla competenza dei responsabili dei servizi; c) sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali d'incasso; d) svolge le funzioni di ufficiale rogante dei contratti del Comune; e) presiede le commissioni per le selezioni pubbliche per la copertura dei posti di organico per l'accesso ai quali é richiesto il possesso di un titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo; f) cura l'attuazione dei provvedimenti ed é responsabile dell'istruttoria delle proposte relative all'adozione di atti rientranti nella competenza degli organi di governo del Comune; esercita tale funzione sia nei confronti dell'unitą organizzativa cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri; é responsabile dei relativi atti esecutivi; g) assicura, a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento; h) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne sottoscrive i verbali; su incarico della Giunta, partecipa a commissioni di studio e di lavoro, anche esterne al Comune; i) formula il parere di legittimitą sulle proposte di deliberazione e sui provvedimenti del Sindaco e svolge funzioni di consulenza tecnico-giuridica sulle questioni sollevate in seno agli organi collegiali ai quali partecipa; l) é responsabile dell'invio delle deliberazioni dovute ai capigruppo; riceve le designazioni dei capigruppo consiliari e le richieste di sottoposizione al controllo delle deliberazioni della Giunta, nonché l'atto di dimissioni del Sindaco; m) é responsabile dell'invio delle deliberazioni al controllo; n) attesta, su dichiarazione dei messi, l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio e l'esecutivitą dei provvedimenti ed atti; o) rilascia certificazioni, notizie e documenti ai cittadini ed ai consiglieri comunali; p) presiede l'ufficio comunale per le elezioni; q) riceve istanze, petizioni e proposte dei cittadini, nonché interrogazioni, mozioni e richieste dei consiglieri; cura che vengano sottoposte agli organi ed uffici competenti e che venga data tempestiva risposta; r) dirime i conflitti di competenza fra i responsabili dei servizi.- Il Segretario adotta tutti gli atti, anche a rilevanza esterna, relativi all'esercizio delle sue attribuzioni.- Art.27 Vice Segretario Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell'espletamento dei numerosi compiti previsti all'articolo precedente e lo sostituisce a tutti gli effetti nei casi di vacanza, assenza o impedimento, svolgendo funzioni vicarie.- Per la nomina a Vice Segretario é richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio.- A nessun altro impiegato del Comune, puņ sotto qualsiasi denominazione essere attribuita la qualifica di segretario.- Art.28 Ufficio comunale L'ufficio comunale si articola in Unitą Organizzative denominate «SETTORI», distinte almeno nelle seguenti aree funzionali di attivitą: 1) area amministrativa; 2) area demografica; 3) area economico finanziaria; 4) area tecnica e tecnico manutentiva; 5) area delle attivitą produttive; 6) area istruzione, cultura, sport e tempo libero, socio assistenziale.- 7) area vigilanza e custodia.- Il settore puņ articolarsi in uffici o sezioni.- Gli uffici o sezioni possono a loro volta articolarsi in unitą operative.- L'ufficio comunale é organizzato e disciplinato nelle sue articolazioni con le modalitą previste dal regolamento.- Art.29 Disciplina del personale Il regolamento del personale, nel rispetto delle norme contenute nelle leggi e nel presente statuto, disciplina tra l'altro: a) organizzazione del personale secondo i principi stabiliti dal precedente articolo, con particolare riferimento alla individuazione della pił appropriata dotazione alla pianta organica, in relazione alle esigenze dei vari settori e degli uffici o sezioni, correlate alla preliminare individuazione dei carichi di lavoro, privilegiando in linea tendenziale l'allargamento della professionalitą; b) il conferimento alla pianta organica di consistente elasticitą, fatta eccezione per le sole qualifiche apicali professionali; c) i modi di conferimento della titolaritą degli uffici; d) l'attribuzione ai responsabili dei settori della responsabilitą gestionale e dei compiti per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo dell'Ente, nell'intesa che tale funzione direzionale deve tendere al coinvolgimento e alla valorizzazione delle risorse umane disponibili, alla ricerca di snellezza ed efficacia d'azione, assicurando efficienza e correttezza amministrativa; e) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego; f) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di essi compresi; g) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento; h) le garanzie del personale in ordine all'esercizio della libertą e dei diritti fondamentali; i) le responsabilitą dei dipendenti, comprese quelle disciplinari; l) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell'amministrazione.- Per quanto attiene alla disciplina delle assunzioni, si fa riferimento all'apposito regolamento ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.- Art.30 Ruolo dei responsabili dei servizi I responsabili dei servizi organizzano e dirigono gli uffici comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento.- Esercitano, con la connessa potestą di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo della struttura organizzativa della quale sono responsabili, assicurando l'imparzialitą, la legalitą e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attivitą degli uffici e sezioni da loro dipendenti.- E' attribuita ai responsabili dei servizi l'autonoma responsabilitą della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo del Comune, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi.- Il regolamento disciplina l'attribuzione ai responsabili dei servizi delle responsabilitą gestionali di cui al precedente comma, con norme che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi politici, mentre la gestione amministrativa é attribuita ai responsabili dei servizi.- Il regolamento stabilisce, inoltre, le modalitą dell'attivitą di coordinamento tra il Segretario Generale e i responsabili dei servizi, che deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'Ente, in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.- I responsabili dei servizi, nell'esercizio dell'attivitą di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione degli atti adottati dagli organi collegiali e dal Sindaco; predispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano l'esecuzione; disciplinano il funzionamento e la organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il pił efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate.- Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa, i responsabili dei servizi dispongono l'attuazione degli atti adottati dagli organi collegiali e dal Sindaco con tutti i compiti e le potestą a tal fine necessari, compresa l'adozione e la sottoscrizione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o il presente statuto non riservino agli organi di governo dell'Ente o al Segretario Generale.- In tale ambito deve comunque tenersi presente la limitazione di cui al 2°comma del precedente art.24, in quanto soltanto i responsabili dei servizi che rivestono almeno l'8^ Q.F. sono legittimati ad adottare atti con rilevanza esterna.- In caso contrario interverrą la competenza del Segretario Generale.- Gli atti a rilevanza esterna di competenza dei responsabili dei servizi sono definiti dal regolamento; essi consistono in atti dovuti in forza di legge, di statuto, di regolamento od in attuazione di provvedimenti adottati dagli organi collegiali o dal Sindaco.- Allo scopo di realizzare il massimo di flessibilitą nell'attivitą contrattuale dell'Ente, i responsabili dei servizi presiedono le commissioni di gara per gli appalti di opere pubbliche e per le forniture di beni e servizi, rientranti nella competenza di ciascun settore, anche nel caso in cui venga utilizzato l'istituto della gara informale.- Assumono la responsabilitą della procedura relativa alla gara e stipulano i contratti in rappresentanza della amministrazione comunale, venendo a rivestire in tale fattispecie la qualitą di organo dell'Ente.- In caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio, o nel caso in cui il relativo posto di organico sia vacante, o qualora il responsabile del servizio rivesta una qualifica funzionale inferiore all'8^, la sottoscrizione degli atti procedurali di rilevanza esterna, la presidenza delle commissioni di gara e la stipula dei contratti é demandata al Vice Segretario o, in alternativa, ad altro responsabile di servizio rivestente l'8^ Q.F., all'uopo designato dal Segretario Generale con propria determina, ferme restando per il responsabile del servizio interessato le altre incombenze relative alle procedure d'appalto.- I responsabili dei servizi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.- Rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi, in ordine alla sola regolaritą tecnica e contabile, su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta.- Art.31 Incarichi esterni di responsabile dei servizi Il Sindaco puņ ricoprire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico posti vacanti di responsabile dei servizi.- Il contratto, stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha la durata non superiore ad un anno e non č rinnovabile alla stessa persona.- L'incarico di cui al presente articolo puņ essere interrotto con motivato provvedimento del Sindaco, quando il livello dei risultati conseguiti dal soggetto incaricato risulti inadeguato ai fini del raggiungimento del pubblico interesse.- Art.32 Incarichi interni di responsabile dei servizi Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella mozione programmatica, il Sindaco puņ conferire a tempo determinato gli incarichi di direzione dei settori, per un periodo non superiore a tre anni, tra i funzionari alle dipendenze del Comune rivestenti la qualifica apicale, in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire.- L'incarico puņ essere rinnovato con provvedimento motivato che contenga la valutazione dei risultati ottenuti dal responsabile del servizio nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e dell'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficacia e di efficienza dei servizi da lui diretti.- L'incarico di cui al presente articolo puņ essere interrotto con motivato provvedimento del Sindaco, quando il livello dei risultati conseguiti dal soggetto incaricato risulti inadeguato ai fini del raggiungimento dei pubblici interessi.- Il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo fino alla conclusione, interruzione o revoca dell'incarico.- Art.33 Collaborazioni esterne La Giunta, con deliberazione motivata e con convenzioni a termine, puņ conferire incarichi a istituti, enti, professionisti, esperti, per l'esecuzione di particolari indagini o studi.- Il regolamento disciplina i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico e individua gli elementi essenziali, da prevedere in convenzione, che riguardano: a) la natura privatistica del rapporto; b) le modalitą di adempimento della prestazione; c) la durata che, comunque, non potrą essere superiore alla durata del programma; d) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico; e) i tempi di esecuzione e le relative penalitą; f) le modalitą di pagamento.- Art.34 Responsabilitą disciplinare del personale Il regolamento del personale disciplina, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, la responsabilitą, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.- Il regolamento di cui al precedente comma disciplina tra l'altro: a) l'obbligo da parte del responsabile del servizio dell'iniziativa per l'avvio del procedimento disciplinare; b) l'assegnazione al Segretario Generale del potere di applicazione, nei confronti del personale, delle sanzioni del richiamo scritto e della censura e la possibilitą da parte del dipendente di proporre ricorso gerarchico al Sindaco; c) l'assegnazione alla Giunta Comunale dell'applicazione nei confronti del personale delle sanzioni disciplinari superiori alla censura.- Art.35 Commissione di disciplina E' istituita la Commissione di disciplina, composta dal Sindaco o da un Assessore suo delegato, che la presiede, dal Segretario Generale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente secondo le modalitą stabilite dal regolamento.- La norma relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma, deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.- Art.36 Conferenza dei responsabili dei servizi e conferenza di programma La conferenza dei responsabili dei servizi é presieduta dal Segretario Generale ed é costituita da tutti i capisettore del Comune.- La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le esemplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.- La conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale.- La conferenza tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il Segretario Generale, per propria iniziativa o su richiesta di taluno dei componenti, ne constati la necessitą.- Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di pił aree funzionali, il Segretario Generale convoca una conferenza dei responsabili dei servizi interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare nel pił breve tempo le determinazioni adottate dagli organi di governo del Comune.- Capo II Procedimento Art.37 Procedimento amministrativo e responsabili dei procedimenti Se il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza o deve essere iniziato d'ufficio, l'Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso e, qualora non abbia contenuto generale, motivato.- Il regolamento e le singole norme regolamentari determinano per ciascun tipo di procedimento, quando ciņ non sia direttamente stabilito dalla legge, il termine entro il quale esso deve concludersi; determinano, altresģ, i funzionari responsabili del procedimento verso i cittadini e ne specificano i compiti.- In mancanza di prescrizione diversa, ogni procedimento promosso da persone fisiche e giuridiche deve essere concluso entro trenta giorni, salvo proroga di altri trenta giorni per esigenze istruttorie e con provvedimento motivato.- Ogni procedimento amministrativo, anche se promosso da istanze, petizioni e proposte dei cittadini, é organizzato sulle fasi fondamentali dell'istruttoria e del risultato finale.- E' retto da criteri di economicitą, efficacia e pubblicitą e non puņ essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.- Qualsiasi proposta di deliberazione, presentata anche da cittadini, qualsiasi mozione, emendamento e quesito referendario, é ammissibile se, comportando la sua accettazione oneri finanziari per il Comune, ne preveda espressamente la quantificazione e la copertura finanziaria con risorse di bilancio.- L'esame delle proposte di deliberazione e delle mozioni é subordinato al rispetto del principio del «giusto procedimento», che comporta l'acquisizione preventiva dei pareri tecnici, contabili e di legittimitą.- La concessione di contributi, sussidi, o comunque di vantaggi economici, é subordinata a deliberazione del Consiglio comunale che fissa i criteri e le modalitą cui l'amministrazione deve attenersi.- Art.38 Partecipazione al procedimento L'avvio del procedimento é comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenirvi e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.- Qualora sussistano particolari esigenze di celeritą, o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'Amministrazione provvede a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.- Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici e privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltą di intervenire nel procedimento, prendendo visione degli atti non sottratti all'accesso dalla legge, presentando memorie scritte e documenti pertinenti.- L'Amministrazione puņ concludere accordi con gli intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.- Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei procedimenti e degli atti normativi, amministrativi generali, tributari, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.- Sono esclusi, altresģ, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanitą, igiene, edilizia e polizia locale.- Titolo III Servizi pubblici Art.39 Servizi pubblici locali Il Consiglio comunale, nell'espletamento dei servizi riservati al Comune dalla legge, sceglie la forma di esercizio del servizio sulla base di una valutazione comparativa delle forme di gestione previste dalla legge ed in relazione alla migliore efficienza, efficacia ed economia del servizio stesso.- Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme: 1) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale; 2) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunitą sociale; 3) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di pił servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; 4) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; 5) a mezzo di societą a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.- Il Sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni anno, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al Consiglio sul funzionamento e sul rapporto costo e ricavo dei servizi singoli o complessivi nonché sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza e alla fruizione dei cittadini.- Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi di propria competenza, salvo le riserve di legge, e ciņ al fine di garantire, per ciascun servizio, l'equilibrio economico finanziario fra costi e ricavi.- Art.40 Gestione in economia Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.- Con apposito regolamento il Consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicitą e l'efficienza di gestione di tali servizi.- Art.41 Aziende speciali Il Comune, per la gestione di uno o pił servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, puņ costituire una o pił aziende speciali.- L'azienda speciale é un ente strumentale, dotato di personalitą giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.- I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco fra coloro che, oltre ad avere i requisiti richiesti per l'elezione a consigliere comunale, hanno una specifica competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.- L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialitą con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimenti da parte dell'ente locale.- Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.- I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.- Art.42 Servizi sociali- Istituzioni Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune puņ costituire una o pił istituzioni.- L'istituzione, che é priva di responsabilitą giuridica ma in possesso di autonomia gestionale, é deliberata dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti.- Con la stessa deliberazione il Consiglio comunale: a) approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento; b) determina le finalitą e gli indirizzi; c) conferisce il capitale di dotazione; d) assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento.- Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.- Il direttore é nominato dal Sindaco.- I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente vengono scelti dal Sindaco tra persone che, per qualificazione culturale e sociale, rappresentino le relative componenti della comunitą locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale.- Il regolamento di cui al precedente 2° comma disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalitą di funzionamento degli organi.- Art.43 La concessione a terzi Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunitą sociale, puņ affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.- La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottare solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresģ, delle direttive della CEE in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.- La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalitą economica della gestione.- Art.44 La societą per azioni Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attivitą economiche, il Consiglio comunale puņ promuovere la costituzione di societą per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati o puņ rilevare societą gią costituite o assumervi partecipazioni azionarie.- Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle societą e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.- La prevalenza del capitale pubblico locale della societą é realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluricomunali, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.- Il Comune (o i comuni nell'ipotesi anzidetta) puņ costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla societą.- Nell'atto costitutivo e nello statuto della societą deve essere stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, e ciņ ai sensi delle disposizioni del codice civile.- Art.45 I Consorzi Il Comune, per la gestione associata di uno o pił servizi, puņ costituire con altri comuni o con la Provincia Regionale un consorzio, secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art.23 della legge fondamentale e di cui all'art.41 del presente statuto, in quanto compatibili.- I consigli di ciascuno dei comuni interessati al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra i comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.- Il Comune é rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilitą pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.- L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.- Il Comune non puņ costituire pił di un consorzio con gli stessi comuni e con la Provincia Regionale.- La costituzione del consorzio di servizi puņ essere disposta con decreto dell'Assessore Regionale per gli Enti Locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.- Il Consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'Assessore Regionale per gli EE.LL..- Art.46 Accordi di programma e conferenze di servizi Il Sindaco, previa deliberazione dell'organo competente, promuove accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi, o di programmi di intervento di prevalente competenza comunale, che richiedono, per la loro realizzazione, una azione integrata e coordinata di diversi livelli di governo o di soggetti pubblici.- Quando in un procedimento amministrativo il Comune ritenga opportuno un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, o debba acquisire nulla osta o assensi di altre amministrazioni pubbliche, il Sindaco puņ indire una conferenza di servizi di tutte le amministrazioni interessate per concordare le determinazioni necessarie.- Titolo IV Istituti di partecipazione Capo I Partecipazione popolare Art.47 La partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa Il Comune informa la propria attivitą ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialitą e la trasparenza dell'azione amministrativa.- A tal fine il Comune promuove: a) organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale; b) le assemblee di frazione, di quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali; c) forme di consultazione per acquisire il parere dei soggetti economici su problemi specifici; d) la partecipazione di altre nuove forme associative che si costituiscono ad hoc, quali consulte, gruppi di lavoro e commissioni alle quali partecipano rappresentanti delle forze culturali e sociali presenti nel territorio comunale, comitati formati da utenti di servizi pubblici, rappresentanze delle comunitą degli emigrati ed immigrati, organizzazioni studentesche, comunitą di produttori, di agricoltori, di consumatori, ecc..- Con apposito regolamento é stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni.- Art.48 Il diritto di udienza Ai cittadini e agli organismi e associazioni di cui sopra é riconosciuta la partecipazione all'attivitą del Comune, oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza.- Detto diritto costituisce una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettivitą.- Il diritto di udienza non ha lo scopo di fornire informazioni all'autoritą, ma assume la funzione di strumento di pressione esplicita.- Con apposito regolamento sono disciplinate le modalitą, le forme dell'esercizio del diritto di udienza che, in ogni caso, deve essere garantito attraverso l'udienza pubblica dei cittadini, singoli o associati, da parte del Sindaco o suo delegato nella sede comunale.- La richiesta di udienza deve essere presentata al Sindaco per iscritto, con indicazione della questione oggetto della trattazione e deve essere sottoscritta da almeno dieci cittadini, anche facenti parte di associazioni o organismi vari.- Art.49 Azione popolare, diritto di accesso e di informazione Ciascun elettore puņ far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.- Il giudice ordina al Comune di intervenire in giudizio ed in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.- I cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di accesso agli atti e alle informazioni di cui é in possesso l'Amministrazione.- Il Segretario ne regola l'esercizio secondo le disposizioni del regolamento, il quale individua i casi in cui é applicabile l'istituto dell'accesso differito.- La consultazione degli atti é gratuita.- Il rilascio di copie é sottoposto al solo pagamento del costo, fatte salve le norme sull'imposta di bollo.- Sono sottratti al diritto di accesso gli atti e le informazioni riservate, per espressa disposizione del Sindaco, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.- Il Comune promuove, altresģ, la diffusione dell'informazione sull'attivitą amministrativa, avvalendosi, oltre che della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, dei mezzi di comunicazione che ritiene pił idonei.- L'informazione deve essere tempestiva, esatta e completa.- Art.50 Diritto di istanza, petizione e proposta I cittadini, le associazioni e gli enti possono rivolgere al Comune, in forma scritta, istanze, petizioni e proposte per promuovere interventi a tutela di interessi collettivi da parte dell'amministrazione comunale, degli enti e delle istituzioni dipendenti.- Le istanze, quali manifestazioni di volontą e di giudizio, anche dirette ad iniziare un procedimento, sono rivolte al Sindaco, o per esso, al Consiglio od alla Giunta, al Segretario, al responsabile del procedimento, secondo le rispettive competenze, nonché al difensore civico.- Le petizioni sono richieste di interventi, di informazioni e di motivazioni su provvedimenti e comportamenti dell'Amministrazione, rivolte al Sindaco, o per esso, al Consiglio od alla Giunta, secondo le rispettive competenze, nonché rivolte al difensore civico e al presidente degli enti e delle istituzioni dipendenti.- Le proposte sono soluzioni a questioni amministrative e ad esigenze collettive, sottoposte al Sindaco, o per esso, al Consiglio od alla Giunta, nonché sottoposte al presidente degli enti e delle istituzioni dipendenti.- Le istanze, le petizioni e le proposte rivolte al Sindaco, o per esso, al Consiglio od alla Giunta, sono trasmesse al Segretario Generale che ne cura il protocollo, la trasmissione all'organo competente, nonché la risposta del Sindaco.- Le risposte alle istanze, petizioni e proposte di cui sopra debbono essere date dai destinatari entro 30 giorni dal ricevimento ed entro 60 giorni se é stata coinvolta la Giunta o il Consiglio, e debbono contenere le motivate opinioni e le determinazioni dell'Amministrazione, nonché, se necessaria, la menzione dell’avvenuta comunicazione alla Giunta o al Consiglio e l'indicazione degli eventuali provvedimenti presi o che si intendano prendere, attinenti all'oggetto.- Art.51 Proposte di iniziativa popolare I cittadini del Comune, nel numero non inferiore a 150 (centocinquanta), possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi, con la indicazione della relativa copertura finanziaria.- L'organo competente ad adottare l'atto é tenuto a pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della proposta, disponendo, se necessario, l'audizione di una rappresentanza dei proponenti, prima della pronuncia.- Il regolamento disciplina le modalitą per la presentazione e le procedure per l'esame delle proposte in questione.- Capo II Associazionismo e partecipazione Art.52 Principi generali Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, cooperazione, sindacali, quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, nel turismo, nello sport, nell'attivitą culturale e di gestione del tempo libero, nonché qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.- Riconosce il ruolo attivo e propositivo delle cooperazioni nello sviluppo delle attivitą imprenditoriali e l'azione educativa, formativa e di difesa della salute e dello sport.- Promuove la partecipazione dei giovani e favorisce le organizzazioni commerciali, artigianali e agricole, attuando le forme di incentivazione di cui al successivo art.54.- Integra l'azione amministrativa con l'attivitą di altre istituzioni, associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento ai ragazzi, alle donne, agli anziani ed ai disabili.- Art.53 Associazioni e organismi di partecipazione Per i fini di cui al precedente articolo, il Comune: 1) sostiene le attivitą ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipula di convenzioni; 2) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari, interessanti l'associazionismo; 3) puņ affidare ad associazioni ed a comitati l'organizzazione di singole iniziative, e nel caso di assegnazione di fondi il relativo rendiconto della spesa sostenuta deve essere approvato dalla Giunta.- I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilitą delle cariche, volontarietą dell'adesione e del recesso dei componenti, assenza di fini di lucro, pubblicitą degli atti e dei registri.- Nell'ambito delle predette finalitą é istituito l'albo delle forme associative.- L'ufficio competente elencherą su apposito registro tutte le associazioni operanti nel territorio, in possesso dei predetti requisiti e che siano state costituite da almeno un anno dalla richiesta di registrazione, con deposito dello statuto e la designazione del legale rappresentante.- I criteri e le modalitą di iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento.- Art.54 Forme di consultazione - Incentivazione Per la consultazione dei cittadini su specifici problemi, il Comune si avvale degli strumenti previsti dal presente statuto e dal regolamento.- Oltre all'udienza pubblica di cui al precedente art.48, il Comune puņ attivare forme di consultazione attraverso la convocazione di assemblee, generali o parziali, dei cittadini di quartieri o frazioni, nonché attraverso la convocazione di assemblee delle associazioni di cui al precedente art.53, in ordine al relativo settore di competenza.- Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono, inoltre, essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico -professionale ed organizzativa.- Art.55 Referendum consultivo Il referendum consultivo é l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune, o delle frazioni, sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi, e su ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del Comune, ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni e le relative modificazioni ed integrazioni, la disciplina del personale e le relative piante organiche, le imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, le designazioni e le nomine dei rappresentanti, e tutte le altre attivitą amministrative vincolate da leggi statali e/o regionali, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunitą.- I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori, oppure per iniziativa popolare con richiesta da parte di almeno 1/8 degli elettori iscritti nelle liste elettorali alla data del 1°gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.- Questa deve essere formulata per iscritto, con specificazione chiara ed univoca dell'argomento o quesito inerente la richiesta di consultazione, con firme autenticate dei sottoscrittori nelle forme di legge.- Il referendum é efficace se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.- Il quesito approvato é quello che ha raccolto la maggioranza dei consensi validamente espressi.- Il Consiglio delibera sulla volontą popolare emersa dal referendum nella prima seduta successiva alla proclamazione dei risultati.- Deliberazioni con contenuto contrastante rispetto alla volontą popolare emersa dal referendum, sono assunte con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio.- I referendum consultivi vengono effettuati insieme una volta l'anno, o nella stagione primaverile o in quella autunnale, non in coincidenza con altre consultazioni elettorali.- Il referendum consultivo é disciplinato dal regolamento e ad esso si applicano le norme elettorali vigenti, in quanto compatibili.- Capo III Il difensore civico Art.56 Istituzione dell'ufficio del difensore civico A garanzia dell'imparzialitą e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle societą per azioni a prevalente partecipazione comunale, nonché degli enti dipendenti e sottoposti alla vigilanza del Comune, é istituito l'ufficio del difensore civico.- Il difensore civico svolge il ruolo di garante ed assolve alle proprie funzioni con probitą, onestą ed indipendenza.- Interviene su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa.- I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono richiedere l'intervento del difensore civico dopo aver esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dal presente statuto.- L'ufficio tutela ed informazione del cittadino, messo a disposizione della collettivitą in locale idoneo per l'accesso anche ai portatori di handicaps, e dotato di una linea telefonica esclusiva, che deve essere ampiamente pubblicizzata, ha il compito di ricevere, anche verbalmente, da parte dei cittadini singoli od associati la richiesta di intervento del difensore civico.- L'ufficio, ricevuta la richiesta, deve, ove possibile e prima di attivare l'intervento del difensore civico, esperire tutti i tentativi per una soluzione rapida della questione posta.- Art.57 Nomina (Testo quale risulta modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 06/03/2001) Il difensore civico é nominato dal Consiglio comunale, ed é scelto tra i cittadini che hanno avanzato la loro candidatura, a seguito di avviso pubblico approvato dalla Giunta, eleggibili alla carica di consigliere comunale, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o scienze politiche, e che per preparazione, esperienza, competenza giuridico-amministrativa, diano garanzia di indipendenza, obiettivitą ed equilibrio di giudizio.- Le proposte di candidatura devono essere presentate, a pena di esclusione, entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del relativo avviso, che deve essere pubblicizzato anche attraverso l'affissione di appositi manifesti.- La proposta di candidatura deve, a pena di inammissibilitą: 1) essere redatta secondo le prescrizioni contenute nell'avviso; 2) contenere l'indicazione dei dati anagrafici completi e la residenza del candidato; 3) contenere copia autentica del diploma di laurea, nonché certificazione dalla quale si evinca il punteggio conseguito all'atto della laurea; 4) contenere il curriculum professionale e l'indicazione dell'occupazione abituale del candidato, con elencazione delle cariche pubbliche e private ricoperte sia in precedenza che al momento della pubblicazione dell'avviso.- La votazione per la scelta del candidato si svolge a scrutinio palese ed ai fini della nomina necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.- Qualora la maggioranza predetta non venga raggiunta, la votazione é ripetuta in successive sedute, da tenersi non oltre trenta giorni dalla prima seduta, ed il difensore civico é eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.- Il difensore civico dura in carica tre anni, a decorrere dalla data di esecutivitą della deliberazione di nomina.- Assume le funzioni dopo aver prestato giuramento avanti al Sindaco con la seguente formula: «Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'esclusivo interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi».- Art.58 Incompatibilitą e decadenza (Testo quale risulta modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 06/03/2001) Non puņ ricoprire l'ufficio di difensore civico: 1) chi si trova in condizioni di ineleggibilitą alla carica di consigliere comunale; 2) chi riveste la carica di parlamentare nazionale o regionale, di assessore o consigliere provinciale o comunale, di amministratore delle unitą sanitarie locali, di componente di organi regionali di controllo, di amministratore di aziende speciali, istituzioni, societą pubbliche o per azioni a partecipazione pubblica, di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che, comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi; 3) i ministri del culto; 4) i dipendenti del Comune e di istituzioni, aziende speciali e societą per azioni a prevalente partecipazione del Comune, nonché il Segretario Generale del Comune; 5) chi esercita qualsiasi attivitą di lavoro autonomo o qualsiasi attivitą professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale.- Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualitą di consigliere comunale o per sopravvenienza di una della cause di ineleggibilitą sopra riportate.- La decadenza é pronunciata dal Consiglio, su proposta di un consigliere comunale o del Sindaco.- Inoltre il difensore civico puņ essere revocato dal suo ufficio per gravi inadempienze connesse al mandato rivestito.- Alla revoca provvede il Consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con deliberazione motivata.- Art.59 Funzioni Il difensore civico svolge le funzioni di garante dell'imparzialitą e del buon andamento dell'amministrazione comunale, delle istituzioni e degli enti dipendenti, con piena autonomia, indipendenza e poteri di iniziativa.- L'ufficio del difensore civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dall'amministrazione comunale, con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.- Nell'esercizio delle proprie funzioni si avvale dell'ufficio tutela ed informazione del cittadino, di cui al precedente art.56, ed ha le seguenti prerogative: 1) risponde alle petizioni ed istanze dei cittadini, di associazioni ed organismi, comunicando il risultato della propria attivitą in ordine alla questione oggetto della richiesta; 2) ha diritto di accesso agli uffici, chiedendo copia di atti e notizie in ordine allo stato dei procedimenti, salvo i casi in cui prevale per legge il segreto d'ufficio; 3) puņ partecipare ai procedimenti amministrativi, a tutela dei cittadini interessati ed interloquire con amministratori e responsabili degli uffici; 4) puņ rassegnare per iscritto il proprio parere al responsabile del servizio, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolaritą accertate, dandone contestuale comunicazione al Sindaco o all'Assessore competente per materia; 5) segnala agli organi competenti eventuali ritardi, disfunzioni e carenze, e in caso di ritardo invita gli organi a provvedere entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti; 6) puņ inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al Sindaco, al Consiglio comunale ed alla Giunta, sull'andamento dell'azione amministrativa; 7) puņ invitare l'amministrazione a riesaminare atti e provvedimenti qualora ne ravvisi irregolaritą o vizi procedurali.- Nello svolgimento delle predette funzioni é sottoposto al vincolo del segreto d'ufficio.- Al difensore civico per lo svolgimento delle funzioni inerenti il proprio ufficio viene corrisposta un'indennitą pari al 60% dell'indennitą di carica del Sindaco, non raddoppiabile.- Art.60 Rapporti con il Consiglio Entro il mese di marzo di ogni anno, il difensore civico deve presentare al Consiglio comunale una relazione sull'attivitą svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento e l'imparzialitą dell'azione amministrativa.- La relazione viene discussa dal Consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio.- Nei casi di particolare importanza o di urgenza, il difensore civico puņ in qualsiasi momento informare il Consiglio comunale, presentando una relazione sull'argomento.- Capo IV Organi di decentramento comunale Art.61 Circoscrizione di decentramento frazione Portella di Mare E' costituita la circoscrizione di decentramento della frazione di Portella di Mare, allo scopo di consentire ai cittadini residenti nella frazione, isolata territorialmente rispetto al capoluogo del Comune, di partecipare attivamente, attraverso il Consiglio circoscrizionale, alla gestione dei servizi e di esercitare le funzioni delegate dal Comune.- Il Consiglio circoscrizionale é composto da 8 consiglieri (2/5 dei consiglieri comunali).- L'attuale Consiglio di quartiere della frazione é prorogato sino alla prima elezione del Consiglio circoscrizionale, che sarą effettuata al primo turno elettorale amministrativo utile.- La durata in carica del Consiglio circoscrizionale eletto per la prima volta é rapportata a quella residuale del Consiglio Comunale.- Per l'elezione del Consiglio circoscrizionale si applicano le vigenti norme di legge in materia.- Per l'organizzazione ed il funzionamento della circoscrizione si applicano transitoriamente, fino a quando non sarą approvato apposito regolamento, le norme regolamentari dell'ex Consiglio di quartiere, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 25.1.1982, quale risulta integrata con deliberazione del Consiglio Comunale n.77 del 9.3.1987, fatta eccezione per quelle incompatibili con le disposizioni di legge vigenti.- Il Sindaco designa il segretario del Consiglio circoscrizionale scegliendolo tra i funzionari comunali rivestenti la qualifica apicale.- Titolo V Finanza e contabilitą comunale Capo I La programmazione finanziaria Art.62 La programmazione del bilancio La programmazione dell'attivitą del Comune é correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.- Gli atti con la quale la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.- Tali atti devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.- Il bilancio di previsione per l'anno successivo é deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre, osservando i principi dell'universalitą, integritą e pareggio economico e finanziario.- Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.- Senza la prescritta attestazione, attinente al riscontro della validitą e dell'effettivo equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate all'atto in cui č resa l'attestazione stessa, l'atto é nullo di diritto.- I mandati di pagamento di somme gią liquidate e le reversali di incasso devono essere sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario e dal Segretario Generale.- I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilitą economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.- Al conto consuntivo, che deve essere deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo, é allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.- Art.63 La programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, che é riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed é suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, raccordato alle previsioni del piano pluriennale d'attuazione.- Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende la elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano ed é redatto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.- Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti, il piano finanziario con indicazione delle risorse con le quali verrą data attuazione alla programmazione.- Art.64 Contabilitą comunale Il regolamento di contabilitą disciplina, in conformitą alle leggi vigenti ed alle norme statutarie, tutti gli aspetti della contabilitą comunale, dei rapporti interni fra i centri di spesa ed i centri di entrata con la contabilitą generale e, in particolare: 1) la formazione tempestiva dei documenti previsionali interni; 2) i termini da rispettare nelle singole fasi di istruttoria, preparazione e partecipazione, proposizione del bilancio preventivo e dei prescritti documenti di corredo, in modo da consentirne l'approvazione da parte del Consiglio comunale nei termini di legge; 3) la rilevazione dell'attivitą gestionale mediante contabilitą economico-finanziaria con costante riferimento al bilancio preventivo approvato ed alle sue variazioni; 4) la qualificazione dell'impegno contabile, quale dichiarazione di indisponibilitą di una parte degli stanziamenti previsti nel bilancio preventivo, é elemento costitutivo del parere contabile su ogni proposta di deliberazione che comporti in via diretta o indiretta assunzioni di oneri finanziari a carico dell'ente, anche per gli esercizi successivi relativamente agli oneri indicati nei piani finanziari concernenti le spese di investimento; 5) la specificazione dei contenuti e degli effetti dell'attestazione di copertura finanziaria di cui al 5° comma dell'art.55 della legge fondamentale, con particolare riferimento a: a) la definizione di tale attestazione come elemento essenziale di validitą di qualsiasi atto decisionale che autorizzi l'assunzione per l'ente di obbligazioni passive, collegate direttamente o indirettamente ad oneri finanziari, anche eventuali; b) la trasformazione dell'impegno contabile di spesa in impegno definitivo, previa verifica della permanenza della disponibilitą del capitolo; c) l'obbligo di provvedere in ogni caso alla verifica dell'equilibrio finanziario del bilancio non oltre il 15 ottobre di ogni anno, assumendo, se del caso, i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.- 6) la redazione del bilancio preventivo sulla base di programmi, progetti ed interventi; 7) i tempi di preparazione del conto consuntivo; 8) la disciplina dei rapporti con l'istituto concessionario del servizio di tesoreria; 9) le norme a disciplina del servizio economato, ove non previste in apposito regolamento, con individuazione delle specifiche e tassative finalitą; 10) le norme per l'approvazione dei conti annuali del cassiere dell'economato, ove non previste in apposito regolamento, e di quanti altri abbiano maneggio di denaro dell'ente o siano incaricati della gestione dei beni comunali.- Art.65 Attivitą contrattuale I rapporti giuridico-patrimoniali, anche se derivanti da concessione, sono disciplinati da contratti scritti in forma pubblica amministrativa, previa deliberazione a contrattare di cui all'art.56 della legge fondamentale.- Il regolamento per la disciplina dei contratti determina, tra l'altro: 1) le tipologie dei rapporti per i quali é consentito procedere con contratto scritto non in forma pubblica; 2) i casi in cui é possibile concludere il rapporto contrattuale mediante corrispondenza; 3) la indicazione dei casi nei quali, in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di contratti dell'amministrazione dello Stato, sia possibile procedere alla ricerca del contraente mediante trattativa privata, preceduta comunque da richiesta di un certo numero di offerte; 4) la precisazione che nel caso di esperimenti di gara, l'aggiudicazione diventa efficace per l'amministrazione dopo la verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge; 5) l'assegnazione ai responsabili dei servizi della presidenza delle commissioni di gara, nonché la responsabilitą sulle procedure d'appalto, secondo quanto stabilito al precedente art.30; 6) l'individuazione delle modalitą per la costituzione della commissione di gara; 7) l'assegnazione ai responsabili dei servizi della stipula dei contratti, in conformitą ed in esecuzione di atti deliberativi divenuti esecutivi, contenenti le indicazioni di cui all'art.56 della legge fondamentale; 8) l'attribuzione del rogito dei contratti al Segretario Generale; 9) l'imputazione della gestione dei contratti stipulati ad uno specifico ufficio nella persona del suo responsabile, individuato secondo il criterio della competenza in ordine alla materia oggetto prevalente del contratto; 10) le norme per la risoluzione del contratto in caso di inadempienza; 11) l'osservanza scrupolosa della normativa antimafia; 12) il divieto di cessione dei contratti; 13) il divieto di prevedere nei contratti la tacita rinnovazione, dovendo ogni convenzione avere termine certo ed incondizionato di scadenza.- Capo II Il patrimonio comunale Art.66 I beni comunali Il Sindaco, il Segretario Generale, il responsabile di ragioneria, curano la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune e sono responsabili dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.- I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalitą e canoni fissati dal regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto.- Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio.- Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciņ sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessitą gestionali.- Art.67 La gestione del patrimonio La Giunta Comunale sovraintende alla attivitą di conservazione e gestione del patrimonio comunale, assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.- Il regolamento stabilisce le modalitą per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.- La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutto il personale dipendente, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.- Per i beni mobili tale responsabilitą é attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento.- La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale, sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilitą pubblica del singolo bene.- Capo III Revisione economico finanziaria e controllo di gestione Art.68 Revisione economica e finanziaria Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un collegio di revisori composto da tre membri, secondo le modalitą stabilite dal successivo art.70.- Il collegio dei revisori, in conformitą alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni: a) collabora con il Consiglio comunale nelle attivitą di controllo e di indirizzo dell'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente.- La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune; b) esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilitą, la vigilanza sulla regolaritą contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario; c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione di approvazione del conto consuntivo; d) svolge attivitą propositive e di stimolo nei confronti degli organi del Comune, al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttivitą ed economicitą della loro azione.- Ove riscontri irregolaritą nella gestione dell'ente, il collegio dei revisori ne riferisce immediatamente al Sindaco affinché ne informi il Consiglio comunale.- I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al loro mandato.- Art.69 Controllo di gestione I responsabili dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi ai servizi cui sono preposti.- Le risultanze delle predette operazioni devono essere verbalizzate dagli stessi, unitamente ad osservazioni e rilievi, e sottoposte all'esame della Giunta, la quale redige a sua volta un quadro generale della situazione economico-finanziaria e di gestione, da sottoporre al Consiglio comunale.- Art.70 Collegio dei revisori Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato ad un componente, un collegio dei revisori composto da tre membri, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27.1.1992, n.88.- Il pił anziano d'etą tra i membri eletti assume la veste di Presidente del Collegio.- I revisori rispondono della veritą delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione.- Il regolamento del collegio dei revisori disciplina il funzionamento di tale organo, prevedendo in particolare: 1) le norme per disciplinare i rapporti del collegio con il Sindaco, gli amministratori, il Segretario Generale ed i responsabili dei servizi, al fine di esaltare il ruolo di ciascuno nella necessaria distinzione; 2) le norme per la revoca dei revisori per inadempienza; 3) le norme per disciplinare le forme ed i modi nei quali si esprime la funzione collaborativa del collegio nei confronti del Consiglio comunale; 4) il termine finale del periodo triennale di durata del collegio dei revisori, che in via ordinaria coincide con il termine dell'ultimo esercizio del triennio, restando obbligato alla relazione finale entro i termini previsti per la sua produzione; 5) il termine per il rinnovo del collegio dei revisori, che deve aver luogo entro il mese di novembre antecedente al triennio solare di durata; 6) le norme che disciplinano le modalitą di referto del collegio dei revisori in caso riscontrino gravi irregolaritą nella gestione dell'ente; 7) la facoltą per il collegio dei revisori di assistere alle sedute del Consiglio comunale, fatta eccezione per quelle in seduta segreta.- La presenza dei revisori é sempre obbligatoria quando gli organi di governo discutono il bilancio, l'assestamento dello stesso, i rendiconti degli agenti contabili, il conto consuntivo.- Per il trattamento economico, il numero degli incarichi ed i divieti, e per quant'altro non previsto nel presente capo e nel regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.- Titolo VI Disposizioni finali Art.71 Modifica dello statuto Il presente testo non é suscettibile di modificazioni se non sono trascorsi almeno due anni dalla sua entrata in vigore, e successivamente, dalla sua ultima modificazione.- Nessuna modifica statutaria puņ essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.- In deroga a quanto previsto dai due commi precedenti, é possibile in qualunque momento apportare modifiche specifiche allo statuto per adempiere a precise disposizioni di legge nonché per dirimere eventuali questioni inerenti l'inapplicabilitą di norme statutarie, a causa della non corretta o equivoca formulazione delle stesse.- Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio comunale per le modifiche statutarie totali o parziali: il Sindaco, la Giunta, qualsiasi consigliere, cittadini singoli e associati purché rappresentino una popolazione pari ad almeno un decimo di quella residente nel Comune.- Le proposte di modifica respinte dal Consiglio non possono essere ripresentate se non dopo due anni.- Le modifiche dello statuto sono deliberate a scrutinio palese con votazione separata per singoli articoli e con votazione finale complessiva, secondo le procedure e le maggioranze previste dalla legge fondamentale.- La proposta di deliberazione per l'abrogazione dello statuto non é valida se non é accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.- Art.72 Pubblicitą dello statuto Lo statuto é a disposizione di chiunque presso la sede comunale e ad esso é garantita la massima divulgazione fra i cittadini attraverso distribuzione gratuita di copia a ciascuno dei nuclei familiari di Misilmeri.- Art.73 Regolamenti vigenti Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dalla entrata in vigore di quest'ultime, salvo che lo statuto non preveda termini pił brevi.- I regolamenti restano in vigore sino a quando non sono adeguati alle norme del presente statuto e, in ogni caso, sino alla scadenza del termine previsto per il loro adeguamento.- Trascorsi i termini massimi previsti dal presente statuto senza che i regolamenti siano stati adeguati, cessano di avere vigore le norme divenute incompatibili.- Art.74 Entrata in vigore Il presente statuto, ad avvenuta esecutivitą dell'atto di approvazione, entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'ente, se posteriore.- Copia del presente statuto é trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle provincie regionali, istituito presso l'Assessorato Regionale degli Enti Locali, il quale a sua volta provvederą a trasmetterne copia al Ministero dell'Interno.-  Entrata in vigore dello Statuto e delle modifiche ad esso successivamente apportate Il presente Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.104 del 25/11/1994, dopo il riscontro tutorio positivo da parte della sezione centrale del CO.RE.CO. (decisione n.17349/17535 del 13/12/1994), č stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.8 - parte I - supplemento straordinario - dell’11/02/1995, nonché all’albo pretorio del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi, e precisamente dal 11/02/1995 al 13/03/1995, ed č entrato in vigore il 14/03/1995, trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. e di affissione all’albo.- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 06/03/2001, sono state successivamente apportate modifiche agli artt. 57 e 58 dello Statuto.- La predetta deliberazione n.11/2001, sottoposta al controllo preventivo di legittimitą, č divenuta esecutiva il 30/03/2001, , essendo decorsi venti giorni dalla ricezione dell’atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi, senza che la sezione centrale del CO.RE.CO. abbia comunicato di aver adottato provvedimento di annullamento.- Ad intervenuta esecutivitą, la citata deliberazione n.11/2001 č stata ripubblicata all’albo pretorio del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi [secondo quanto previsto dall’art.1 , comma 1, lettera a), punto 3) della L.R. 11.12.1991, n.48, quale risulta sostituito dall’art.1, comma 3, della L.R. 23.12.2000, n.30] e precisamente dal 02/04/2001 al 02/05/2001.- Le modifiche apportate sono entrate in vigore il 03/05/2001, giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.- Testo aggiornato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 6 marzo 2001 Comune di Misilmeri Statuto - PAGE 28 - 56789LMt‚Ž€ ‚ ‘ “ › ¼ Ś ń e n z { „ – ć ź ÷ Ą Č Ņ ų  ņéņŪņÕĻÉÅ·ÆØŝ—Œ…—{—Œ…—pi—^W—^W—^W h¹tŅ6CJh¹tŅ5CJOJQJ h¹tŅ6CJh¹tŅ5CJOJQJh¹tŅCJmHsH h¹tŅ6CJh¹tŅ5CJ OJQJ h¹tŅCJh¹tŅ5CJ$OJQJ h¹tŅ6CJh¹tŅmH sH h¹tŅCJ4OJQJmH sH h¹tŅ h¹tŅCJ4 h¹tŅCJ8 h¹tŅCJjhAUmHnHuh¹tŅmHnHujh¹tŅUmHnHu"9Mbcdefghijklmnopqrstńčččččččččččččččččččč$„`„a$$ Ę?ųb„`„a$‚Ÿu żżt‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽė€  ‚ ’ Č½½½½½½½½½½½½··½½Ŗ $ ĘÅ„`„a$„`„ Ę?ųb„`„7$ Ę„$d%d&d'd-DMĘ ’’NĘ’OĘ’PĘ’QĘ’`„a$’ “ › ¼ ½ Ś ė ü  0 I d e n z { „ – — 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