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IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2019

L’imposta municipale propria – IMU è in vigore dall’1.1.2012 e rappresenta la componente patrimoniale della IUC.

Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di fabbricati e aree fabbricabili (dall'anno 2016, per quanto riguarda Misilmeri, i terreni agricoli sono tornati ad essere esenti dall'IMU, per effetto di quanto stabilito dall’art.1, comma 13, della legge 28.12.2015, n.208) ubicati nel territorio del Comune, esclusa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
 
Aliquote IMU per l’anno 2019

Per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 il Comune di Misilmeri non ha adottato, entro il termine fissato dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione, deliberazioni di approvazione di aliquote e detrazioni IMU.- In relazione alle specifiche disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 169 dell’art.1 della legge 27.12.2006, n.296 , il quale stabilisce che “In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”, e all’ultimo periodo del comma 13 bis dell’art.13 del decreto legge 6.12.2011, n.201 e s.m.i., gli ultimi provvedimenti ai quali fare riferimento, ai fini delle aliquote IMU 2019, sono quindi le deliberazioni commissariali n.31/2012 e n.3/2012 (relative all'IMU 2012).

Per effetto delle deliberazioni e delle norme di legge sopra richiamate, le aliquote IMU dell’anno 2019 sono le seguenti:

ALIQUOTA DI BASE per i fabbricati e le aree fabbricabili: 1,06% 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (soltanto cat. catastali A/1, A/8 e A/9): 0,40% 
 
Versamento della 1^ rata dell’IMU 2019. Il termine di pagamento scade il 17 giugno 2019
 
Il termine di pagamento della 1^ rata dell'IMU scade il 17 giugno 2019 (il 16 giugno è domenica).
 
Ai sensi del comma 13 bis dell'art.13 del DL 201/2011, e successive modifiche e integrazioni, il versamento della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2019, pari al 50 per cento dell'imposta complessivamente dovuta, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, e cioè del 2018.
 
Le aliquote e le detrazioni relative al precedente anno 2018 sono quelle stabilite con le deliberazioni commissariali n.31/2012 e n.3/2012 (le aliquote e le detrazioni del 2012 sono state automaticamente prorogate per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, sulla base delle specifiche disposizioni di cui all'art.1, comma 169, della legge 27.12.2006, n.296 e all’ultimo periodo del comma 13 bis dell’art.13 del decreto legge 6.12.2011, n.201 e successive modifiche e integrazioni.).
 
Per effetto delle norme di legge e delle deliberazioni sopra richiamate, le aliquote IMU sulla base delle quali devono essere effettuati i calcoli per il versamento della 1^ rata dell’anno 2019 sono quindi le seguenti:
 
ALIQUOTA DI BASE per i fabbricati e le aree fabbricabili: 1,06%
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (soltanto cat. catastali A/1, A/8 e A/9): 0,40%

Calcola on line la 1^ rata dell’IMU 2019 e stampa il modello di versamento F24 (sito amministrazionicomunali.it)
(fate attenzione a inserire l'aliquota IMU corretta, secondo il tipo di immobile, nell'apposito campo dell'applicativo web) 

Normativa comunale di riferimento

Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale - IUC (versione in vigore dall'1.1.2019)

Dichiarazione IMU

Compila on line e stampa la tua dichiarazione IMU (sito amministrazionicomunali.it) 

La dichiarazione stampata deve essere consegnata al protocollo del Comune o spedita all'Area Servizi tributari e informatica mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione IMU 20__".- La dichiarazione può essere altresì trasmessa in via telematica con posta certificata alla email servizitributari@pec.comune.misilmeri.pa.it Per sapere in quali casi e quando si deve presentare la dichiarazione e per altre più dettagliate informazioni, vedi il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze prot. 23899 del 30 ottobre 2012 con il quale sono stati approvati il modello di dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione.

Ai sensi del comma 12-ter dell'art.13 del DL 201/2011, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado

Dal 1° gennaio 2016, per effetto dell’art.13, comma 3, lettera 0a), del DL 6.12.2011, n.201, inserito dall’art.1, comma 10, della legge 28.12.2015, n.208, è stata introdotta la riduzione al 50% della base imponibile IMU nel caso di concessione in comodato dell’unità immobiliare a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni indicate nella norma stessa, che prevede testualmente quanto segue:  "La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23."

Per le modalità applicative di tale beneficio si rimanda alla risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.1/DF, prot. 3946, del 17.2.2016

Terreni agricoli (dall'anno 2016 sono tornati ad essere esenti dall'IMU)

A decorrere dal 1° gennaio 2016 i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Misilmeri sono tornati ad essere esenti dall’IMU – dopo la parentesi degli anni 2014 e 2015 – per effetto dell’art.1, comma 13, della legge 28.12.2015, n.208, in quanto l’intero territorio comunale è ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, riguardante l’esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Versamento dell'IMU da parte dei contribuenti residenti all'estero

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il pagamento dell’imposta, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, mediante bonifico intestato a:

 

COMUNE DI MISILMERI - SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
IBAN   IT31F0760104600000015912900
Codice BIC   BPPIITRRXXX
Indicare come causale:   IMU anno ____, rata di ____ (acconto o saldo), codice fiscale __________

La copia del bonifico deve essere inoltrata al Comune attraverso l'email servizitributari@comune.misilmeri.pa.it

Aree fabbricabili

La deliberazione della Giunta comunale n.144 del 17.12.2010, con la quale è stata approvata la relazione tecnico estimativa, acclusa in stralcio, avente ad oggetto “Valori di riferimento delle aree edificabili ai fini ICI determinati alla data dell’1.1.2009”.

La deliberazione della Giunta comunale n.110 del 21.11.2016 con la quale è stata approvata la relazione tecnico estimativa, acclusa integralmente, relativa alla rideterminazione al ribasso, limitatamente al periodo 5.2.2013/15.6.2015, dei valori delle aree edificabili ricadenti nelle zone Br del PRG.

La deliberazione della Giunta comunale n.69 dell'1.8.2017 con la quale è stata approvata la relazione tecnico estimativa, acclusa integralmente, relativa alla rideterminazione al ribasso, a decorrere dall'1.1.2009, dei valori delle aree edificabili ricadenti nelle zone D1 e D2 del PRG.

Bisogna tenere conto, comunque, che per effetto di quanto stabilito dall'art.14, comma 6, del D.Lgs. 14.3.2011, n.23, nel testo modificato, da ultimo, dall'art.4, comma 1, del D.L. 2.3.2012, n.16, e relativa legge di conversione 26.4.2012, n.44, non risulta confermata anche per l'IMU la potestà regolamentare che era stata attribuita ai Comuni per l'ICI con l'art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446. Una delle conseguenze derivanti da tale mancata conferma è che i valori attribuiti dai Comuni alle aree fabbricabili non limitano più il potere di accertamento dei Comuni stessi anche nel caso in cui l'IMU sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dall'Ente (la limitazione del potere di accertamento dell'Ente era prevista per l'ICI dal citato art.59, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n.446/1997).

 

(questa pagina web è stata aggiornata il 1 aprile 2019)