Entra
 

TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 2018

Il tributo per i servizi indivisibili – TASI è in vigore dall’1.1.2014 e rappresenta una delle due componenti della IUC collegate all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.

Presupposto impositivo del tributo TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'esenzione dell'abitazione principale dal tributo TASI (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è stata introdotta, a decorrere dall'1.1.2016, dall'art.1, comma 14, lettera b), della legge 28.12.2015, n.208, che ha sostituito il comma 699 dell'art.1 della legge 27.12.2013, n.147.

Nei precedenti anni 2014 e 2015 il Comune di Misilmeri ha stabilito di applicare il tributo TASI soltanto alle abitazioni principali e relative pertinenze. Per effetto di tale decisione, nonché del predetto comma 14, lettera b), e del successivo comma 26 dello stesso art.1 della legge 28.12.2015, n.208, quale risulta modificato, da ultimo, dall’art.1, comma 37, lettera a), della legge 27.12.2017, n.205, che ha sospeso, per gli anni 2016, 2017 e 2018, la possibilità per i Comuni di aumentare i propri tributi o istituirne di nuovi, nel Comune di Misilmeri il tributo TASI, per l'anno 2018, è dovuto soltanto per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A9 adibiti ad abitazione principale. In assenza di apposita deliberazione da parte del Consiglio comunale e in relazione alle specifiche disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 169 dell’art.1 della legge 27.12.2006, n.296, e all’ultima parte del settimo periodo del comma 688 della legge 27.12.2013, n.147, l'aliquota da applicare relativamente a tali immobili per l'anno 2018 è il 2,0 per mille, ovvero quella già applicata negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, sia per l'acconto (il cui termine di pagamento scade il 18 giugno 2018) che per il saldo (il cui termine di pagamento scade il 17 dicembre 2018). 

Per le abitazioni principali diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per tutti gli altri fabbricati, per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Misilmeri, il tributo TASI per l'anno 2018 non è dovuto.

 

(questa pagina web è stata aggiornata il 5 aprile 2018)