Normativa comunale di riferimento
Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale - IUC (versione in vigore dall'1.1.2019)
Dichiarazione IMU
Abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado
Dal 1° gennaio 2016, per effetto dell’art.13, comma 3, lettera 0a), del DL 6.12.2011, n.201, inserito dall’art.1, comma 10, della legge 28.12.2015, n.208, è stata introdotta la riduzione al 50% della base imponibile IMU nel caso di concessione in comodato dell’unità immobiliare a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni indicate nella norma stessa, che prevede testualmente quanto segue: "La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23."
Per le modalità applicative di tale beneficio si rimanda alla risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.1/DF, prot. 3946, del 17.2.2016.
Terreni agricoli (dall'anno 2016 sono tornati ad essere esenti dall'IMU)
A decorrere dal 1° gennaio 2016 i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Misilmeri sono tornati ad essere esenti dall’IMU – dopo la parentesi degli anni 2014 e 2015 – per effetto dell’art.1, comma 13, della legge 28.12.2015, n.208, in quanto l’intero territorio comunale è ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, riguardante l’esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Versamento dell'IMU da parte dei contribuenti residenti all'estero
I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il pagamento dell’imposta, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, mediante bonifico intestato a:
COMUNE DI MISILMERI - SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE IBAN IT31F0760104600000015912900 Codice BIC BPPIITRRXXX Indicare come causale: IMU anno ____, rata di ____ (acconto o saldo), codice fiscale __________ |
La copia del bonifico deve essere inoltrata al Comune attraverso l'email servizitributari@comune.misilmeri.pa.it
Aree fabbricabili
La deliberazione della Giunta comunale n.144 del 17.12.2010, con la quale è stata approvata la relazione tecnico estimativa, acclusa in stralcio, avente ad oggetto “Valori di riferimento delle aree edificabili ai fini ICI determinati alla data dell’1.1.2009”.
La deliberazione della Giunta comunale n.110 del 21.11.2016 con la quale è stata approvata la relazione tecnico estimativa, acclusa integralmente, relativa alla rideterminazione al ribasso, limitatamente al periodo 5.2.2013/15.6.2015, dei valori delle aree edificabili ricadenti nelle zone Br del PRG.
La deliberazione della Giunta comunale n.69 dell'1.8.2017 con la quale è stata approvata la relazione tecnico estimativa, acclusa integralmente, relativa alla rideterminazione al ribasso, a decorrere dall'1.1.2009, dei valori delle aree edificabili ricadenti nelle zone D1 e D2 del PRG.
Bisogna tenere conto, comunque, che per effetto di quanto stabilito dall'art.14, comma 6, del D.Lgs. 14.3.2011, n.23, nel testo modificato, da ultimo, dall'art.4, comma 1, del D.L. 2.3.2012, n.16, e relativa legge di conversione 26.4.2012, n.44, non risulta confermata anche per l'IMU la potestà regolamentare che era stata attribuita ai Comuni per l'ICI con l'art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446. Una delle conseguenze derivanti da tale mancata conferma è che i valori attribuiti dai Comuni alle aree fabbricabili non limitano più il potere di accertamento dei Comuni stessi anche nel caso in cui l'IMU sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dall'Ente (la limitazione del potere di accertamento dell'Ente era prevista per l'ICI dal citato art.59, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n.446/1997).