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TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 2019

Il tributo per i servizi indivisibili – TASI è in vigore dall’1.1.2014 e rappresenta una delle due componenti della IUC collegate all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. 

Presupposto impositivo del tributo TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'esenzione dell'abitazione principale dal tributo TASI (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è stata introdotta, a decorrere dall'1.1.2016, dall'art.1, comma 14, lettera b), della legge 28.12.2015, n.208, che ha sostituito il comma 699 dell'art.1 della legge 27.12.2013, n.147.

Nei precedenti anni 2014 e 2015 il Comune di Misilmeri ha stabilito di applicare il tributo TASI soltanto alle abitazioni principali e relative pertinenze con l'aliquota del 2,0 per mille e senza alcuna detrazione (deliberazione commissariale n.13 del 21.5.2014, il cui contenuto è stato automaticamente prorogato anche all'anno 2015). Per effetto di tale decisione, nel Comune di Misilmeri il tributo TASI, per l'anno 2019, è dovuto soltanto per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A9 adibiti ad abitazione principale. In assenza di apposita deliberazione da parte del Consiglio comunale e in relazione alle specifiche disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 169 dell’art.1 della legge 27.12.2006, n.296, e all’ultima parte del settimo periodo del comma 688 della legge 27.12.2013, n.147, l'aliquota da applicare relativamente a tali immobili per l'anno 2019 è il 2,0 per mille, ovvero quella già applicata negli anni 2014, 2015, 20162017 e 2018, sia per l'acconto (il cui termine di pagamento scade il 17 giugno 2019) che per il saldo (il cui termine di pagamento scade il 16 dicembre 2019).

Per le abitazioni principali diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per tutti gli altri fabbricati, per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Misilmeri, il tributo TASI per l'anno 2019 non è dovuto.

 

(questa pagina web è stata aggiornata il 1 aprile 2019)