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IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2015

L’imposta municipale propria – IMU è in vigore dall’1.1.2012 e rappresenta la componente patrimoniale della IUC.
 
Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) siti nel territorio del Comune, esclusa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
 
Aliquote IMU per l’anno 2015

Per gli anni 2013, 2014 e 2015 il Comune di Misilmeri non ha adottato, entro il termine fissato dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione, deliberazioni di approvazione di aliquote e detrazioni IMU.- In relazione alle specifiche disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 169 dell’art.1 della legge 27.12.2006, n.296 , il quale stabilisce che “In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”, e all’ultimo periodo del comma 13 bis dell’art.13 del decreto legge 6.12.2011, n.201 e s.m.i., gli ultimi provvedimenti ai quali fare riferimento, ai fini delle aliquote IMU 2015, sono quindi le deliberazioni commissariali n.31/2012 e n.3/2012 (relative all'IMU 2012), nonché, per i terreni agricoli, l’art.1, comma 692, della legge 23.12.2014, n.190.

Per effetto delle deliberazioni e delle norme di legge sopra richiamate, le aliquote IMU dell’anno 2015 sono le seguenti:

ALIQUOTA DI BASE per i fabbricati e le aree fabbricabili: 1,06%

ALIQUOTA DI BASE per i terreni agricoli: 0,76%

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (soltanto cat. catastali A/1, A/8 e A/9): 0,40%

Versamento della 2^ rata dell’IMU 2015. Il termine per il pagamento è scaduto il 16 dicembre 2015
 
Il versamento della 2^ rata dell’IMU 2015 deve essere eseguito sulla base delle aliquote sopra indicate, a saldo dell’imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
 
Il termine per il versamento della 2^ rata dell'IMU è scaduto il 16 dicembre 2015. Dal 17 dicembre 2015 è possibile versare l'IMU avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, con l'applicazione della sanzione ridotta e degli interessi, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.472/1997. L'applicazione web calcola automaticamente la sanzione e gli interessi e consente di stampare il relativo modello F24.
 

Calcola on line la 2^ rata dell’IMU 2015 e stampa il modello di versamento F24 (sito amministrazionicomunali.it)
(fate attenzione a inserire l'aliquota IMU corretta, secondo il tipo di immobile, nell'apposito campo dell'applicativo web) 

 
Versamento della 1^ rata dell’IMU 2015. Il termine per il pagamento è scaduto il 16 giugno 2015
 
Il termine di pagamento della 1^ rata dell'IMU sui fabbricati e sulle aree fabbricabili è scaduto il 16 giugno 2015.
Il termine di pagamento della 1^ rata dell'IMU sui terreni agricoli è invece scaduto il 30 ottobre 2015. Il differimento al 30 ottobre 2015 della scadenza del termine di pagamento della 1^ rata dell'IMU per i terreni agricoli, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, è stata disposta dall'art.8, comma 13 bis, del decreto legge 19.6.2015, n.78, quale risulta convertito nella legge 6.8.2015, n.125.
 
Ai sensi del comma 13 bis dell'art.13 del DL 201/2011, e successive modifiche e integrazioni, il versamento della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2015, pari al 50 per cento dell'imposta complessivamente dovuta, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, e cioè del 2014.
 
Le aliquote e le detrazioni relative al precedente anno 2014 sono quelle stabilite, per i fabbricati e le aree fabbricabili, con le deliberazioni commissariali n.31/2012 e n.3/2012 (le aliquote e le detrazioni del 2012 sono state automaticamente prorogate sia per il 2013 che per il 2014, sulla base delle specifiche disposizioni di cui all'art.1, comma 169, della legge 27.12.2006, n.296 e all’ultimo periodo del comma 13 bis dell’art.13 del decreto legge 6.12.2011, n.201 e successive modifiche e integrazioni.), nonché, per i terreni agricoli, quelle stabilite  dall’art.1, comma 692, della legge 23.12.2014, n.190.
 
Per effetto delle norme di legge e delle deliberazioni sopra richiamate, le aliquote IMU sulla base delle quali devono essere effettuati i calcoli per il versamento della 1^ rata dell’anno 2015 sono quindi le seguenti:
 
ALIQUOTA DI BASE per i fabbricati e le aree fabbricabili: 1,06%
 
ALIQUOTA DI BASE per i terreni agricoli: 0,76%
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (soltanto cat. catastali A/1, A/8 e A/9): 0,40%
 
Il termine per il versamento della 1^ rata dell'IMU per i fabbricati e le aree fabbricabili è scaduto il 16 giugno 2015, mentre per i terreni agricoli è scaduto il 30 ottobre 2015. Dal 17 giugno 2015, per i fabbricati e le aree fabbricabili, e dal 31 ottobre 2015, per i terreni agricoli, è possibile versare l'IMU avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, con l'applicazione della sanzione ridotta e degli interessi, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.472/1997. L'applicazione web calcola automaticamente la sanzione e gli interessi e consente di stampare il relativo modello F24.
 

Calcola on line la 1^ rata dell’IMU 2015 e stampa il modello di versamento F24 (sito amministrazionicomunali.it)
(fate attenzione a inserire l'aliquota IMU corretta, secondo il tipo di immobile, nell'apposito campo dell'applicativo web) 

 
Normativa comunale di riferimento

Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale - IUC (versione in vigore dall'1.1.2014 al 31.12.2018)

Dichiarazione IMU

Compila on line e stampa la tua dichiarazione IMU

La dichiarazione stampata deve essere consegnata al protocollo del Comune o spedita all'Area Servizi tributari e informatica mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione IMU 20__".- La dichiarazione può essere altresì trasmessa in via telematica con posta certificata alla email servizitributari@pec.comune.misilmeri.pa.it Per sapere in quali casi e quando si deve presentare la dichiarazione e per altre più dettagliate informazioni, vedi il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze prot. 23899 del 30 ottobre 2012 con il quale sono stati approvati il modello di dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione.

Ai sensi del comma 12-ter dell'art.13 del DL 201/2011, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Visure catastali on line dell'Agenzia delle Entrate

Accedi al servizio on line dell'Agenzia delle Entrate che consente di conoscere i dati sulla rendita e informazioni sugli immobili censiti al Catasto. È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo il proprio codice fiscale, gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella) e la provincia di ubicazione dell'immobile.

Abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a parenti

Le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a parenti, anche con contratto registrato, sono considerate come seconde case e pagano pertanto l'IMU applicando l'aliquota di base ordinaria dell'1,06%.

Versamento dell'IMU da parte dei contribuenti residenti all'estero

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il pagamento dell’imposta, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, mediante bonifico intestato a:

 

COMUNE DI MISILMERI - SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
IBAN   IT31F0760104600000015912900
Codice BIC   BPPIITRRXXX
Indicare come causale:   IMU anno ____, rata di ____ (acconto o saldo), codice fiscale __________

La copia del bonifico deve essere inoltrata al Comune o attraverso l'email servizitributari@comune.misilmeri.pa.it o attraverso il fax +390917482270.

Aree fabbricabili

La deliberazione della Giunta comunale n.144 del 17.12.2010, con la quale è stata approvata la relazione tecnico estimativa, acclusa in stralcio, avente ad oggetto “Valori di riferimento delle aree edificabili ai fini ICI determinati alla data dell’1.1.2009”.

La deliberazione della Giunta comunale n.110 del 21.11.2016 con la quale è stata approvata la relazione tecnico estimativa, acclusa integralmente, relativa alla rideterminazione al ribasso, limitatamente al periodo 5.2.2013/15.6.2015, dei valori delle aree edificabili ricadenti nelle zone Br del PRG.

La deliberazione della Giunta comunale n.69 dell'1.8.2017 con la quale è stata approvata la relazione tecnico estimativa, acclusa integralmente, relativa alla rideterminazione al ribasso, a decorrere dall'1.1.2009, dei valori delle aree edificabili ricadenti nelle zone D1 e D2 del PRG.

Bisogna tenere conto, comunque, che per effetto di quanto stabilito dall'art.14, comma 6, del D.Lgs. 14.3.2011, n.23, nel testo modificato, da ultimo, dall'art.4, comma 1, del D.L. 2.3.2012, n.16, e relativa legge di conversione 26.4.2012, n.44, non risulta confermata anche per l'IMU la potestà regolamentare che era stata attribuita ai Comuni per l'ICI con l'art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446. Una delle conseguenze derivanti da tale mancata conferma è che i valori attribuiti dai Comuni alle aree fabbricabili non limitano più il potere di accertamento dei Comuni stessi anche nel caso in cui l'IMU sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dall'Ente (la limitazione del potere di accertamento dell'Ente era prevista per l'ICI dal citato art.59, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n.446/1997).