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TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 2014

Il tributo per i servizi indivisibili – TASI è in vigore dall’1.1.2014 e rappresenta una delle due componenti della IUC collegate all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.

Presupposto impositivo del tributo TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e relative pertinenze, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

La base imponibile del tributo TASI è la stessa di quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

Con deliberazione n.13 del 21.5.2014, la Commissione straordinaria ha comunque stabilito di applicare il tributo TASI per l’anno 2014 soltanto alle abitazioni principali e relative pertinenze. Con tale deliberazione sono state infatti fissate per l’anno 2014 le aliquote del tributo TASI riportate nel prospetto che segue, senza la previsione di alcuna detrazione.

Aliquote del tributo TASI per l’anno 2014

FATTISPECIE IMPONIBILE

ALIQUOTA

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (valgono le definizioni di abitazione principale e pertinenze stabilite per l’IMU dalla legge e dal regolamento comunale per la disciplina della IUC)

2,0 per mille

Tutte le altre fattispecie imponibili previste dal comma 669 dell’art.1 della legge n.147/2013, e s.m.i, e dal regolamento comunale per la disciplina della IUC


Azzerata

L’aliquota del tributo TASI è azzerata per tutte le fattispecie imponibili non rientranti nella definizione di abitazione principale e relative pertinenze. Conseguentemente, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi che posseggono o detengono fabbricati (diversi dall’abitazione principale e dalle relative pertinenze) o aree fabbricabili.

Versamento del tributo TASI 2014

Con la su indicata deliberazione commissariale n.13/2014, è stato altresì stabilito, con riferimento alle disposizioni contenute nel comma 688 dell’art.1 della legge n.147/2013 e successive modifiche e integrazioni (1), che il versamento del tributo TASI per l’anno 2014 è effettuato in due rate, sulla base dell’aliquota sopra indicata, con le seguenti modalità:

-

 1^ rata, da versare entro il 16 giugno 2014, corrispondente al 50% del tributo TASI dovuto per l’anno 2014;
- 2^ rata, da versare entro il 16 dicembre 2014, a saldo del tributo TASI dovuto per l’anno 2014.

Il versamento del tributo TASI è effettuato utilizzando i sistemi di pagamento disponibili tra quelli stabiliti dal comma 688 dell’art.1 della legge 27.12.2013, n.147.- Il codice catastale del Comune di Misilmeri è F246. I codici tributo per effettuare i versamenti attraverso modello F24 sono quelli istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.46/E del 24.4.2014. Il codice tributo per l'abitazione principale e relative pertinenze è 3958.

(1) Il testo della deliberazione n.13/2014 è stato pubblicato nel Portale del federalismo fiscale il 23 maggio 2014, ovvero entro i termini stabiliti dal penultimo e dall’ultimo periodo del comma 688 dell’art.1 della legge 27.12.2013, n.147, nel testo quale risulta sostituito dall’ art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, nella L. 2 maggio 2014, n. 68.

Versamento della 2^ rata del tributo TASI 2014. Il termine per il pagamento è scaduto il 16 dicembre 2014

Il termine per il versamento della 2^ rata del tributo TASI è scaduto il 16 dicembre 2014. Dal 17 dicembre 2014 è possibile versare il tributo TASI avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, con l'applicazione della sanzione ridotta e degli interessi, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.472/1997. L'applicazione web calcola automaticamente la sanzione e gli interessi e consente di stampare il relativo modello F24.

Calcola on line la 2^ rata del tributo TASI e stampa il modello di versamento F24 (sito amministrazionicomunali.it)

 
Versamento della 1^ rata del tributo TASI 2014. Il termine per il pagamento è scaduto il 16 giugno 2014
 
Il termine per il versamento della 1^ rata del tributo TASI è scaduto il 16 giugno 2014. Dal 17 giugno 2014 è possibile versare il tributo TASI avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, con l'applicazione della sanzione ridotta e degli interessi, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.472/1997. L'applicazione web calcola automaticamente la sanzione e gli interessi e consente di stampare il relativo modello F24.

Calcola on line la 1^ rata del tributo TASI e stampa il modello di versamento F24 (sito amministrazionicomunali.it)

Versamento del tributo TASI da parte dei contribuenti residenti all'estero

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il pagamento del tributo, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, mediante bonifico intestato a:

COMUNE DI MISILMERI - SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
IBAN   IT31F0760104600000015912900
Codice BIC   BPPIITRRXXX
Indicare come causale:   TASI anno ____, rata di ____ (acconto o saldo), codice fiscale __________

La copia del bonifico deve essere inoltrata al Comune o attraverso l'email servizitributari@comune.misilmeri.pa.it o attraverso il fax +390917482270.

Dichiarazione TASI

Ai fini della dichiarazione relativa al tributo TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU (vedi anche circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.2/DF/2015 del 3.6.2015).

Normativa comunale di riferimento

Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale - IUC (versione in vigore dall'1.1.2014 al 31.12.2018)