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Nel rispetto del principio di gradualitр e proporzionalitр delle sanzioni in relazione alla gravitр della mancanza, e in conformitр a quanto previsto dall art. 55 del D.Lgs.n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l entitр di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalitр del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilitр dell evento; b) rilevanza degli obblighi violati; c) responsabilitр connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d) grado di danno o di pericolo causato all ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; f) al concorso nella mancanza di piљ lavoratori in accordo tra di loro. 2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, giр sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravitр tra quelle previste nell ambito dei medesimi commi. 3. Al dipendente responsabile di piљ mancanze compiute con unica azione od omissione o con piљ azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, ш applicabile la sanzione prevista per la mancanza piљ grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravitр. 4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando l entitр delle sanzioni in relazione ai criteri del comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonchщ dell orario di lavoro; b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico; c) negligenza nell esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilitр, debba espletare attivitр di custodia o vigilanza; d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell ente, nel rispetto di quanto previsto dall art. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300; f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell assolvimento dei compiti assegnati. L importo delle ritenute per multa sarр introitato dal bilancio dell ente e destinato ad attivitр sociali a favore dei dipendenti. 5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l entitр della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l applicazione del massimo della multa; b) particolare gravitр delle mancanze previste al comma 4; c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l entitр della sanzione ш determinata in relazione alla durata dell assenza o dell abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravitр della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all ente, agli utenti o ai terzi; d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; e) svolgimento di attivitр che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio; f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa; g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi; h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi; i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell ente, salvo che siano espressione della libertр di pensiero, ai sensi dell art.1 della legge n.300 del 1970; j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignitр della persona; k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all ente, agli utenti o ai terzi; l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente. 6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravitр; b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15; c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell ente o ad esso affidati; d) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacitр ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravitр che siano lesivi della dignitр della persona; g) fatti e comportamenti tesi all elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti; h) alterchi di particolare gravitр con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all ente o a terzi. Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente ш privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennitр pari al 50% della retribuzione indicata all art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000 nonchщ gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non ш, in ogni caso, computabile ai fini dell anzianitр di servizio. 7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per: a) recidiva plurima, almeno tre volte nell anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato l applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a); b) recidiva nell infrazione di cui al comma 6, lettera c); c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia di mobilitр attivata; d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall ente quando l assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6; e) continuitр, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacitр ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignitр della persona; h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravitр; i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravitр tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro; j) reiterati comportamenti ostativi all attivitр ordinaria dell ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti. 8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per: a) terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio; b) accertamento che l impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi; c) condanna passata in giudicato: 1. per i delitti giр indicati nell art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento ш ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti giр indicati nell art. 58, comma 1, lett. a) e all art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n.267 del 2000. 2. per gravi delitti commessi in servizio; 3. per i delitti previsti dall art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97; d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l interdizione perpetua dai pubblici uffici; e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravitр; f) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravitр tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; g) l ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perchщ colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari. 9. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all art. 23 del CCNL del 6.7.1995,come modificato dall art.23 del CCNL del 22.1.2004, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. 10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicitр mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicitр ш tassativa e non puђ essere sostituita con altre. 11. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente affisso in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della affissione. 12. Per le infrazioni disciplinari, comunque, commesse nel periodo antecedente alla data di efficacia del codice disciplinare, di cui a comma 11, si applicano le sanzioni previste dall art.25 (codice disciplinare) del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall art.25 del CCNL del 22.1.2004. 13. Dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL sono disapplicate le disposizioni dell art.25 del CCNL del 6.7.1995 come sostituito dall art.25 del CCNL del 22.1.2004. Art. 4 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 1. Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale l ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza definitiva, fatta salva l ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perchщ colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Sulla base della valutazione derivante dall esito del procedimento disciplinare si applica la sanzione di cui all art.3, comma 8, lett.g). Analoga sospensione ш disposta anche nel caso in cui l obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare giр avviato. 2. Al di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l ente venga a conoscenza dell esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo ш sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Qualora l ente sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dare luogo a sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento ш avviato nei termini previsti dall art.24, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall art.24, comma 1, lett .b) del CCNL del 22.1.2004. 4. Fatto salvo il disposto dell art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo ш riattivato entro 180 giorni da quando l ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. Per i soli casi previsti all art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso ш riattivato entro 90 giorni da quando l ente ha avuto comunicazione della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 6. L applicazione della sanzione prevista dall art.3 (codice disciplinare), come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. c) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata all esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall art.5, comma 2, della legge n. 97 del 2001 e dall art. 28 del codice penale relativamente alla applicazione della pena accessoria dell interdizione perpetua dai pubblici uffici. 7. In caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall art. 653 c.p.p. e l ente dispone la chiusura del procedimento disciplinare sospeso, dandone comunicazione all interessato. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure qualora l assoluzione sia motivata  perchщ il fatto non costituisce illecito penale , non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. 8. In caso di proscioglimento perchщ il fatto non sussiste, ovvero perchщ l imputato non lo ha commesso si applica quanto previsto dall art.653 c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora il proscioglimento sia motivato  perchщ il fatto non costituisce reato non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. 9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l art. 653, comma 1 bis, del c.p.p. 10. Il dipendente licenziato ai sensi dell art. 3 (codice disciplinare), comma 7, lett. h) e comma 8, lett. c) ed e) e successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella posizione economica acquisita nella categoria di appartenenza all atto del licenziamento ovvero in quella corrispondente alla qualifica funzionale posseduta alla medesima data secondo il pregresso ordinamento professionale. 11. Dalla data di riammissione di cui al comma 10, il dipendente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell eventuale periodo di sospensione antecedente, escluse le indennitр comunque legate alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il convivente superstite e ai figli. 12. La presente disciplina trova applicazione dalla data di sottoscrizione definitiva del CCNL, con riferimento ai fatti ed ai comportamenti intervenuti successivamente alla stessa. Dalla medesima data sono disapplicate le disposizioni dell art.25, commi 8 e 9, del CCNL del 6.7.1995 e quelle dell art.26 del CCNL del 22.1.2004. Art. 5 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertр personale ш sospeso d ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertр. 2. Il dipendente puђ essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertр personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell art. 3 (codice disciplinare) commi 7 e 8 (licenziamento con e senza preavviso). 3. L ente, cessato lo stato di restrizione della libertр personale, di cui al comma 1, puђ prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 2. 4. Resta fermo per tutti gli enti del comparto l obbligo di sospensione del lavoratore in presenza dei casi giр previsti dagli artt.58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti giр indicati nell art. 58 comma 1, lett. a) e all art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n. 267 del 2000. 5. Nel caso dei delitti previsti all art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorchщ sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001. 6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall art. 4 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 7. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un indennitр pari al 50% della retribuzione base mensile di cui all art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di anzianitр ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato. 8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula  il fatto non sussiste ,  non costituisce illecito penale o  l imputato non lo ha commesso , quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrр conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennitр o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell art.4, comma 8, secondo periodo, il conguaglio dovrр tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennitр o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato a seguito della condanna penale. 10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, la sospensione cautelare dal servizio, dipendente dal procedimento penale, ш revocata ed il dipendente ш riammesso in servizio, salvo casi in cui, per reati che comportano l applicazione delle sanzioni previste ai commi 7 ed 8 dell art.3 (codice disciplinare), l ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilitр dello stesso a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivargli da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunitр e operativitр dell ente stesso. In tal caso, puђ essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarр sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all esito del procedimento penale. 11. Qualora la sentenza definitiva di condanna preveda anche la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, l Ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell ente sospende il lavoratore per la durata della stessa. 12. La presente disciplina trova applicazione dalla data di sottoscrizione definitiva del CCNL. Dalla medesima data sono disapplicate le disposizioni dell art. 27 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall art. 27 del CCNL del 22.1.2004.  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